Art. 15 
 
 
    Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del  pedaggio  sulle
autostrade e sui raccordi autostradali in gestione  diretta  di  ANAS
SpA,  in  relazione  ai  costi  di  investimento  e  di  manutenzione
straordinaria  oltre  che  quelli  relativi  alla  gestione,  nonche'
l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 
  2. In fase transitoria, a decorrere dal primo  giorno  del  secondo
mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto  e
fino alla data di  applicazione  dei  pedaggi  di  cui  al  comma  1,
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad
applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per  le
classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5, presso le stazioni  di  esazione  delle  autostrade  a  pedaggio
assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i
raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al
precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM  di  cui  al
comma 1. Gli importi  delle  maggiorazioni  sono  da  intendersi  IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui  al  presente  comma  non
potranno comunque comportare  un  incremento  superiore  al  25%  del
pedaggio altrimenti dovuto. 
  3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2  vanno  a
riduzione dei contributi annui dovuti dallo  Stato  per  investimenti
relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche  in
corso di esecuzione. 
  4. La misura del canone  annuo  corrisposto  direttamente  ad  ANAS
S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
2006 n. 296 e del comma 9  bis  dell'art.  19  del  decreto-legge  1o
luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge  3  agosto
2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla  percorrenza
chilometrica, pari a: 
    a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma; 
    b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a  titolo  di  corrispettivo  del
contratto  di  programma-parte  servizi  sono   ridotti   in   misura
corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione  del
comma 4. 
  (( 6. Per i comuni e i consorzi dei  bacini  imbriferi  montani,  a
decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo  dei  sovra  canoni
previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre  1980,  n.  925,
per  le  concessioni  di  grande  derivazione  di   acqua   per   uso
idroelettrico, sono fissate rispettivamente  in  28,00  euro  e  7,00
euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento  biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925  del  1980  alle
date dalla stessa previste. 
  6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, le parole: « , e  fino  alla  concorrenza  di  esso,  »  sono
soppresse. 
  6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: « avendo  particolare  riguardo  ad
un'offerta di  miglioramento  e  risanamento  ambientale  del  bacino
idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o  della
potenza installata » sono aggiunte le seguenti: « nonche'  di  idonee
misure di compensazione territoriale »; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Al  fine  di  consentire  il  rispetto  del  termine   per
l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli  operatori
economici per gli investimenti effettuati ai sensi  dell'articolo  1,
comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  concessioni  di
cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Il Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  determina,  con  proprio
provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, i  requisiti  organizzativi  e
finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la  procedura
di gara in conformita' a quanto previsto al comma  1,  tenendo  conto
dell'interesse  strategico  degli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili  e  del  contributo  degli  impianti  idroelettrici  alla
copertura della domanda e dei picchi di consumo»; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. In attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  44,  secondo
comma,  della  Costituzione,  e   allo   scopo   di   consentire   la
sperimentazione di  forme  di  compartecipazione  territoriale  nella
gestione, le  concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7  del  presente
articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti  in  tutto  o  in
parte nei territori delle province individuate mediante i criteri  di
cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
le  quali  siano   conferite   dai   titolari,   anteriormente   alla
pubblicazione del relativo bando di indizione della gara  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, a societa' per azioni  a  composizione
mista pubblico-privata partecipate nella  misura  complessiva  minima
del 30 per cento e massima del 40  per  cento  del  capitale  sociale
dalle  province  individuate  nel  presente  comma  e/o  da  societa'
controllate  dalle  medesime,  fermo  in  tal   caso   l'obbligo   di
individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo provinciale
mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni  immutate
per  un  periodo  di  anni  sette,  decorrenti  dal   termine   della
concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di  cui
al comma 1-bis.  La  partecipazione  delle  predette  province  nelle
societa' a composizione mista previste dal presente  comma  non  puo'
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Qualora alla data di scadenza di una  concessione  non  sia
ancora  concluso  il  procedimento  per  l'individuazione  del  nuovo
concessionario, il concessionario  uscente  proseguira'  la  gestione
della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario  della  gara,
alle stesse condizioni stabilite dalle normative e  dal  disciplinare
di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale  periodo  si  rendano
necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione,  si  applica
il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di  cui  al  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 »; 
    f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  « 10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico
ed  i  relativi  impianti,  che  sono  disciplinati  da   convenzioni
internazionali, rimangono soggetti esclusivamente  alla  legislazione
dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni  eventuale  accordo
internazionale  integrativo  o  modificativo  del  regime   di   tali
concessioni ». 
