Art. 23. 
 
 
                     Facolta' e corsi di studio 
 
  1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti Facolta': 
  Facolta' di Scienze Politiche; 
  Facolta' di Interpretariato e Traduzione; 
  Facolta' di Economia. 
  I  relativi  ordinamenti  degli   studi   sono   disciplinati   dal
Regolamento didattico di  Ateneo  conformemente  alle  vigenti  norme
sugli ordinamenti didattici universitari. 
  2.  L'Universita'  puo'  istituire,  in  conformita'   alle   norme
dell'ordinamento universitario, nuovi Corsi di  laurea  e  di  laurea
magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi
regolamenti didattici sono stabilite  dal  Regolamento  didattico  di
Ateneo. 
  3.  L'Universita'  puo'  altresi'  istituire  corsi  di  formazione
compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341.