Art. 13 Pagamenti non andati a buon fine 1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonche' di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilita' di cui all'art. 101, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, sono versate dalla Tesoreria dello Stato all'Art. 02 del capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come specificato al precedente art. 12, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa / piano gestionale 50. 2. Gli Uffici responsabili delle competenze erogate devono attivare ogni intervento necessario al fine di regolarizzare la situazione contabile dei pagamenti non andati a buon fine e, nei casi dovuti, a comunicare a SPT la richiesta di riemissione del titolo di pagamento. 3. SPT, sulla base delle informazioni ricevute, emette un nuovo titolo di pagamento a favore del creditore per una somma non superiore all'importo iniziale e ne rendiconta il pagamento sul piano gestionale 50 relativo al capitolo di spesa originario, come indicato al comma 3 del precedente art. 11. 4. Ciascuna amministrazione richiede tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, e in ogni caso entro fine anno, tramite il coesistente UCB, la riassegnazione delle somme al proprio capitolo di spesa e pertinente piano gestionale 50, a fronte del versamento delle somme al capitolo di entrata - Art.02 - dedicato ai pagamenti non andati a buon fine. 5. SPT mette a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti le informazioni relative ai titoli non andati a buon fine per consentire il riscontro delle riemissioni.