ART. 25 
 
(Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti  privati
                     - art. 28 del regolamento) 
 
  1. L'utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione
presso un punto di  accesso  autorizzato  o  presso  il  portale  dei
servizi telematici. 
  2. Il  punto  di  accesso  o  il  portale  dei  servizi  telematici
effettuano  la  registrazione  del  soggetto  abilitato   esterno   o
dell'utente  privato,  prelevando  il  codice   fiscale   dal   token
crittografico  dell'utente;  attraverso  un'apposita  maschera   web,
l'utente (senza poter modificare il codice fiscale) completa i propri
dati, inserendo almeno le seguenti informazioni: 
    a) nome e cognome 
    b) luogo e data di nascita 
    c) residenza 
    d) domicilio 
    e) ruolo 
    f) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza 
    g) casella di posta elettronica certificata 
  3. I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data  in  cui
e' avvenuta la registrazione, sono archiviati e conservati per  dieci
anni. 
  4. Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti  ad  alcun
albo professionale  o  per  i  quali  il  proprio  ordine  non  abbia
provveduto   all'invio   dell'albo,   presentano,   all'atto    della
registrazione, copia elettronica  in  formato  PDF  dell'incarico  di
nomina da parte del giudice; tale copia  e'  sottoscritta  con  firma
digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive. 
  5. Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei consulenti
tecnici, istituito presso un tribunale (ai sensi del Capo II, sezione
1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura  civile),
al  PdA  viene  presentata  copia  elettronica  in  formato  PDF  del
provvedimento di iscrizione all'albo stesso da  parte  del  comitato;
tale copia e' sottoscritta con firma  digitale  o  firma  elettronica
qualificata dal soggetto che s'iscrive. 
  6.  Il  punto  di  accesso  e'  tenuto  a  conservare  i  documenti
informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli disponibili,  su
richiesta, al Ministero della giustizia. 
  7. I punti di accesso trasmettono al Ministero della  giustizia  le
informazioni  relative  ai  propri  utenti  registrati   secondo   le
modalita' di cui all'allegato 11.