Art. 13 
 
 
Trattamento economico dei  parlamentari  e  dei  membri  degli  altri
organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per  i
                             referendum 
 
  1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, ((per gli anni 2011,
2012  e  2013,))ai  membri  degli  organi   costituzionali((,   fatta
eccezione per il Presidente della Repubblica  e  i  componenti  della
Corte  costituzionale,))   si   applica,   senza   effetti   a   fini
previdenziali, una  riduzione  delle  retribuzioni  o  indennita'  di
carica superiori a 90.000 Euro lordi  annui  previste  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, in misura del  10  per  cento
per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000  euro,  nonche'
del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della
predetta riduzione il  trattamento  economico  complessivo  non  puo'
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. 
  2.  In  attesa  della  revisione  costituzionale   concernente   la
riduzione del numero dei parlamentari e  della  rideterminazione  del
trattamento  economico  omnicomprensivo  annualmente  corrisposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
  (( a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi  attivita'  lavorativa
per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore  al  15  per
cento dell'indennita' parlamentare la  riduzione  dell'indennita'  di
cui al comma 1 si applica in misura del 20 per  cento  per  la  parte
eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del  40  per
cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si  applica
con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;)) 
  b) le Camere, in conformita' con  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  le  modalita'  piu'  adeguate  per
correlare l'indennita' parlamentare al  tasso  di  partecipazione  di
ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e  delle
Commissioni. 
  ((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004,  n.
215,  e  successive  modificazioni,  le  cariche  di  deputato  e  di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1,  comma
2, della citata  legge  n.  215  del  2004,  sono  incompatibili  con
qualsiasi  altra  carica  pubblica  elettiva  di  natura  monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  aventi,
alla data di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione
superiore  a  5.000  abitanti,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo  periodo  si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data  di  indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di  cui  al  primo  periodo  si
applicano, altresi', alla carica di  membro  del  Parlamento  europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24  gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  il
divieto  di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al  momento
dell'esercizio dell'opzione, non  spetta  alcun  trattamento  per  la
carica sopraggiunta.)) 
  4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi  piu'  di
un ((referendum)) abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi
dell'articolo 34 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,  avviene  per
tutti i ((referendum)) abrogativi nella medesima data». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "1.   Il    trattamento    economico    omnicomprensivo
          annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta
          o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive  ed
          incarichi  di  vertice   o   quali   componenti,   comunque
          denominati, degli  organismi,  enti  e  istituzioni,  anche
          collegiali, di cui all'allegato A,  non  puo'  superare  la
          media ponderata rispetto al PIL degli analoghi  trattamenti
          economici percepiti annualmente dai  titolari  di  omologhe
          cariche  e  incarichi  negli  altri  sei  principali  Stati
          dell'Area  Euro.  Fermo  il  principio  costituzionale   di
          autonomia, per i componenti del Senato della  Repubblica  e
          della Camera dei deputati il costo relativo al  trattamento
          economico  omnicomprensivo   annualmente   corrisposto   in
          funzione della carica ricoperta non puo' superare la  media
          ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai  componenti
          dei Parlamenti nazionali". 
              La legge 24 luglio 2004,  n.  215,  recante  "Norme  in
          materia di  risoluzione  dei  conflitti  di  interessi"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193. 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  della
          citata legge 24 luglio 2004, n. 215: 
              "2. Agli effetti della presente legge per  titolare  di
          cariche di governo si intende il Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
          di Stato e i commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": 
              "Art. 62.  Decadenza  dalla  carica  di  sindaco  e  di
          presidente della provincia. 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20  dicembre
          1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o
          senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci  dei  comuni
          con popolazione  superiore  ai  20.000  abitanti  e  per  i
          presidenti  delle  province  la  decadenza  dalle   cariche
          elettive ricoperte". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  24
          gennaio 1979, n. 18 (Elezione  dei  membri  del  Parlamento
          europeo spettanti all'Italia): 
              "Art. 6. La carica di  membro  del  Parlamento  europeo
          spettante all'Italia e' incompatibile con quella di: 
              a) presidente di giunta regionale; 
              b) assessore regionale; 
              b-bis) consigliere regionale; 
              b-ter) presidente di provincia; 
              b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a
          15.000 abitanti. 
              Quando si verifichi una delle incompatibilita'  di  cui
          al comma  precedente,  il  membro  del  Parlamento  europeo
          risultato eletto  deve  dichiarare  all'ufficio  elettorale
          nazionale, entro trenta giorni dalla  proclamazione,  quale
          carica sceglie. 
              Qualora  il  membro  del  Parlamento  europeo  non   vi
          provveda,  l'ufficio  elettorale  nazionale   lo   dichiara
          decaduto e lo  sostituisce  con  il  candidato  che,  nella
          stessa  lista  e   circoscrizione,   segue   immediatamente
          l'ultimo eletto. 
              Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai
          sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro  la
          decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte
          di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a  pena
          di decadenza entro venti giorni dalla  comunicazione  della
          decisione. 
              Si applicano in quanto compatibili le  disposizioni  di
          cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47. 
              In  relazione  ai  membri  di  cui  al  secondo   comma
          dell'articolo 4, si applicano le cause di  incompatibilita'
          previste dalle rispettive disposizioni normative  nazionali
          per l'elezione al Parlamento europeo". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7   del   citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 7 Election day 
              1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per
          le elezioni dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e
          delle  regioni,  dei  Consigli  comunali,   provinciali   e
          regionali, del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
          deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto  previsto
          dai rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data  nell'arco
          dell'anno. 
              2. Qualora nel medesimo anno si  svolgano  le  elezioni
          dei membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia  le
          consultazioni di cui al comma 1 si  effettuano  nella  data
          stabilita per le elezioni del Parlamento europeo. 
              2-bis.Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi
          piu' di un referendum  abrogativo,  la  convocazione  degli
          elettori ai sensi dell'articolo 34 della  legge  25  maggio
          1970, n. 352, avviene per  tutti  i  referendum  abrogativi
          nella medesima data".