Art. 17 
 
 
               Requisiti dei soggetti e degli impianti 
 
  1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
presente titolo i seguenti soggetti: 
    a) le persone giuridiche; 
    b) i soggetti pubblici. 
  2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
presente  decreto  gli  impianti  fotovoltaici  aventi   i   seguenti
requisiti: 
    a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non  superiore
a 5 MW; 
    b) siano  conformi  alle  pertinenti  norme  tecniche  richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
EN 62108; 
    c)  siano  realizzati  con  componenti  di  nuova  costruzione  o
comunque non gia' impiegati in altri impianti  cosi'  come  stabilito
dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; 
    d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti  isolate,
in  modo  tale   che   ogni   singolo   impianto   fotovoltaico   sia
caratterizzato da un  unico  punto  di  connessione  alla  rete,  non
condiviso con altri impianti fotovoltaici. 
  3. Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).