Art. 11 
 
 
                   Contabilizzazione dei pagamenti 
 
  1. I pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto sono emessi
con  il  solo  riferimento  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio  e
successivamente, verificato l'esito dei pagamenti comunicato da Banca
d'Italia,  ne  viene  disposta  l'imputazione  agli  specifici  piani
gestionali in cui si ripartisce il capitolo medesimo. 
  2. La Tesoreria dello Stato procede all'estinzione dei titoli, dopo
aver eseguito i controlli  di  natura  informatica  sull'esistenza  e
sulla congruita' dei dati ricevuti per via telematica. 
  3. Ferme restando  le  vigenti  modalita'  di  rendicontazione  del
pagato  da  parte  della  Banca  d'Italia,  SPT,   a   fronte   della
rendicontazione ricevuta  da  quest'ultima,  registra  l'esito  degli
ordini di pagamento a livello di  capitolo/piano  gestionale  e,  con
cadenza mensile, rende disponibili  alla  Ragioneria  Generale  dello
Stato e alla Corte dei conti: 
  a) il pagato per Capitolo/piano gestionale 
  b) il pagato per  Capitolo  di  bilancio  distinto  per  titolo  di
pagamento 
  c) i pagamenti non andati a buon fine. 
  Il flusso di cui al punto a) e' inviato da  SPT  anche  alla  Banca
d'Italia.