Art. 32 
 
 
                    Presentazione dei rendiconti 
 
  1. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi  sede
presso  uffici  periferici  sono  sottoposti   al   controllo   delle
Ragionerie territoriali dello Stato e sono  inviati  per  l'ulteriore
corso alle corrispondenti sezioni regionali di controllo della  Corte
dei conti. 
  2.  I  funzionari  delegati,  titolari  di  contabilita'  speciale,
trasmettono i rendiconti delle somme erogate, insieme con i documenti
giustificativi, all'Ufficio per il controllo successivo ogni semestre
e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio. 
  3. Salvo che sia diversamente disposto, i commissari,  titolari  di
contabilita' speciali,  nominati  dal  Presidente,  per  l'attuazione
degli interventi di cui all'art. 5, commi  2  e  3,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, rendicontano  tutte  le  entrate  e  le  spese
riguardanti l'intervento delegato entro il quarantesimo giorno  dalla
chiusura di ciascun esercizio o dal termine della gestione o del loro
incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della predetta legge.  I
rendiconti sono trasmessi, per i relativi controlli, alle  Ragionerie
territoriali competenti le quali, ove fossero  riscontrate  eventuali
irregolarita', inviano relazioni esplicative all'Ufficio. 
  4. I  funzionari  delegati  presentano  i  rendiconti  del  secondo
semestre entro il 25 gennaio dell'anno successivo  a  quello  cui  il
rendiconto si riferisce. 
  5.  Sono  fatte  salve   eventuali   disposizioni   normative   che
stabiliscano termini diversi per la presentazione dei rendiconti.