  6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter  del  presente
articolo si  applicano  fino  all'adozione  di  diverse  disposizioni
legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza. 
  6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo  Stato,  versate
dai   concessionari   delle   grandi   derivazioni    idroelettriche,
antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale  n.  1  del
14-18 gennaio 2008,  sono  definitivamente  trattenute  dagli  stessi
comuni e dallo Stato. 
  6-sexies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
il comma 289, e' inserito il seguente: 
  «289-bis. Fino al 31 marzo 2017,  l'ANAS  Spa  continua  ad  essere
titolare delle  funzioni  e  dei  poteri  di  soggetto  concedente  e
aggiudicatore,  relativamente  all'infrastruttura   autostradale   in
concessione  ad  Autovie  Venete   Spa   (A4   Venezia-Trieste,   A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano   e   il    raccordo    autostradale
Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni
e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto
pubblico che subentra in tutti i diritti attivi  e  passivi  inerenti
alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente  e  aggiudicatore  e
che viene appositamente costituito in forma societaria e  partecipato
dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia  Giulia
o da soggetti da esse interamente partecipati ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 1020 dell'art. 1  della
          gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007  la  misura  del
          canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento  dei
          proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
          Il  42  per  cento  del  predetto  canone  e'   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa  che  provvede  a  darne  distinta
          evidenza nel piano economico-finanziario di  cui  al  comma
          1018 e che lo destina prioritariamente alle  sue  attivita'
          di vigilanza e controllo sui  predetti  concessionari  fino
          alla  concorrenza  dei  relativi  costi,  ivi  ompresa   la
          corresponsione di contributi alle  concessionarie,  secondo
          direttive  impartite  dal  Ministro  delle  infrastrutture,
          volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
          ed efficacia. Il Ministero delle  infrastrutture  provvede,
          nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti   di   bilancio,
          all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo  e
          vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi  di  ANAS  Spa,
          nonche' dei concessionari  autostradali,  anche  attraverso
          misure   organizzative   analoghe   a    quelle    previste
          dall'articolo  163,  comma  3,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea  del
          medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «,  ove  non
          vi  siano  specifiche   professionalita'   interne,»   sono
          soppresse. Le convenzioni  accessive  alle  concessioni  in
          essere  tra  ANAS  Spa  ed  i   suoi   concessionari   sono
          corrispondentemente  modificate  al  fine   di   assicurare
          l'attuazione delle disposizioni del presente comma». 
              - Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 19  del
          gia' citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78: 
              «9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione   del   presente   decreto,   il   comma   1021
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e'
          abrogato  e  la  misura  del   canone   annuo   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa,  ai  sensi  del  comma  1020  del
          medesimo  articolo  1  della  legge  n.  296  del  2006,  e
          successive  modificazioni,  e'  integrata  di  un  importo,
          calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
          che ha fruito dell'infrastruttura autostradale,  pari  a  3
          millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio  A
          e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le  classi  di
          pedaggio 3, 4 e  5.  ANAS  Spa  provvede  a  dare  distinta
          evidenza   nel    proprio    piano    economico-finanziario
          dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
          destina  tali  risorse  alla   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria nonche' all'adeguamento  e  al  miglioramento
          delle strade e delle autostrade  in  gestione  diretta.  Al
          fine di  assicurare  l'attuazione  delle  disposizioni  del
          presente comma,  i  concessionari  recuperano  il  suddetto
          importo attraverso l'equivalente incremento  della  tariffa
          di competenza, non  soggetto  a  canone.  Dall'applicazione
          della  presente  disposizione  non  devono  derivare  oneri
          aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
          titolo di corrispettivo del  contratto  di  programma-parte
          servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
          entrate   derivanti   dall'applicazione   della    presente
          disposizione». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  2  e  3  della
          legge  22  dicembre  1980,  n.  925  recante  «Nuove  norme
          relative  ai  sovracanoni  in  tema   di   concessioni   di
          derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice»: 
              «Art. 1. La misura del  sovracanone  annuo  dovuto,  ai
          sensi dell'ottavo comma  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 1953, n. 959,  dai  concessionari  di  derivazioni
          d'acqua  per  produzioni  di  forza  motrice,  con  potenza
          nominale media superiore a chilowatt 220, e'  rivalutata  a
          lire 4.500 per chilowatt di potenza  nominale  a  decorrere
          dal 1° gennaio 1980». 
