Art. 13 
 
 
                  Pagamenti non andati a buon fine 
 
  1. Le somme restituite a  fronte  di  bonifici  bancari  e  postali
nonche' di vaglia cambiari non  andati  a  buon  fine  per  qualsiasi
motivo e quelle non pagate entro il termine di  esigibilita'  di  cui
all'art. 101, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio  di
Tesoreria dello Stato,  sono  versate  dalla  Tesoreria  dello  Stato
all'Art. 02 del capitolo di entrata del bilancio  dello  Stato,  come
specificato al precedente art. 12, per la  successiva  riassegnazione
al pertinente capitolo di spesa / piano gestionale 50. 
  2. Gli Uffici responsabili delle competenze erogate devono attivare
ogni intervento necessario al fine  di  regolarizzare  la  situazione
contabile dei pagamenti non andati a buon fine e, nei casi dovuti,  a
comunicare a SPT la richiesta di riemissione del titolo di pagamento. 
  3. SPT, sulla base delle informazioni  ricevute,  emette  un  nuovo
titolo di  pagamento  a  favore  del  creditore  per  una  somma  non
superiore all'importo iniziale e ne rendiconta il pagamento sul piano
gestionale 50 relativo al capitolo di spesa originario, come indicato
al comma 3 del precedente art. 11. 
  4. Ciascuna amministrazione richiede  tempestivamente  al  Ministro
dell'economia e delle finanze,  e  in  ogni  caso  entro  fine  anno,
tramite il coesistente UCB, la riassegnazione delle somme al  proprio
capitolo di spesa e pertinente piano  gestionale  50,  a  fronte  del
versamento delle somme al capitolo di entrata - Art.02 - dedicato  ai
pagamenti non andati a buon fine. 
  5. SPT mette a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato e
della Corte dei conti le informazioni relative ai titoli non andati a
buon fine per consentire il riscontro delle riemissioni.