Art. 14 
 
                   Istituzione del tributo comunale 
                      sui rifiuti e sui servizi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti  i  comuni
del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai
servizi indivisibili dei comuni. 
  2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e'  il  comune  nel
cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la  superficie
degli immobili assoggettabili al tributo. 
  3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi  o  detenga  a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
  4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte  pertinenziali  o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva. 
  5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in
comune i locali o le aree stesse. 
  6. In caso di utilizzi temporanei di durata  non  superiore  a  sei
mesi nel corso  dello  stesso  anno  solare,  il  tributo  e'  dovuto
soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di
proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie. 
  7. Nel caso di locali in multiproprieta' e  di  centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di
uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
  8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad  anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
  9. La tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'
immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta
percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore
della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie
catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del
comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'
costituita da quella calpestabile. 
  10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola
rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
  11. La tariffa e' composta da una quota  determinata  in  relazione
alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
  12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino
alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
  13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni  di  cui  ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per
metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi
indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del
consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
  13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale  di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come
determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti
in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione
standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato
le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle
d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior
gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente
periodo. 
  14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il
costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
  15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni  tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: 
    a) abitazioni con unico occupante; 
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro
uso limitato e discontinuo; 
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
  16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo  e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 
  17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate  riduzioni  per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
  18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di   riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore
dimostri di aver avviato al recupero. 
  19. Il consiglio comunale puo' deliberare  ulteriori  riduzioni  ed
esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come
autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
  20. Il tributo e' dovuto nella misura  massima  del  20  per  cento
della tariffa,  in  caso  di  mancato  svolgimento  del  servizio  di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso  in  grave
violazione della disciplina di riferimento, nonche'  di  interruzione
del servizio per motivi sindacali  o  per  imprevedibili  impedimenti
organizzativi che abbiano  determinato  una  situazione  riconosciuta
dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone  o
all'ambiente. 
  21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si  applicano  anche
alla maggiorazione di cui al comma 13. 
  22. Con regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale
determina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernente
tra l'altro: 
    a) la classificazione delle categorie di attivita'  con  omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
    b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
    c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
    d) l'individuazione  di  categorie  di  attivita'  produttive  di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene
svolta; 
    e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento
del tributo. 
  23. Il consiglio comunale deve approvare  le  tariffe  del  tributo
entro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente. 
  24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti  da
soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni
stabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel
corso dello stesso anno solare. 
  25. La misura  tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata  di  un  importo
percentuale non superiore al 100 per cento. 
  26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e'  assolto  con
il pagamento del tributo  da  effettuarsi  con  le  modalita'  e  nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di  spazi  ed
aree pubbliche ovvero per  l'imposta  municipale  secondaria  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
  27. Per tutto quanto  non  previsto  dai  commi  da  24  a  26,  si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo
annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13. 
  28. E' fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
  29. I comuni che hanno realizzato sistemi di  misurazione  puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
con regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo. 
  30. Il costo del servizio (( da coprire con la tariffa  di  cui  al
comma 29 )) e' determinato  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nel
regolamento previsto dal comma 12. 
  31. La tariffa (( di cui al comma 29 )) e' applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
  32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili  dei  comuni  ((
determinata )) ai sensi del comma 13. 
  33. I soggetti passivi  del  tributo  presentano  la  dichiarazione
entro il termine stabilito dal comune  nel  regolamento,  fissato  in
relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o  della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso
di occupazione in comune di  un  fabbricato,  la  dichiarazione  puo'
essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
  34. La dichiarazione, redatta su modello messo a  disposizione  dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati (( da cui  consegua  un
diverso ammontare )) del tributo; in tal caso,  la  dichiarazione  va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. 
  35. Il tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale
per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa
deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di
conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno. 
  36. Il comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono
attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
  37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a
enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e
diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso
di almeno sette giorni. 
  38. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  od  altro
impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
del codice civile. 
