Art. 14.


                       Conservazione digitale


  1.  La  Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalle
amministrazioni   interessate   sono   inseriti  nel  R.E.A.  e  sono
conservati   nell'archivio  degli  atti  e  dei  documenti  ai  sensi
dell'art.  8  del  decreto del Presidente delle Repubblica n. 581 del
1995,   delle   disposizioni  contenute  nel  capo  III  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti in
materia.
  2.   E'  assicurato  alle  competenti  strutture  comunali  per  le
attivita'  produttive  (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche
dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazione
unica.