Art. 17 
 
 
Disposizioni relative al  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del
                               Lavoro 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) ((l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da  rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numero
di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo  la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente  della  Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione.»;)) 
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «((Art. 14 (Pronunce del CNEL). -  1.))  Gli  atti  del  CNEL  sono
assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in  Assemblea.  Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario  generale,  puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in  ciascuna  delle
quali siedono non piu'  di  quindici  consiglieri,  proporzionalmente
alle varie rappresentanze.  La  presidenza  di  ciascuna  commissione
istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.». 
  2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo. ((Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  all'articolo  2
della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera  a)
, del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti  del
Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  in  carica  e  si
provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti  in
conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto)). 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo  14
          della legge 30 dicembre 1986, n. 936,  recante  "Norme  sul
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2.Composizione del Consiglio. 
              Il Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro  e'
          composto da  esperti,  da  rappresentanti  delle  categorie
          produttive  e  da  rappresentanti  delle  associazioni   di
          promozione sociale e delle organizzazioni  di  volontariato
          in numero di settanta oltre al presidente e  al  segretario
          generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione". 
              "14.Pronunce del CNEL. 
              1.  Gli  atti  del  CNEL  sono  assunti  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti in Assemblea.  Il  presidente,
          sentiti i vicepresidenti e  il  segretario  generale,  puo'
          istituire  fino  a  quattro  commissioni  istruttorie,   in
          ciascuna  delle  quali  siedono  non   piu'   di   quindici
          consiglieri, proporzionalmente alle  varie  rappresentanze.
          La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad
          uno dei vicepresidenti".