              «Art.  2.  Con  la  stessa  decorrenza  i   sovracanoni
          previsti dall'articolo 53 del  testo  unico  approvato  con
          regio decreto 11  dicembre  1933,  n.  1775,  e  successive
          modificazioni, sono conferiti nella misura  fissa  di  lire
          1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
          o riconosciuta per le  derivazioni  di  acqua  con  potenza
          superiore a chilowatt 220. 
              Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con  accordo
          diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze,
          fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. 
              In caso di mancato accordo  lo  stesso  Ministro  delle
          finanze,  sentito  il  Consiglio   superiore   dei   lavori
          pubblici,  procedera'   d'ufficio   alla   liquidazione   e
          ripartizione delle somme. 
              Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto  luogo
          la liquidazione del sovracanone alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, lo stesso  sovracanone  verra'
          automaticamente conferito nella  misura  fissa  di  cui  al
          primo comma del presente articolo e con eguale  decorrenza.
          Il riparto del gettito  stabilito  tra  i  beneficiari  non
          subisce modificazioni,  salvo  l'accoglimento  di  motivate
          richieste dei beneficiari medesimi». 
              «Art.  3.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  per  il
          sovracanone di cui  all'articolo  1  e  il  Ministro  delle
          finanze per il sovracanone  di  cui  all'articolo  2  della
          presente legge provvedono ogni biennio, con  decorrenza  1°
          gennaio 1982, alla  revisione  delle  misure  degli  stessi
          sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del  costo
          della vita. 
              I due provvedimenti devono essere emanati entro  il  30
          novembre  dell'anno  precedente  alla  decorrenza  di  ogni
          biennio». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  3  della
          legge  27   dicembre   1953,   n.   959,   recante   "Norme
          modificatrici del T.U. delle  leggi  sulle  acque  e  sugli
          impianti elettrici", come modificato dalla presente legge: 
              «3. I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso  che  i
          consorzi non si fossero costituiti, i Comuni  compresi  nel
          bacino imbrifero montano possono chiedere, in  sostituzione
          del sovracanone previsto dall'articolo stesso la  fornitura
          diretta di energia elettrica». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  dell'energia  elettrica",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   12.   (Concessioni   idroelettriche).   -    1.
          L'amministrazione  competente,  cinque  anni  prima   dello
          scadere di una concessione di  grande  derivazione  d'acqua
          per uso idroelettrico e nei casi di decadenza,  rinuncia  e
          revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non
          ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico  ad  un
          diverso uso delle acque, in tutto o in parte  incompatibile
          con il mantenimento dell'uso a fine  idroelettrico,  indice
          una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
          vigente  e  dei  principi  fondamentali  di  tutela   della
          concorrenza, liberta' di stabilimento,  trasparenza  e  non
          discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso  della
          concessione per un periodo di  durata  trentennale,  avendo
          particolare  riguardo  ad  un'offerta  di  miglioramento  e
          risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza
          e  di  aumento  dell'energia  prodotta  o   della   potenza
          installata  nonche'  di  idonee  misure  di   compensazione
          territoriale. 
              1-bis. Al fine di consentire il  rispetto  del  termine
          per l'indizione delle gare e garantire un  equo  indennizzo
          agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai
          sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge  23  dicembre
          2005, n. 266,  le  concessioni  di  cui  al  comma  1  sono
          prorogate di cinque anni 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, determina, con  proprio  provvedimento
          ed entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   disposizione,    i    requisiti
          organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
          concernenti la procedura di gara in  conformita'  a  quanto
          previsto  al  comma   1,   tenendo   conto   dell'interesse
          strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
          del contributo degli impianti idroelettrici alla  copertura
          della domanda e dei picchi di consumo. 
              3. (abrogato) 
              4. In ogni  caso,  la  nuova  concessione  deve  essere
          compatibile con la presenza negli alvei sottesi del  minimo
          deflusso costante vitale,  individuato  sentiti  anche  gli
          enti locali, e con  le  priorita'  di  messa  in  sicurezza
          idraulica  del  bacino  stesso  ai  sensi  della  legge  n.
          183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonche'  con
          i deflussi ad uso idropotabile  relativi  alle  concessioni
          che, in via prioritaria  ai  sensi  dell'articolo  2  della
          legge n. 36/1994, dovessero essere assentite  sul  medesimo
          corpo idrico. 
