Art. 21 
 
 
         Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a  decorrere  dal  1°  luglio  2011,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2011.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni  di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5  milioni  di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge  n.  78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
  2. Una quota, fino a 314 milioni di  euro,  delle  risorse  di  cui
all'articolo  24  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazione, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  alle  regioni  a  statuto
ordinario per  le  esigenze  del  trasporto  pubblico  locale,  anche
ferroviario,  connesse  all'acquisto  del  materiale   rotabile.   Le
relative spese sono effettuate nel rispetto del patto  di  stabilita'
interno. 
  3. A decorrere dall'anno 2011  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione  di  400  milioni  di  euro  annui,  il  cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. 
  4. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  17,  dopo  il  comma  11-bis  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «11-ter. Al  fine  di  consentire  uno  sviluppo  dei  processi
concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in  armonia  con
la necessita' di assicurare la copertura degli oneri  per  i  servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e  3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive  modificazioni,  dal
13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone  dovuto  per
l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a  lunga
percorrenza,  non  forniti  nell'ambito  di  contratti  di   servizio
pubblico, per la parte espletata su linee appositamente  costruite  o
adattate per  l'alta  velocita',  attrezzate  per  velocita'  pari  o
superiori a 250 chilometri orari. 
      11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui  al  comma
11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ((in particolare alla
direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2007, nonche')) ai  principi  di  equita',  trasparenza,  non
discriminazione e proporzionalita', e'  effettuata  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  l'ufficio  di
cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei  costi  dei  servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico di cui al citato comma  11-ter,  senza
compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto  su
rotaia al quale ((si  applica)),  ed  e'  soggetta  ad  aggiornamento
triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono  eccedere
quanto necessario per coprire  tutto  o  parte  dei  costi  originati
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,  tenendo  conto
degli introiti relativi agli stessi nonche' di un  margine  di  utile
ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 
      11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al
comma 11-ter sono  integralmente  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere utilizzati per  contribuire  al  finanziamento
degli oneri  dei  servizi  universali  di  trasporto  ferroviario  di
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  cui
al citato comma 11-ter»; 
    b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini  di  cui
al comma 1,  l'ufficio  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che svolge le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  e'
dotato di  autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti  delle
risorse   economico-finanziarie   assegnate.   L'Ufficio    riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta."; 
      2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
        "1-ter. All'ufficio di cui al  comma  1-bis  e'  preposto  un
soggetto  scelto  tra  persone  dotate  di  indiscusse  moralita'   e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel
settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19,  commi  4,
5-bis, e  6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. La proposta e'  previamente  sottoposta  al
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  esprimono
entro 20 giorni dalla  richiesta.  Le  medesime  Commissioni  possono
procedere all'audizione  della  persona  designata.  Il  responsabile
dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica  tre  anni  e  puo'
essere  confermato  una  sola  volta.  La  carica   di   responsabile
dell'ufficio di cui al comma 1-bis  e'  incompatibile  con  incarichi
politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi
di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena
di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma  1-bis  non
puo'  esercitare  direttamente  o  indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici,  ne'
avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese  operanti  nel
settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica  fino  alla
scadenza dell'incarico.". 
  5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e  con  lo
scopo di  assicurare  l'organico  completamento  delle  procedure  di
trasferimento  alle  regioni  dei  compiti  e   delle   funzioni   di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le  funzioni  e  i  compiti
delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono  attribuite
alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i commissari governativi nominati  cessano  dall'incarico  e
dall'esercizio delle funzioni. 
  6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali  e'  autorizzata
la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011. 
  7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta  di  12,5
milioni di euro per l'anno 2011. 
  8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed
i   trattati   internazionali,   e   gli   obblighi   di    carattere
internazionale,  in  qualsiasi  forma  assunti,  dai   quali   derivi
l'impegno, anche se meramente  politico,  di  adottare  provvedimenti
amministrativi o  legislativi  che  determinano  oneri  di  carattere
finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari  esteri,  di
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti
di carattere finanziario. 
  9. E' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2011,  la  spesa  di  64
milioni di euro annui, da destinare alle spese per  la  gestione  dei
mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,  secondo  comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF). 
  10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1  allegato
alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
celebrativi di carattere internazionale" 
  11. I crediti derivanti dalle  gestioni  di  ammasso  obbligatorio,
svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di  cui
l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente
decreto, insieme alle spese e agli  interessi  maturati  a  decorrere
dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti.  Per
la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza  delle
campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti
agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata,  per
l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla  Banca
d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo
stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere  all'Ente
risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, aventi  ad  oggetto  i  suddetti  crediti,  sono  dichiarati
estinti d'ufficio con  compensazione  delle  spese  fra  le  parti  a
seguito della definitiva regolazione del debito secondo le  modalita'
di cui sopra.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora  passati  in
giudicato restano privi di  effetti.  All'onere  derivante,  solo  in
termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si  provvede
mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011
dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma  250
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  74  e  75  del  3
          dell'articolo 24 del decreto legge  1  luglio  2009  n.  78
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini),
          convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto  2009  n.
