Art. 31 
 
 
                    Spese dei funzionari delegati 
 
  1. Con decreto del Presidente puo' essere disposto, nel caso in cui
l'adozione di altre forme  di  pagamento  sia  incompatibile  con  le
necessita' delle strutture operative,  l'accreditamento  di  somme  a
funzionari delegati della Presidenza o di altre  Amministrazioni  per
l'effettuazione di spese  concernenti  l'attuazione  di  programmi  o
svolgimento di particolari attivita'. 
  2. Per le attivita' e compiti di Protezione civile si applicano  le
disposizioni di cui all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  3. Nei casi in cui debbano  essere  destinati  fondi  a  favore  di
specifici interventi, programmi e progetti, la legge, l'ordinanza  di
protezione civile o il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze autorizzano l'apertura di  contabilita'  speciali,  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
1994, n. 367.