Art. 23. Facolta' e corsi di studio 1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti Facolta': Facolta' di Scienze Politiche; Facolta' di Interpretariato e Traduzione; Facolta' di Economia. I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari. 2. L'Universita' puo' istituire, in conformita' alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi regolamenti didattici sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. 3. L'Universita' puo' altresi' istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.