Art. 22 
 
 
                       Conto di disponibilita' 
 
  1.  L'articolo  46  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    1. (("Art. 46. - (Programmazione finanziaria).  -  1.  Ai  fini))
dell'efficiente gestione del debito pubblico e per  le  finalita'  di
cui all'articolo 47, le  amministrazioni  statali,  incluse  le  loro
articolazioni, e  le  amministrazioni  pubbliche  titolari  di  conti
accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di  cassa
giornalieri con le cadenze e le modalita' previste  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di  comunicazione,
al dirigente titolare del centro di  responsabilita'  amministrativa,
viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5  per
cento della sua retribuzione di risultato. 
    3. Per gli enti territoriali diversi dallo  Stato,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  -  e  la   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica con cadenza  annuale,  entro  90
giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita'  di
monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto  a  quelli
comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente  per
il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli  interventi
necessari al miglioramento della previsione  giornaliera  dei  flussi
che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui  al
((periodo precedente)) e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso
di  mancato  rispetto  dell'obbligo  di  comunicazione  previsto  dal
presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo  Stato  le
norme  contenute  nel  presente   articolo   costituiscono   principi
fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi
dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela
dell'unita'   economica   della   Repubblica   italiana   ai    sensi
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 
    4. Al fine di migliorare  la  prevedibilita'  degli  incassi  che
affluiscono  alla  tesoreria  dello  Stato,  tutti  i  versamenti   e
riversamenti  di  tributi  e  contributi  nella   tesoreria   statale
d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati  con
procedure diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e  seguenti))
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti
con l'utilizzo di bonifici  di  importo  rilevante,  B.I.R,  regolati
attraverso il sistema Target. Per tali  fattispecie,  nonche'  per  i
riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di
delega unica di  cui  all'((articolo  17  e  seguenti))  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione
nella procedura degli ordini di riversamento alla  Tesoreria  statale
nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento. 
    5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma
4  e'  posto  a  carico  dei  soggetti  inadempienti  l'obbligo   del
versamento al bilancio statale degli interessi legali  calcolati  per
un giorno sull'importo versato. 
    6. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e'  altresi'  autorizzato  a  stipulare
protocolli d'intesa con  i  soggetti  diversi  dalle  amministrazioni
pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.". 
  2. Gli atti convenzionali che disciplinano  modalita'  e  tempi  di
riversamento di tributi e  contributi  nella  tesoreria  dello  Stato
dovranno essere adeguati  alle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
commi. In particolare,  le  convenzioni  regolanti  le  modalita'  di
svolgimento del servizio di riscossione dei  versamenti  unitari,  ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del  decreto  legislativo  9  luglio
1997,   n.   241,   potranno   prevedere,   oltre    all'applicazione
dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46,  comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in  caso
di  mancato  rispetto   degli   obblighi   fissati   dalle   presenti
disposizioni. 
  3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata  una  sperimentazione
della  durata  di  diciotto  mesi,  finalizzata  all'adozione   degli
strumenti idonei per l'ottimizzazione  dell'attivita'  di  previsione
giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la  tesoreria
statale e di quella relativa alla gestione della liquidita',  nonche'
per monitorare l'efficacia degli stessi. 
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma  5
dell'articolo 46 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  non  sono
applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e  sono
ridotti del 50 per cento nel rimanente  periodo  di  sperimentazione.
Tale  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti   che   effettuano
riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura  di  delega
unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241,  per  i  quali  il  versamento  degli  interessi
previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
              "Art. 117 - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato. ". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              "Art. 17. Oggetto 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          10. 000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'articolo 3 del D. P. R. 29  settembre
          1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma  del
          citato articolo 3 resta ferma la facolta'  di  eseguire  il
          versamento  presso  la  competente  sezione  di   tesoreria
          provinciale dello Stato; in tal  caso  non  e'  ammessa  la
          compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
          , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ; 
              d-bis). 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione   coordinata   e   continuativa    di    cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.  P.  R.  22  dicembre
          1986, n. 917 ; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato con D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto delle imprese, istituita con D. L. 30 settembre 1992,
          n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
          1992, n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986,  n.
          41, come da ultimo modificato dall'art.  4  del  D.  L.  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          L. 22 marzo 1995, n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              2-bis. ". 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  19  del
          citato decreto legislativo n. 241 del 1997: 
              "5. Con convenzione approvata con decreto del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio, i dati  delle  operazioni  da  trasmettere  e  le
          relative modalita'  di  trasmissione  e  di  conservazione,
          tenendo conto  dei  termini  di  cui  all'articolo  13  del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          adottato con  decreto  28  dicembre  1993,  n.  567  ,  del
          Ministro  delle   finanze,   nonche'   le   penalita'   per
          l'inadempimento degli obblighi nascenti  dalla  convenzione
          stessa e la misura del  compenso  per  il  servizio  svolto
          dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del
          costo di svolgimento del servizio, del  numero  dei  moduli
          presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in
          esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere
          e dell'ammontare complessivo  dei  versamenti  gestito  dal
          sistema. La convenzione ha durata triennale e  puo'  essere
          tacitamente rinnovata". 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  46  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "5. In caso di mancato rispetto della  disposizione  di
          cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti  inadempienti
          l'obbligo  del  versamento  al   bilancio   statale   degli
          interessi  legali  calcolati  per  un  giorno  sull'importo
          versato. ". 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  19  del
          citato decreto legislativo n. 241 del 1997: 
              "5. Con convenzione approvata con decreto del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio, i dati  delle  operazioni  da  trasmettere  e  le
          relative modalita'  di  trasmissione  e  di  conservazione,
          tenendo conto  dei  termini  di  cui  all'articolo  13  del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          adottato con  decreto  28  dicembre  1993,  n.  567  ,  del
          Ministro  delle   finanze,   nonche'   le   penalita'   per
          l'inadempimento degli obblighi nascenti  dalla  convenzione
          stessa e la misura del  compenso  per  il  servizio  svolto
          dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del
          costo di svolgimento del servizio, del  numero  dei  moduli
          presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in
          esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere
          e dell'ammontare complessivo  dei  versamenti  gestito  dal
          sistema. La convenzione ha durata triennale e  puo'  essere
          tacitamente rinnovata" 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  46  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "5. In caso di mancato rispetto della  disposizione  di
          cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti  inadempienti
          l'obbligo  del  versamento  al   bilancio   statale   degli
          interessi  legali  calcolati  per  un  giorno  sull'importo
          versato. ".