Art. 32 Presentazione dei rendiconti 1. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle Ragionerie territoriali dello Stato e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 2. I funzionari delegati, titolari di contabilita' speciale, trasmettono i rendiconti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, all'Ufficio per il controllo successivo ogni semestre e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio. 3. Salvo che sia diversamente disposto, i commissari, titolari di contabilita' speciali, nominati dal Presidente, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rendicontano tutte le entrate e le spese riguardanti l'intervento delegato entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio o dal termine della gestione o del loro incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della predetta legge. I rendiconti sono trasmessi, per i relativi controlli, alle Ragionerie territoriali competenti le quali, ove fossero riscontrate eventuali irregolarita', inviano relazioni esplicative all'Ufficio. 4. I funzionari delegati presentano i rendiconti del secondo semestre entro il 25 gennaio dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 5. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che stabiliscano termini diversi per la presentazione dei rendiconti.