Art. 18 
 
 
                        Tariffe incentivanti 
 
  1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
  2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
incentivazione. 
  3. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
2011. 
  4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.