Art. 19 
 
 
          Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  sono  definite  le
caratteristiche di innovazione  tecnologica  e  i  requisiti  tecnici
degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art.  3,  comma
1, lettera t). 
  2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono  definite  le  tariffe
incentivanti spettanti agli  impianti  fotovoltaici  con  innovazione
tecnologica ed i requisiti per l'accesso.