          102 : 
              "74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato con ulteriori  1.  250
          unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e
          pattuglia  in  concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di
          polizia. Il personale e' posto a disposizione dei  prefetti
          delle province  per  l'impiego  nei  comuni  ove  si  rende
          maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale
          delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,  commi
          1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 27,7 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010 . 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. " 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3  dell'articolo
          7 bis del decreto  legge  23  maggio  2008  n.  92  (Misure
          urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125: 
              " Art. 7 bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
          del territorio 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
          1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3. 000 unita' . 
              1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. " 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legge 29 novembre  2008  n.  185  (Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
          gennaio 2009 n. 2: 
              " Art. 24. Attuazione della  decisione  2003/193/CE  in
          materia di recupero di aiuti illegittimi 
              1. Al fine di dare completa attuazione  alla  decisione
          2003/193/CE  della  Commissione,  del  5  giugno  2002,  il
          recupero  degli  aiuti   equivalenti   alle   imposte   non
          corrisposte   e   dei   relativi   interessi    conseguente
          all'applicazione del regime di esenzione  fiscale  previsto
          dagli articoli 3, comma 70, della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30  agosto  1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a
          partecipazione pubblica  maggioritaria,  esercenti  servizi
          pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e'   effettuato
          dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1,  comma
          1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.  10,  convertito,
          con modificazioni, con la  legge  6  aprile  2007,  n.  46,
          secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento
          e riscossione previste per le imposte sui redditi.  Per  il
          recupero  dell'aiuto  non  assume  rilevanza  l'intervenuta
          definizione in base agli istituti  di  cui  alla  legge  27
          dicembre  2002,  n.  289  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni. 
              1-bis. In sede di determinazione della base imponibile,
          ai fini del recupero degli aiuti equivalenti  alle  imposte
          non corrisposte e  dei  relativi  interessi,  non  assumono
          rilevanza  le  plusvalenze   derivanti   dalle   operazioni
          straordinarie realizzate dalle societa' di cui al comma  1.
          Ai  fini   della   corretta   determinazione   della   base
          imponibile,  gli  accertamenti  emessi  dall'Agenzia  delle
          entrate possono essere in ogni caso integrati o  modificati
          in aumento mediante la notificazione di  nuovi  avvisi.  In
          deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in  base
          agli  accertamenti  integrativi  deve  avvenire  entro   il
          quindicesimo giorno successivo alla  data  di  notifica  di
          tali accertamenti. 
              2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
          corrisposte e dei relativi interessi di  cui  al  comma  1,
          calcolati ai sensi  dell'articolo  3,  terzo  comma,  della
          decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002,
          in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto
          e' stato fruito, deve essere  effettuato  tenuto  conto  di
          quanto gia' liquidato dall'Agenzia ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 2, del decreto-legge  15  febbraio  2007,  n.  10,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007,  n.
          46. 
              3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli
          avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, contenenti  l'invito  al  pagamento  delle  intere
          somme dovute, con l'intimazione che,  in  caso  di  mancato
          versamento entro trenta  giorni  dalla  data  di  notifica,
          anche  nell'ipotesi  di  presentazione  del   ricorso,   si
          procede,  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo
          a  titolo  definitivo  della  totalita'  delle  somme   non
          versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.  Non  si
          fa luogo, in ogni caso, all'applicazione  di  sanzioni  per
          violazioni di natura tributaria  e  di  ogni  altra  specie
          comunque  connesse  alle   procedure   disciplinate   dalle
          presenti disposizioni. Non sono  applicabili  gli  istituti
          della dilazione dei pagamenti e della sospensione  in  sede
          amministrativa e giudiziale. 
              4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in
          base alle disposizioni di cui al  capo  V  del  regolamento
          (CE) n. 794/2004 della Commissione,  del  21  aprile  2004,
          secondo i criteri di calcolo  approvati  dalla  Commissione
          europea  in  relazione  al  recupero  dell'aiuto  di  Stato
          C57/03,  disciplinato  dall'articolo  24  della  legge   25
          gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare  e'
          il tasso in vigore alla  data  di  scadenza  ordinariamente
          prevista per il  versamento  di  saldo  delle  imposte  non
          corrisposte con riferimento al  primo  periodo  di  imposta
          interessato dal recupero dell'aiuto. 
              5. Trovano applicazione le disposizioni degli  articoli
          1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. ". 
