Art. 22
Conto di disponibilita'
1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
1. (("Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini))
dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di
cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro
articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti
accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa
giornalieri con le cadenze e le modalita' previste con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione,
al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa,
viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per
cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90
giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di
monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli
comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi
necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi
che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al
((periodo precedente)) e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso
di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal
presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le
norme contenute nel presente articolo costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela
dell'unita' economica della Repubblica italiana ai sensi
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che
affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e
riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale
d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con
procedure diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e seguenti))
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti
con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati
attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i
riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di
delega unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione
nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale
nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma
4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del
versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per
un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare
protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalita' e tempi di
riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato
dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti
commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalita' di
svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione
dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in caso
di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti
disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata una sperimentazione
della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli
strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attivita' di previsione
giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria
statale e di quella relativa alla gestione della liquidita', nonche'
per monitorare l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5
dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono
applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono
ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.
Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano
riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega
unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi
previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117 - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato. ".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17. Oggetto
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
10. 000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis).
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22 dicembre
1986, n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D. L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D. L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. ".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997:
"5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 , del
Ministro delle finanze, nonche' le penalita' per
l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione
stessa e la misura del compenso per il servizio svolto
dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del
costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli
presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in
esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere
e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 46 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"5. In caso di mancato rispetto della disposizione di
cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti
l'obbligo del versamento al bilancio statale degli
interessi legali calcolati per un giorno sull'importo
versato. ".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997:
"5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 , del
Ministro delle finanze, nonche' le penalita' per
l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione
stessa e la misura del compenso per il servizio svolto
dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del
costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli
presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in
esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere
e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata"
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 46 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"5. In caso di mancato rispetto della disposizione di
cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti
l'obbligo del versamento al bilancio statale degli
interessi legali calcolati per un giorno sull'importo
versato. ".