Art. 16 
 
 
                  Dividendi delle societa' statali 
 
  1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni  2011
e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione  riserve,
versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa'  partecipate
e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti  l'ammontare  iscritto  nel
bilancio di previsione dei  corrispondenti  anni  e  considerate  nei
saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo
di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  per  essere
prioritariamente utilizzate per concorrere  agli  oneri  relativi  al
pagamento  degli  interessi  sul  debito  pubblico;  per  l'eventuale
restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei
titoli di Stato. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo  di
cui al comma 1. 
  3. L'attuazione (( del presente articolo )) non deve comportare  un
peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica  concordati
in sede europea. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  1  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196   recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica»: 
              «3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 31 luglio».