Art. 13
Anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale
propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
(( b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5; ))
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (( ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013
));
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, (( un moltiplicatore pari a 130. Per
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.
))
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. (( Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione
prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare
l'importo massimo di euro 400 )). I comuni possono disporre
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal
caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo
14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile
il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze
emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate, (( a decorrere dal 1° gennaio 2012 )), le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
(( d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. ))
(( 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale
presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, producono gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo. ))
(( 14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. ))
(( 14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale
propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla
base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni. ))
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite
dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono
sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressivita'». L'Agenzia delle Entrate provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del
diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna (( variano in ragione delle differenze del gettito stimato
ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo )). In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito
stimato di cui al precedente periodo. (( L'importo complessivo della
riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. ))
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte
le seguenti: «nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla
compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
(( 19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche )).
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.(( (Soppresso). ))
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale", come modificati dal comma 14 del presente
articolo:
"Art. 8 (Imposta municipale propria) - 1. L'imposta
municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
2014, e sostituisce, per la componente immobiliare,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli
immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al
possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze
della stessa. Si intende per effettiva abitazione
principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica
alle unita' immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile
il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti
abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e'
dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
cento. La predetta aliquota puo' essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione,
sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo
periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti
percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata entro il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla meta'
anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito della
facolta' prevista dal presente comma, i comuni possono
stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente
a determinate categorie di immobili.
Art. 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria) -
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
4.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i
modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),
ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte
erariali sui redditi.".
Comma 2:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante
"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
"Art. 2 (Definizione di fabbricati e aree) - 1. Ai fini
dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione
e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali . Il comune, su richiesta del contribuente, attesta
se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in
base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito
all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135
del codice civile.".
Comma 3:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
citato Decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 5 (Base imponibile) - 1. Base imponibile
dell'imposta e' il valore degli immobili di cui al comma 2
dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto , vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con
i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel
quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio
di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;
per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno
1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30;
per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno
1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni
precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita e'
stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1
dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore
e' determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4.
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e'
costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato
in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto , vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque.".
Comma 4:
-- Si riporta il testo vigente del comma 48
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica":
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata) - 1.-47.
(omissis).
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono
rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra
imposta.
49 - 100. (omissis).".
Comma 5:
-- Si riporta il testo vigente del comma 51 della
citata legge n. 662 del 1996:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata) - 1.-50.
(omissis).
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli
indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati
del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo
posto a base della rivalutazione operata ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
42 - 100. (omissis).".
Comma 6:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali":
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale.. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all' articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. (sopresso).".
Comma 7:
-- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, recante "Ulteriori interventi correttivi di
finanza pubblica per l'anno 1994":
"Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati) - 1.
- 3. (omissis).
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo
2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 ;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso
.
3-ter.-14. omissis.".
Comma 8:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 43. (Immobili non produttivi di reddito
fondiario) - 1. Non si considerano produttivi di reddito
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.".
Comma 10:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 8. (Riduzioni e detrazioni dell'imposta) - 1.
L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o
inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi familiari dimorano abitualmente.
2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della
base imponibile di cui all' articolo 5. L'ulteriore
detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita
fino a concorrenza del suo ammontare ed e' rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si
applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8 e A9.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al
50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000 di
cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato,
fino a lire 500.000 , nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. La predetta facolta' puo' essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico-sociale, individuate con
deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari.".
-- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 504 del
1992:
"Art. 6. (Determinazione delle aliquote e dell'imposta)
- 1.-3. (omissis).
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata
dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di
cui all' articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del
presente comma si applicano a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprieta' o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa
coniugale.
4. (omissis).".
-- Si riporta il testo vigente del comma 56 della
citata legge n. 662 del 1996:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata) - 1. - 55.
(omissis).
56. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.
57 - 100. (omissis).".
Comma 12:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale.. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all' articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7. ".
-- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni":
"Art. 17 (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85 .
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche
2-bis.omissis ".
Comma 13:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, nonche'
l'articolo 14 come modificato dalla presente legge, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale":
"Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria)
- 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono
il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
4.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i
modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),
ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte
erariali sui redditi.
Art. 14. (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle
imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del
presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del
2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente,
alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei
tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n.
42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge
n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani,
continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in
base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi
urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la
possibilita' per i comuni di adottare la tariffa integrata
ambientale. (e' abrogato, con efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2013).
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali,
di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei compiti
attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione
della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.".
-- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa
presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del
tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se
dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' commessa la violazione .
6. ".
-- Si riporta il testo degli articoli degli articoli
23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale", cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 23 (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo
di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o
l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla
determinazione di questi, si applica la sanzione da lire
centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o
del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4.
4-bis. "
"Art. 53 (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa
presentazione della denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa
dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal
cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.
Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non
incidenti sulla determinazione di questa, si applica la
sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se
dovuta, e della sanzione.
4.
"Art. 76 (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa
presentazione della denuncia, anche di variazione, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un
minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione
dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa
dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73,
comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo,
sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro
il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente all'avviso di
accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' commessa la violazione.
5.".
-- Si riporta il testo del comma 31 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.", cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. - 1. - 30. (omissis).
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle
operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le
sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si
applica la sanzione amministrativa dal duecento al
quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la
sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le
sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente e
contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
(omissis)".
-- Si riporta il testo dell'articolo 2752 del codice
civile:
"Art. 2752. (Crediti per tributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti
locali) - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore
i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute
secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche, imposta sul reddito delle persone
giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta
regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui
redditi.