              Il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 (Attuazione
          della direttiva 2001/12/CE, della  direttiva  2001/13/CE  e
          della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria), 
              e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2003,
          n. 170, S. O. 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo  38
          della legge 1 agosto 2002 n. 166 (Disposizioni  in  materia
          di infrastrutture e trasporti ): 
              "2. I servizi di  trasporto  ferroviario  di  interesse
          nazionale  da  sottoporre  al  regime  degli  obblighi   di
          servizio pubblico sono regolati con contratti  di  servizio
          pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della  loro
          entrata in vigore, di durata non inferiore a  cinque  anni,
          con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
          quantitative e qualitative dei servizi senza necessita'  di
          procedere  a  modifiche  contrattuali.  Il  Ministero   dei
          trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
          i contratti di servizio  con  i  quali  sono  definiti  gli
          obblighi di servizio pubblico,  i  relativi  corrispettivi,
          nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
          dello  Stato,  nonche'  le  compensazioni  spettanti   alla
          societa' fornitrice. 
              3. I contratti di servizio pubblico di cui al  comma  2
          sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previo parere del CIPE, da  esprimere  entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione. ". 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 1 bis dell'articolo
          37  del  decreto  legislativo  8  luglio   2003,   n.   188
          (Attuazione della  direttiva  2001/12/CE,  della  direttiva
          2001/13/CE  e  della  direttiva   2001/14/CE   in   materia
          ferroviaria), come modificato dalla presente legge: 
              " Art. 37 Organismo di regolazione 
              1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo  30
          della  direttiva   2001/14/CE   e'   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti o  sue  articolazioni.  Esso
          vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari
          e agisce in piena  indipendenza  sul  piano  organizzativo,
          giuridico,  decisionale  e  della  strategia   finanziaria,
          dall'organismo preposto alla determinazione dei  canoni  di
          accesso   all'infrastruttura,    dall'organismo    preposto
          all'assegnazione  della  capacita'   e   dai   richiedenti,
          conformandosi ai principi di cui al presente  articolo.  E'
          inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi  autorita'
          competente preposta all'aggiudicazione di un  contratto  di
          servizio pubblico. 
              1-bis. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che  svolge
          le funzioni  di  organismo  di  regolazione  e'  dotato  di
          autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti   delle
          risorse    economico-finanziarie    assegnate.    L'Ufficio
          riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'  svolta.
          ". 
              La  direttiva  2007/58/CE  (Direttiva  del   Parlamento
          Europeo  e  del  Consiglio  che   modifica   la   direttiva
          91/440/CEE  del  Consiglio  relativa  allo  sviluppo  delle
          ferrovie comunitarie e  la  direttiva  2001/14/CE  relativa
          alla  ripartizione   della   capacita   di   infrastruttura
          ferroviaria e all'imposizione dei  diritti  per  l'utilizzo
          dell'infrastruttura ferroviaria), e' 
              Pubblicata nella G. U. U. E. 3 dicembre 2007, n. L 315. 
              - Si riporta il testo dei commi 1 - 6 dell'articolo  19
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165: 
              "Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico svolto. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6 . 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. ". 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          7-quinquies del  decreto  legge  10  febbraio  2009,  n.  5
          (Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009 n. 33: 
              "Art. 7-quinquies. Fondi 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro. ". 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   80   della
          Costituzione della Repubblica: 
              " Art. 80 
              Le  Camere  autorizzano  con  legge  la  ratifica   dei
          trattati internazionali che  sono  di  natura  politica,  o
          prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,  o  importano
          variazioni  del  territorio  od  oneri   alle   finanze   o
          modificazioni di leggi. ". 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  47
          della legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli  enti
          e beni ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
              "2. A decorrere dall'anno finanziario  1990  una  quota
          pari all'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche, liquidata dagli uffici  sulla  base  delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. ". 
              La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S. O. 
              - Si riporta il testo del  comma  250  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009 n. 191  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2010): 
              "250. Le risorse, come integrate dal  decreto-legge  25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  affluite  alla
          contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8  dell'
          articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
          per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  al  fondo  di  cui  all'
          articolo  7-quinquies,  comma  1,  del   decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  le  disponibilita'  del  predetto
          fondo sono destinate alle finalita' di cui  all'  Elenco  1
          allegato alla presente  legge,  nella  misura  massima  ivi
          prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012.  Gli
          schemi  dei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, corredati di relazione  tecnica  ai  sensi  della
          normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
          effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  sono
          trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per i profili  di
          carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
          trasmissione della richiesta. Il Governo, ove  non  intenda
          conformarsi alle condizioni formulate  con  riferimento  ai
          profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli  schemi  di
          decreto corredati dei  necessari  elementi  integrativi  di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro quindici giorni.  Le  risorse,
          pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
          all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla  presente
          legge sono contestualmente ripartite con un  unico  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, previo  conforme
          parere delle  Commissioni  parlamentari  delle  due  Camere
          competenti  per  i  profili  finanziari.  La  quota   delle
          disponibilita' del fondo  di  cui  al  presente  comma  non
          aventi   corrispondenti   effetti    sul    fabbisogno    e
          sull'indebitamento netto, per l'importo di 689  milioni  di
          euro per l'anno 2010, di 1. 991 milioni di euro per  l'anno
          2011  e  di  182  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  e'
          destinata, mediante decreti del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, alla sistemazione  contabile  delle  partite
          iscritte al conto sospeso con  la  Banca  d'Italia  per  le
          quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse. "