(( Art. 19-bis 
 
 
Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto  speciale  e  le
                          province autonome 
 
  1. L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative  norme
di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della  legge
5 maggio 2009, n. 42.)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, vedasi in note all'articolo 14.