Art. 11 Contabilizzazione dei pagamenti 1. I pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, verificato l'esito dei pagamenti comunicato da Banca d'Italia, ne viene disposta l'imputazione agli specifici piani gestionali in cui si ripartisce il capitolo medesimo. 2. La Tesoreria dello Stato procede all'estinzione dei titoli, dopo aver eseguito i controlli di natura informatica sull'esistenza e sulla congruita' dei dati ricevuti per via telematica. 3. Ferme restando le vigenti modalita' di rendicontazione del pagato da parte della Banca d'Italia, SPT, a fronte della rendicontazione ricevuta da quest'ultima, registra l'esito degli ordini di pagamento a livello di capitolo/piano gestionale e, con cadenza mensile, rende disponibili alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei conti: a) il pagato per Capitolo/piano gestionale b) il pagato per Capitolo di bilancio distinto per titolo di pagamento c) i pagamenti non andati a buon fine. Il flusso di cui al punto a) e' inviato da SPT anche alla Banca d'Italia.