Art. 31 Spese dei funzionari delegati 1. Con decreto del Presidente puo' essere disposto, nel caso in cui l'adozione di altre forme di pagamento sia incompatibile con le necessita' delle strutture operative, l'accreditamento di somme a funzionari delegati della Presidenza o di altre Amministrazioni per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o svolgimento di particolari attivita'. 2. Per le attivita' e compiti di Protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 3. Nei casi in cui debbano essere destinati fondi a favore di specifici interventi, programmi e progetti, la legge, l'ordinanza di protezione civile o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze autorizzano l'apertura di contabilita' speciali, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.