Art. 14 Scelta dell'assicuratore 1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarita' delle diverse discipline sportive. Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicita' nelle forme di legge, sono invitati non meno di cinque concorrenti. 2. La procedura di cui al comma 1 e' svolta dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva tenuto conto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture. 3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attivita' dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure di gara e del relativo esito.