              5. (abrogato) 
              6. Le concessioni rilasciate  all'ENEL  S.p.a.  per  le
          grandi derivazioni idroelettriche scadono  al  termine  del
          trentesimo anno successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto . 
              7. Le concessioni scadute o in  scadenza  entro  il  31
          dicembre 2010  sono  prorogate  a  quest'ultima  data  e  i
          titolari di concessione interessati,  senza  necessita'  di
          alcun atto amministrativo, proseguono  l'attivita'  dandone
          comunicazione all'amministrazione concedente entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fatto salvo quanto  previsto  al  comma  2  del  successivo
          articolo 16. 
              8. In attuazione di quanto previsto  dall'articolo  44,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  e  allo   scopo   di
          consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
          territoriale  nella  gestione,  le  concessioni  di  grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore,  anche
          per effetto del comma 7 del presente  articolo,  alla  data
          del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto  o  in  parte  nei
          territori delle province individuate mediante i criteri  di
          cui all'articolo 1, comma  153,  della  legge  27  dicembre
          2006, n.  296,  le  quali  siano  conferite  dai  titolari,
          anteriormente alla  pubblicazione  del  relativo  bando  di
          indizione della  gara  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,  a  societa'  per  azioni  a  composizione  mista
          pubblico-privata  partecipate  nella   misura   complessiva
          minima del 30 per cento e massima  del  40  per  cento  del
          capitale sociale dalle province  individuate  nel  presente
          comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo  in
          tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci  delle
          societa'  a  controllo   provinciale   mediante   procedure
          competitive, sono prorogate a condizioni  immutate  per  un
          periodo  di  anni  sette,  decorrenti  dal  termine   della
          concessione  quale   risultante   dall'applicazione   delle
          proroghe di cui al comma  1-bis.  La  partecipazione  delle
          predette  province  nelle  societa'  a  composizione  mista
          previste dal presente comma non  puo'  comportare  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione
          non   sia   ancora    concluso    il    procedimento    per
          l'individuazione    del    nuovo     concessionario,     il
          concessionario  uscente  proseguira'  la   gestione   della
          derivazione, fino  al  subentro  dell'aggiudicatario  della
          gara, alle stesse condizioni stabilite  dalle  normative  e
          dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in
          tale periodo  si  rendano  necessari  interventi  eccedenti
          l'ordinaria manutenzione, si applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  11
          dicembre 1933, n. 1775. 
              9. Le caratteristiche delle concessioni di  derivazione
          di cui ai commi 6,  7  e  8  sono  modificate  in  modo  da
          garantire  la  presenza  negli  alvei  sottesi  del  minimo
          deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio  1989,
          n.  183  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  da
          stabilirsi secondo i criteri generali di  cui  all'articolo
          88, comma 1, lettera p) del decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
          nominale media producibile il concessionario non ha diritto
          ad alcun indennizzo  ma  alla  sola  riduzione  del  canone
          demaniale di concessione. 
              10. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto la competenza al rilascio delle concessioni di  cui
          al presente articolo  e'  conferita  alle  regioni  e  alle
          province  autonome,  con  esclusione  di  quelle   di   cui
          all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo
          1998,  n.  112,  secondo  quanto  stabilito   con   decreto
          legislativo,  da  emanare  in  attuazione   del   combinato
          disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88,  comma
          1, lettera o), del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          112. Con il medesimo decreto sono  definiti  gli  obiettivi
          generali  e  i  vincoli  specifici  per  la  pianificazione
          regionale  e  di   bacino   idrografico   in   materia   di
          utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le
          modalita' per una articolata programmazione  energetica  di
          settore a  livello  regionale.  Per  l'effettivo  esercizio
          della funzione conferita alle regioni si applicano criteri,
          termini e procedure stabiliti dagli articoli 7,  10  e  89,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere b)  e  d)  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481 . 
              10-bis. Le concessioni di  grande  derivazione  ad  uso
          idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
          da   convenzioni   internazionali,    rimangono    soggetti
          esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
          della ratifica di  ogni  eventuale  accordo  internazionale
          integrativo o modificativo del regime di tali concessioni. 
              11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10  sono
          stabilite  le  modalita'  per  la  fissazione  dei   canoni
          demaniali di concessione. 
              12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto
          del Presidente della Repubblica 18 marzo  1965,  n.  342  ,
          sono abrogati». 
              - La legge  24-12-2007  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria  2008),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.