  39. In caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non
versato, con un minimo di 50 euro. 
  41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione  dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo
di 50 euro. 
  42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta   al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a
euro 500. 
  43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte  ad  un  terzo
se, entro il termine per  la  proposizione  del  ricorso,  interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,
della sanzione e degli interessi. 
  44. Resta salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
  45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni  del  presente
articolo concernenti il tributo comunale (( sui rifiuti e sui servizi
)), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da  161
a  170,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296.   Resta   ferma
l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446. 
  46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i  vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  «  Ai  rifiuti
assimilati » fino a « la predetta tariffazione ». 
  47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al
comma 46 del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 4: 
              -- Si riporta il testo dell'articolo  1117  del  codice
          civile: 
              "Art.  1117.  (Parti  comuni  dell'edificio.)  -   Sono
          oggetto di proprieta' comune dei  proprietari  dei  diversi
          piani o porzioni di piani di un edificio, se  il  contrario
          non risulta dal titolo: 
              1) il suolo su cui sorge l'edificio, le  fondazioni,  i
          muri maestri, i tetti e i  lastrici  solari,  le  scale,  i
          portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i  portici,  i
          cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
          all'uso comune; 
              2) i locali per la  portineria  e  per  l'alloggio  del
          portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
          per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 
              3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
          genere che servono all'uso e al godimento comune, come  gli
          ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti  e  inoltre
          le fognature e  i  canali  di  scarico,  gli  impianti  per
          l'acqua, per  il  gas,  per  l'energia  elettrica,  per  il
          riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione  degli
          impianti ai locali  di  proprieta'  esclusiva  dei  singoli
          condomini.". 
              Comma 9: 
              -- Il decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo
          1998, n.  138,  reca  "Regolamento  recante  norme  per  la
          revisione generale  delle  zone  censuarie,  delle  tariffe
          d'estimo delle unita' immobiliari  urbane  e  dei  relativi
          criteri nonche' delle commissioni censuarie  in  esecuzione
          dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662.". 
              -- Il citato decreto  del  Ministro  delle  finanze  19
          aprile 1994, n. 701, reca "Regolamento  recante  norme  per
          l'automazione  delle  procedure  di   aggiornamento   degli
          archivi  catastali  e  delle  conservatorie  dei   registri
          immobiliari.". 
              Comma 11: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,   recante
          "Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE   relativa   alle
          discariche di rifiuti": 
              "Art. 15. (Costi dello smaltimento  dei  rifiuti  nelle
          discariche) - 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento
          in discarica deve coprire i costi  di  realizzazione  e  di
          esercizio  dell'impianto,  i   costi   sostenuti   per   la
          prestazione della garanzia finanziaria ed i  costi  stimati
          di chiusura, nonche' i costi di  gestione  successiva  alla
          chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10
          comma 1, lettera i).". 
              Comma 12: 
              --  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1
          dell'articolo 17, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri.": 
              "Art.  17.  (Regolamenti.)  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. - 4-ter. (omissis).". 
              -- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1999, n.  158,  reca  "Regolamento  recante  norme  per  la
          elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  definire   la
          tariffa del servizio di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti
          urbani.". 
              Comma 13-bis: 
              --  Il   testo   dell'articolo   2,   come   modificato
          dall'articolo 13 della presente legge, e il  testo  vigente
          dell'articolo 13 del decreto legislativo  n.  23  del  2011
          sono riportati nelle note al comma 17 dell'articolo 13. 
              -- Per il testo vigente dell'articolo 27  della  citata
          legge n. 42 del  2009  si  veda  nelle  note  al  comma  17
          dell'articolo 13. 
              Comma 14: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  33-bis,
          del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni urgenti in materia finanziaria": 
              "Art. 33-bis. (Servizio di raccolta e  smaltimento  dei
          rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche.) -  1.
          A decorrere dall'anno 2008,  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione provvede a corrispondere direttamente ai  comuni
          la somma concordata in sede di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali nelle sedute del 22 marzo  2001  e  del  6
          settembre 2001, valutata  in  euro  38,734  milioni,  quale
          importo forfetario  complessivo  per  lo  svolgimento,  nei
          confronti  delle  istituzioni  scolastiche   statali,   del
          servizio di raccolta, recupero e  smaltimento  dei  rifiuti
          solidi  urbani  di  cui  all'articolo   238   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalita'
          di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni,  in
          proporzione alla consistenza della popolazione  scolastica,
          sono concordati nell'ambito della predetta  Conferenza.  Al
          relativo onere  si  provvede  nell'ambito  della  dotazione
          finanziaria  del   Fondo   per   il   funzionamento   delle
          istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma  601,
          della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere  dal
          medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali  non
          sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo
          del servizio di cui al  citato  articolo  238  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Il  Ministero  della
          pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di
          cui  al  presente  comma,  informando  tempestivamente   il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  anche  ai  fini
          dell'adozione  dei   provvedimenti   correttivi,   di   cui
          all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati, ai sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero
          2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di
          entrata in vigore dei provvedimenti di  cui  al  precedente
          periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi   alle   Camere,
          corredati di apposite relazioni illustrative.". 
              Comma 22: 
              --  Il  testo  dell'articolo  52  del  citato   decreto
          legislativo n. 446 del 1997  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 12 dell'articolo 13. 
              Comma 26: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  11  del
          citato decreto legislativo n. 23 del 2011: 
              "Art.  11.  (Imposta  municipale   secondaria)   -   1.
          L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a  decorrere
          dall'anno 2014, con deliberazione del  consiglio  comunale,
          per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa  per
          l'occupazione di spazi ed  aree  pubbliche,  il  canone  di
          occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta  comunale
          sulla pubblicita' e i diritti sulle  pubbliche  affissioni,
          il canone per l'autorizzazione all'installazione dei  mezzi
          pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei  bilanci
          degli enti comunali di assistenza e'  abolita  a  decorrere
          dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. 
              2. Con regolamento, da adottare ai sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della citata legge n. 400 del  1988,  d'intesa
          con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  e'
          dettata  la  disciplina  generale  dell'imposta  municipale
          secondaria, in base ai seguenti criteri: 
              a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
          appartenenti al demanio o al patrimonio  indisponibile  dei
          comuni, nonche' degli spazi soprastanti  o  sottostanti  il
          suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; 
              b)  soggetto  passivo  e'  il  soggetto  che   effettua
          l'occupazione; se l'occupazione e' effettuata con  impianti
          pubblicitari,  e'  obbligato  in  solido  il  soggetto  che
          utilizza   l'impianto   per   diffondere    il    messaggio
          pubblicitario; 
              c)  l'imposta  e'  determinata  in  base  ai   seguenti
          elementi: 
              1) durata dell'occupazione; 
              2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati
          o lineari; 
              3) fissazione di tariffe  differenziate  in  base  alla
          tipologia ed alle finalita' dell'occupazione, alla zona del
          territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe
          demografica del comune; 
              d)  le  modalita'  di  pagamento,   i   modelli   della
          dichiarazione, l'accertamento, la riscossione  coattiva,  i
          rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono
          disciplinati   in   conformita'   con    quanto    previsto
          dall'articolo 9, commi 4,  6  e  7,  del  presente  decreto
          legislativo; 
              e) l'istituzione del servizio di  pubbliche  affissioni
          non e' obbligatoria e sono  individuate  idonee  modalita',
          anche  alternative   all'affissione   di   manifesti,   per
          l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per  legge,
          nonche' per l'agevolazione della diffusione di  annunci  di
          rilevanza sociale e culturale; 
              f) i comuni, con proprio  regolamento  da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.
          446 del 1997, hanno la facolta' di  disporre  esenzioni  ed
          agevolazioni, in modo da consentire anche  una  piu'  piena
          valorizzazione della  sussidiarieta'  orizzontale,  nonche'
          ulteriori modalita' applicative del tributo.". 
              Comma 28: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  19  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "Art. 19. (Istituzione e disciplina del tributo)  -  1.
          Salvo  le  successive  disposizioni  di  raccordo  con   la
          disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale,
          le tariffe in materia  di  tassa  per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  solidi  urbani,  a  fronte  dell'esercizio   delle
          funzioni   amministrative   di    interesse    provinciale,
          riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti,
          il  rilevamento,  la  disciplina  ed  il  controllo   degli
          scarichi  e  delle  emissioni  e  la   tutela,   difesa   e
          valorizzazione del suolo, e' istituito, a decorrere dal  1°
          gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province. 
              2. Il tributo  e'  commisurato  alla  superficie  degli
          immobili  assoggettata  dai  comuni  alla  tassa   per   lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed  e'  dovuto  dagli
          stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti,
          sono tenuti al pagamento della predetta tassa . 
              3. Con delibera della giunta provinciale,  da  adottare
          entro il  mese  di  ottobre  di  ciascun  anno  per  l'anno
          successivo,  il  tributo  e'  determinato  in  misura   non
          inferiore all'1 per cento ne'  superiore  al  5  per  cento
          delle tariffe per unita' di superficie  stabilite  ai  fini
          della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non
          sia adottata entro la predetta data la misura  del  tributo
          si applica anche per l'anno successivo. 
              4. In prima  applicazione  il  termine  per  l'adozione
          della delibera prevista  dal  comma  3  e'  fissato  al  15
          gennaio  1993  ed  il  relativo  provvedimento,  dichiarato
          esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno  1990,
          n. 142, e'  trasmesso  in  copia  entro  cinque  giorni  ai
          comuni. Se la delibera non e' adottata nel predetto termine
          il tributo si applica nella misura minima. 
              5. Il tributo e'  liquidato  e  iscritto  a  ruolo  dai
          comuni contestualmente alla tassa per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani e  con  l'osservanza  delle  relative
          norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione  e
          le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per
          lo smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  deliberati  nei
          termini di cui agli artt. 28 e 290 del  T.U.F.L.  approvato
          con  R.D.  14  settembre  1931,  n.   1175   e   successive
          modificazioni,  sono  integrati   con   apposita   delibera
          comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale  per
          il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno,
          e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al
          comune  spetta  una  commissione,  posta  a  carico   della
          provincia impositrice, nella misura dello  0.30  per  cento
          delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. 
              6. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite
          le modalita' per l'interscambio tra comuni  e  province  di
          dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo . 
              7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla  tassa
          per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  previa
          deduzione della corrispondente  quota  del  compenso  della
          riscossione, e'  versato  dal  concessionario  direttamente
          alla tesoreria della provincia nei  termini  e  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.". 
              Comma 35: 
              -- Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  riportato  citato
          nelle note al comma 12 dell'articolo 13. 
              Comma 39: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
          "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.": 
              "Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti) - 1.
          Chi non esegue,  in  tutto  o  in  parte,  alle  prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per  i  versamenti  effettuati
          con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
          di cui al primo periodo,  oltre  a  quanto  previsto  dalla
          lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,  e'  ulteriormente
          ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo  per  ciascun
          giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
          liquidazione della maggior imposta ai sensi degli  articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo  54-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              2. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
              3. Le sanzioni previste nel presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.". 
              Comma 45: 
              -- Si riporta il testo vigente dei commi da 161  a  170
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              "Art. 1. - 1. - 161. (omissis). 
              161. Gli  enti  locali,  relativamente  ai  tributi  di
          propria  competenza,   procedono   alla   rettifica   delle
          dichiarazioni  incomplete  o  infedeli  o  dei  parziali  o
          ritardati versamenti,  nonche'  all'accertamento  d'ufficio
          delle  omesse  dichiarazioni  o  degli  omessi  versamenti,
          notificando  al  contribuente,  anche  a  mezzo  posta  con
          raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito  avviso
          motivato.  Gli  avvisi  di  accertamento  in  rettifica   e
          d'ufficio devono essere notificati, a  pena  di  decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
          dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini  devono
          essere contestate o  irrogate  le  sanzioni  amministrative
          tributarie, a norma degli articoli  16  e  17  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni. 
              162.  Gli  avvisi  di  accertamento  in   rettifica   e
          d'ufficio  devono   essere   motivati   in   relazione   ai
          presupposti di fatto ed  alle  ragioni  giuridiche  che  li
          hanno determinati; se la motivazione fa riferimento  ad  un
          altro atto non conosciuto ne'  ricevuto  dal  contribuente,
          questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
          che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto  essenziale.
          Gli  avvisi  devono  contenere,   altresi',   l'indicazione
          dell'ufficio  presso  il  quale   e'   possibile   ottenere
          informazioni complete in merito  all'atto  notificato,  del
          responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
          amministrativa presso i quali e'  possibile  promuovere  un
          riesame anche nel merito dell'atto in sede  di  autotutela,
          delle modalita', del termine e dell'organo  giurisdizionale
          cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di  sessanta
          giorni entro cui  effettuare  il  relativo  pagamento.  Gli
          avvisi  sono   sottoscritti   dal   funzionario   designato
          dall'ente locale per la gestione del tributo. 
              163. Nel  caso  di  riscossione  coattiva  dei  tributi
          locali il relativo titolo esecutivo deve essere  notificato
          al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre
          del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
          divenuto definitivo. 
              164. Il rimborso delle somme versate e non dovute  deve
          essere richiesto  dal  contribuente  entro  il  termine  di
          cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello  in
          cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
          locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
          giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 
              165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
          ciascun  ente  impositore,  nei   limiti   di   tre   punti
          percentuali di differenza rispetto al  tasso  di  interesse
          legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
          per giorno con decorrenza dal giorno in cui  sono  divenuti
          esigibili.  Interessi  nella  stessa  misura  spettano   al
          contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere  dalla
          data dell'eseguito versamento. 
              166.  Il  pagamento  dei  tributi  locali  deve  essere
          effettuato con arrotondamento all'euro per  difetto  se  la
          frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
          superiore a detto importo. 
              167. Gli enti locali disciplinano le modalita'  con  le
          quali i contribuenti possono compensare le somme a  credito
          con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. 
              168. Gli enti locali, nel rispetto dei  principi  posti
          dall'articolo 25 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza  gli
          importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non  sono
          dovuti o  non  sono  effettuati  i  rimborsi.  In  caso  di
          inottemperanza,  si  applica  la  disciplina  prevista  dal
          medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 
              169.  Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1°
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
              170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo  117,
          secondo comma, lettera r),  della  Costituzione,  gli  enti
          locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze i dati  relativi  al  gettito  delle  entrate
          tributarie e patrimoniali, di  rispettiva  competenza.  Per
          l'inosservanza  di  detti  adempimenti  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 161, comma  3,  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni.  Con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno, sono stabiliti il sistema  di  comunicazione,
          le  modalita'  ed  i  termini  per  l'effettuazione   della
          trasmissione dei dati. 
              171 - 1364. (omissis).". 
              -- Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nelle  note
          al comma 12 del presente articolo. 
              Comma 46: 
              -- Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  195
          del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante
          "Norme in materia ambientale", cosi'  come  modificato  dal
          presente articolo: 
              "Art. 195. (Competenze dello Stato.) - 1. (omissis) 
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
              a) l'indicazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
          adozione, secondo principi di  unitarieta',  compiutezza  e
          coordinamento, delle norme tecniche  per  la  gestione  dei
          rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di  specifiche  tipologie
          di rifiuti, con riferimento anche ai  relativi  sistemi  di
          accreditamento e di certificazione ai  sensi  dell'articolo
          178, comma 5; 
              b)  l'adozione  delle  norme  e  delle  condizioni  per
          l'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui  agli
          articoli 214, 215  e  216,  ivi  comprese  le  linee  guida
          contenenti la specificazione della  relazione  da  allegare
          alla comunicazione prevista da tali articoli; 
              c) la determinazione dei  limiti  di  accettabilita'  e
          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi; 
              d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
          recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei  prodotti
          contenenti   amianto,   mediante   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          delle attivita' produttive; 
              e)  la  determinazione  dei   criteri   qualitativi   e
          quali-quantitativi  per  l'assimilazione,  ai  fini   della
          raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti  speciali  e  dei
          rifiuti urbani. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  sono  definiti,  entro
          nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilita'  ai  rifiuti
          urbani; 
              f) la definizione dei metodi, delle procedure  e  degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
              g) la determinazione dei requisiti  e  delle  capacita'
          tecniche e finanziarie per l'esercizio delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri  generali  per
          la determinazione  delle  garanzie  finanziarie  in  favore
          delle regioni, con particolare  riferimento  a  quelle  dei
          soggetti   obbligati   all'iscrizione   all'Albo   di   cui
          all'articolo 212, secondo la modalita' di cui  al  comma  9
          dello stesso articolo; 
              h) la definizione  del  modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di cui all'articolo 193  e  la  regolamentazione
          del trasporto dei rifiuti; 
              i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che  per
          comprovate  ragioni  tecniche,  ambientali  ed   economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
              l) l'adozione di un modello uniforme  del  registro  di
          cui all'articolo 190 e la definizione  delle  modalita'  di
          tenuta  dello  stesso,   nonche'   l'individuazione   degli
          eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; 
              m)   l'individuazione   dei   rifiuti   elettrici    ed
          elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
              n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
          presente decreto; 
              o) l'adozione delle norme tecniche, delle  modalita'  e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico  come  fertilizzante,  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  e  del  prodotto  di
          qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
          selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
              p) l'autorizzazione allo smaltimento di  rifiuti  nelle
          acque marine, in conformita'  alle  disposizioni  stabilite
          dalle norme comunitarie e dalle convenzioni  internazionali
          vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta
          dell'autorita' marittima nella cui zona  di  competenza  si
          trova il porto  piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere
          effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto  da  cui
          parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
              q)  l'individuazione  della   misura   delle   sostanze
          assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testate   da
          universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,
          manutenzione, deposito e sostituzione di  accumulatori,  al
          fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo
          e di evitare danni alla  salute  e  all'ambiente  derivanti
          dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto  della  dimensione
          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
          di  sversamento  connesso  alla  tipologia   dell'attivita'
          esercitata; 
              r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle
          norme comunitarie ed  anche  in  deroga  alle  disposizioni
          della parte  quarta  del  presente  decreto,  di  forme  di
          semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  per  la
          raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di  rifiuti
          destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
          finali dei beni che originano i rifiuti ai  produttori,  ai
          distributori,  a   coloro   che   svolgono   attivita'   di
          istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
          beni stessi o ad impianti autorizzati  alle  operazioni  di
          recupero di  cui  alle  voci  R2,  R3,  R4,  R5,  R6  e  R9
          dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,  da
          adottarsi con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla  data
          di entrata in vigore della presente disciplina; 
              s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
              t) predisposizione di linee guida per  l'individuazione
          di una codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e
          smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi  da
          parte delle autorita' competenti, anche  in  conformita'  a
          quanto disciplinato in materia dalla direttiva  2008/12/CE,
          e sue modificazioni; 
              u)  individuazione  dei  contenuti  tecnici  minimi  da
          inserire  nei  provvedimenti  autorizzativi  di  cui   agli
          articoli 208, 209, 211; 
              v) predisposizione di linee guida per  l'individuazione
          delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie
          per la classificazione  dei  rifiuti  pericolosi  ai  sensi
          dell'allegato D della parta quarta del presente decreto. 
              3. - 5. (omissis).". 
              Comma 47: 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo n. 23 del 2011, n. 23, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  14   (Ambito   di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
          1.  L'imposta  municipale  propria  e'  indeducibile  dalle
          imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle
          attivita' produttive. 
              2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del
          presente decreto, nei confronti  delle  regioni  a  statuto
          speciale il presente decreto si applica  nel  rispetto  dei
          rispettivi  statuti  e  in  conformita'  con  le  procedure
          previste dall'articolo 27 della  citata  legge  n.  42  del
          2009, e in particolare: 
              a) nei casi in cui, in base alla legislazione  vigente,
          alle   regioni    a    statuto    speciale    spetta    una
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche  ovvero  al  gettito  degli  altri  tributi
          erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
          cedolare secca di cui all'articolo 3; 
              b) sono stabilite  la  decorrenza  e  le  modalita'  di
          applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  2  nei
          confronti  dei  comuni  ubicati  nelle  regioni  a  statuto
          speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
          cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
          propria di cui all'articolo 8  si  tiene  conto  anche  dei
          tributi da essa sostituiti. 
              3. Nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province
          autonome che esercitano le funzioni in materia  di  finanza
          locale, le modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
          relative alle imposte comunali istituite  con  il  presente
          decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
          conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
          attuazione; per gli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
          regioni e province autonome non trova  applicazione  quanto
          previsto dall'articolo 2, commi da 1  a  8;  alle  predette
          regioni e province autonome spettano le  devoluzioni  e  le
          compartecipazioni  al  gettito  delle  entrate   tributarie
          erariali previste dal presente decreto nelle misure  e  con
          le modalita' definite dai  rispettivi  statuti  speciali  e
          dalle relative norme di attuazione per i  medesimi  tributi
          erariali o per quelli da essi sostituiti. 
              4.  Il  presente  decreto   legislativo   concorre   ad
          assicurare, in prima applicazione della citata legge n.  42
          del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
          l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
          necessari  all'attuazione   del   presente   decreto   sono
          acquisiti  alla  banca  dati   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 13 della  citata  legge
          n.  196  del  2009,  nonche'  alla  banca   dati   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge  n.
          42 del 2009. 
              5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
          finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata  legge
          n. 196  del  2009,  in  materia  di  limite  massimo  della
          pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del
          presente  decreto  legislativo  al  fine  di  garantire  il
          rispetto del predetto limite, anche  con  riferimento  alle
          tariffe,  e  propone  al  Governo   le   eventuali   misure
          correttive. 
              6. E' confermata la potesta' regolamentare  in  materia
          di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52  e  59
          del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per  i
          nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. 
              7. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011,   le   delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.
          360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione  avvenga
          entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
              9. Per il perseguimento delle finalita'  istituzionali,
          di quelle indicate nell'articolo 10, comma  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1992,  nonche'  dei  compiti
          attribuiti con i decreti legislativi emanati in  attuazione
          della  citata  legge  n.  42   del   2009,   e   successive
          modificazioni,  anche  al  fine  di  assistere   i   comuni
          nell'attuazione  del  presente  decreto   e   nella   lotta
          all'evasione  fiscale,  l'Associazione   Nazionale   Comuni
          Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
          comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  l'aliquota  percentuale
          indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
          al   gettito   annuale   prodotto   dall'imposta   di   cui
          all'articolo 8. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie  locali,   sono   stabilite   le   modalita'   di
          attribuzione  delle  risorse  in  sostituzione  di   quelle
          vigenti, nonche'  le  altre  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma. 
              10.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri di cui all'articolo  2,  comma  4,  stabilisce  le
          modalita' per l'acquisizione delle informazioni  necessarie
          al fine di  assicurare,  in  sede  di  prima  applicazione,
          l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta   sul
          valore aggiunto sulla base del gettito per provincia.  Fino
          a  che  le  predette  informazioni  non  sono  disponibili,
          l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di  tale
          imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
          di ciascun comune. 
              omissis".