Art. 17 
 
 
                 Interventi a salvaguardia dell'euro 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assicurare la partecipazione della Repubblica  Italiana  al  capitale
sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati
membri  dell'area  euro,  in  conformita'  con  le  Conclusioni   del
Consiglio dell'Unione europea  del  9-10  maggio  2010,  al  fine  di
assicurare la salvaguardia  della  stabilita'  finanziaria  dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di  20  milioni  di
euro per  l'anno  2010.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori  entrate
derivanti dal presente provvedimento. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa'  di
cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista  finanziaria
per  concedere  prestiti  agli  Stati  membri   dell'area   euro   in
conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea  del
9-10 maggio 2010 e le  conseguenti  decisioni  che  verranno  assunte
all'unanimita' degli Stati  membri  dell'area  euro.  Agli  eventuali
oneri si provvede con le medesime modalita' di  cui  all'articolo  2,
comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia
dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e'
previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo  26
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  apposito  allegato  dello
stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
distinto da quello gia'  previsto  dall'articolo  31  della  medesima
legge. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  2  del
          decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67  recante  «Disposizioni
          urgenti per la salvaguardia  della  stabilita'  finanziaria
          dell'area euro»: 
              «2.  In  relazione  a  ciascuno  dei  prestiti  di  cui
          all'articolo 1, le risorse  necessarie  per  finanziare  le
          relative operazioni di prestito sono reperite  mediante  le
          emissioni  di  titoli  di  Stato  a  medio-lungo   termine,
          destinando a tale scopo tutto  o  parte  del  netto  ricavo
          delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel
          limite massimo di emissione di titoli  di  Stato  stabilito
          dalla legge di approvazione  del  bilancio  e  nel  livello
          massimo  del  ricorso  al  mercato  stabilito  dalla  legge
          finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio».