Art. 17 Requisiti dei soggetti e degli impianti 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti: a) le persone giuridiche; b) i soggetti pubblici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti: a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108; c) siano realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. 3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).