Art. 21
Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui
all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto
ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le
relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilita'
interno.
3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'.
4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i
seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi
concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con
la necessita' di assicurare la copertura degli oneri per i servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal
13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per
l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga
percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio
pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o
adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o
superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma
11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ((in particolare alla
direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, nonche')) ai principi di equita', trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita', e' effettuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di
cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, senza
compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto su
rotaia al quale ((si applica)), ed e' soggetta ad aggiornamento
triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere
quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto
degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di utile
ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al
comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento
degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui
al citato comma 11-ter»;
b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini di cui
al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle
risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta.";
2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un
soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel
settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4,
5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. La proposta e' previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile
dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e puo'
essere confermato una sola volta. La carica di responsabile
dell'ufficio di cui al comma 1-bis e' incompatibile con incarichi
politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi
di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena
di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non
puo' esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla
scadenza dell'incarico.".
5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo
scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di
trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti
delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite
alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e
dall'esercizio delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata
la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5
milioni di euro per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed
i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere
internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi
l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti
amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere
finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti
di carattere finanziario.
9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64
milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei
mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato
alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
celebrativi di carattere internazionale"
11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio,
svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui
l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente
decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere
dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti. Per
la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle
campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti
agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata, per
l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca
d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo
stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente
risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a
seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalita'
di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in
termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011
dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 74 e 75 del 3
dell'articolo 24 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.
102 :
"74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1. 250
unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e
pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di
polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti
delle province per l'impiego nei comuni ove si rende
maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale
delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010 .
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. "
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
7 bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125:
" Art. 7 bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3. 000 unita' .
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale. "
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legge 29 novembre 2008 n. 185 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009 n. 2:
" Art. 24. Attuazione della decisione 2003/193/CE in
materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il
recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi conseguente
all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto
dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a
partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi
pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuato
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito,
con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46,
secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento
e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il
recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta
definizione in base agli istituti di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e
integrazioni.
1-bis. In sede di determinazione della base imponibile,
ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte
non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono
rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni
straordinarie realizzate dalle societa' di cui al comma 1.
Ai fini della corretta determinazione della base
imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle
entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati
in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In
deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base
agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di
tali accertamenti.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1,
calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della
decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002,
in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto
e' stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di
quanto gia' liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n.
46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli
avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere
somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato
versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si
procede, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo
a titolo definitivo della totalita' delle somme non
versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si
fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per
violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie
comunque connesse alle procedure disciplinate dalle
presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti
della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede
amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in
base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento
(CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,
secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione
europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato
C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25
gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e'
il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente
prevista per il versamento di saldo delle imposte non
corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli
1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. ".
Il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 (Attuazione
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003,
n. 170, S. O.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 38
della legge 1 agosto 2002 n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti ):
"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio
pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro
entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni,
con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei
trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla
societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2
sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. ".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1 bis dell'articolo
37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
(Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria), come modificato dalla presente legge:
" Art. 37 Organismo di regolazione
1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30
della direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso
vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari
e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo,
giuridico, decisionale e della strategia finanziaria,
dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di
accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto
all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti,
conformandosi ai principi di cui al presente articolo. E'
inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita'
competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di
servizio pubblico.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge
le funzioni di organismo di regolazione e' dotato di
autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle
risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio
riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta.
".
La direttiva 2007/58/CE (Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita di infrastruttura
ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria), e'
Pubblicata nella G. U. U. E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
- Si riporta il testo dei commi 1 - 6 dell'articolo 19
del citato decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165:
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6 .
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. ".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5
(Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009 n. 33:
"Art. 7-quinquies. Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 80 della
Costituzione della Repubblica:
" Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi. ".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 47
della legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti
e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
"2. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota
pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. ".
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S. O.
- Si riporta il testo del comma 250 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2010):
"250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla
contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'
articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'
articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto
fondo sono destinate alle finalita' di cui all' Elenco 1
allegato alla presente legge, nella misura massima ivi
prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli
schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse,
pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente
legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme
parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere
competenti per i profili finanziari. La quota delle
disponibilita' del fondo di cui al presente comma non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di
euro per l'anno 2010, di 1. 991 milioni di euro per l'anno
2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e'
destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le
quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse. "