ART. 25 (Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati - art. 28 del regolamento) 1. L'utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione presso un punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici. 2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuano la registrazione del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato, prelevando il codice fiscale dal token crittografico dell'utente; attraverso un'apposita maschera web, l'utente (senza poter modificare il codice fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le seguenti informazioni: a) nome e cognome b) luogo e data di nascita c) residenza d) domicilio e) ruolo f) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza g) casella di posta elettronica certificata 3. I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data in cui e' avvenuta la registrazione, sono archiviati e conservati per dieci anni. 4. Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti ad alcun albo professionale o per i quali il proprio ordine non abbia provveduto all'invio dell'albo, presentano, all'atto della registrazione, copia elettronica in formato PDF dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale copia e' sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive. 5. Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei consulenti tecnici, istituito presso un tribunale (ai sensi del Capo II, sezione 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), al PdA viene presentata copia elettronica in formato PDF del provvedimento di iscrizione all'albo stesso da parte del comitato; tale copia e' sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive. 6. Il punto di accesso e' tenuto a conservare i documenti informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli disponibili, su richiesta, al Ministero della giustizia. 7. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ai propri utenti registrati secondo le modalita' di cui all'allegato 11.