(Comma soppresso).
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme
relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello
dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni."
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.":
"Art. 2. (Misure in materia di riscossione) - 1. - 38.
(omissis).
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno.
40. - 45. (omissis)
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno.
".
-- Il decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia
e delle finanze emanato di concerto con il Ministero
dell'interno, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
2010, n. 117, reca "Certificazione, fino a tutto il 2009,
del maggior gettito dell'Imposta comunale sugli immobili
(ICI)."
-- Si riporta il testo vigente del comma 24
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010).":
"Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1.- 23. (omissis).
24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali
di cui ai commi 39 e 46 dell' articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine del
31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita
certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno
2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante
dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45
del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006,
e successive modificazioni, con modalita' e termini
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. I
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito
accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello
relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o
alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale
ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa regione
o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30
giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate
complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel
proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al
solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico
delle somme trasferite alla stessa regione o provincia
autonoma a titolo di rimborso del minor gettito
dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle
abitazioni principali.
omissis.".
Comma 14-bis:
-- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis del
citato articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011:
"Art. 7. (Semplificazione fiscale) - 1. - 2. (omissis).
2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni,
i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del
territorio una domanda di variazione della categoria
catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria
A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della
categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale.
Alla domanda, da presentare entro il 31 marzo 2012, deve
essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara
che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere
dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile necessari
ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
1994, e successive modificazioni."
omissis.
Comma 14-ter:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, del
decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28,
recante "Regolamento recante norme in tema di costituzione
del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed
adeguamento della nuova cartografia catastale.":
"Art. 3.(Immobili oggetto di censimento) - 1.
Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita'
immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi
dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in
catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con
descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d'uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o
di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di
reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita'
reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i
seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle
piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per
l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi
e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di
volumetria inferiore a 150 m3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non
stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e),
nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con
paramento murario, qualora accessori a servizio di una o
piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di
iscrizione in catasto contestualmente alle predette
unita'.".
-- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, reca "Regolamento recante norme per
l'automazione delle procedure di aggiornamento degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri
immobiliari".
Comma 14-quater:
-- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e' citato nelle note al comma 14-ter del
presente articolo.
-- Si riporta il testo vigente del comma 336,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005)":
"Art. 1 - 1. 335. (omissis).
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di
proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la
sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita'
immobiliari interessate la presentazione di atti di
aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al
D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
qualora accertata, la data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai
soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di
notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,
con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in
catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica
del classamento delle unita' immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa
rendita. Si applicano le sanzioni previste per le
violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
(omissis).".
-- Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 28
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
recante "Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo
catasto edilizio urbano":
"Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3
sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da
stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque
implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella
consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa
dichiarazione deve essere corredata da una planimetria
delle unita' variate, redatta su modello fornito
dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle
norme di cui all'art. 7.
Art. 28. I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti
ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso
termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli
esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna
unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici
tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze
di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
17 agosto 1942, n. 1150.".
Comma 15:
-- il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle nota al
comma 6 del presente articolo.
Comma 16:
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma
dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16
giugno 1998, n. 191.", cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1.- 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre (3), e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali;
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale
e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa,
per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale
medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento
dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai
commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di
cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma
3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno
precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia
effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di
riferimento.
(omissis)".
-- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 138 del 2011, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica) - 1. - 10. (omissis).
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere
dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato
l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la
razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema
medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'. Resta fermo che
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e'
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di
reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta
e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa
si applica al reddito complessivo."
omissis.
Comma 17:
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, come modificato
dal coma 18 del presente articolo, e quello vigente
dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del
2011:
"Art. 2 (Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare) - 1. In attuazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione
rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente
articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai
comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro
territorio e con le modalita' di cui al presente articolo,
il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti
tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto
stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3,
con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi
del comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a),
b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi
prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
fissata la percentuale della predetta compartecipazione e
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai
singoli comuni del relativo gettito, assumendo a
riferimento il territorio su cui si e' determinato il
consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto prevista dal presente comma e' fissata, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura
finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2
per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della
determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai
comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul
valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero
degli abitanti di ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto
resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a
statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei
predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente
provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche
della necessita' che una quota pari al 30 per cento della
dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base
al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del
Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre
dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo
puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi
dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di
riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei
predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per
cento di cui al secondo periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,
lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti
erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al
gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di
finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota
di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo'
essere rideterminata sulla base dei dati definitivi,
tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito
del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
successivamente incrementata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote e delle quote
indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote
indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma
2, possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di
gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1,
lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione
della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed
equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7,
comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4
del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per
cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite
ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di
somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato.
Art. 13.(Fondo perequativo per comuni e province) - 1.
Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo.
Il fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7,
comma 2. Tale fondo e' articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei
comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le
predette quote sono divise in corrispondenza della
determinazione dei fabbisogni standard relativi alle
funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro
dinamica.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione.":
"Art. 27.(Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome) - 1. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi
derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento
comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il
principio del graduale superamento del criterio della spesa
storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".
Comma 18:
-- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
23 del 2011, come modificato dal presente comma e'
riportato nelle note al comma 17.
Comma 19:
-- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
23 del 2011, come modificato dal comma 18 e' riportato
nelle note al comma 17.
-- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 23 del
2011:
"Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
1. - 9. (omissis).
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.".
Comma 19-bis:
-- Il testo vigente dell'articolo 2, del citato decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' citato nelle note al
comma 18 del presente articolo.