Art. 16 Dividendi delle societa' statali 1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa' partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1. 3. L'attuazione (( del presente articolo )) non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio».