Art. 14
Istituzione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel
cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita'
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del
comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e'
costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola
rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino
alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del
consiglio comunale, modificare in aumento la misura della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti
in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione
standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento
della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione
del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche
alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale
determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente
tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene
svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento
del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con
il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo
annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,
con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio (( da coprire con la tariffa di cui al
comma 29 )) e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel
regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa (( di cui al comma 29 )) e' applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ((
determinata )) ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione
entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in
relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso
di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo'
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati (( da cui consegua un
diverso ammontare )) del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale
per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di
conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita'
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729
del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo
di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a
euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo
se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente
articolo concernenti il tributo comunale (( sui rifiuti e sui servizi
)), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161
a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti
assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al
comma 46 del presente articolo.
Riferimenti normativi
Comma 4:
-- Si riporta il testo dell'articolo 1117 del codice
civile:
"Art. 1117. (Parti comuni dell'edificio.) - Sono
oggetto di proprieta' comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario
non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre
le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli
condomini.".
Comma 9:
-- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138, reca "Regolamento recante norme per la
revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe
d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi
criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione
dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
-- Il citato decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, reca "Regolamento recante norme per
l'automazione delle procedure di aggiornamento degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri
immobiliari.".
Comma 11:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti":
"Art. 15. (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche) - 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento
in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di
esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la
prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati
di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla
chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10
comma 1, lettera i).".
Comma 12:
-- Si riporta il testo vigente del comma 1
dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.":
"Art. 17. (Regolamenti.) - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. - 4-ter. (omissis).".
-- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, reca "Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani.".
Comma 13-bis:
-- Il testo dell'articolo 2, come modificato
dall'articolo 13 della presente legge, e il testo vigente
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011
sono riportati nelle note al comma 17 dell'articolo 13.
-- Per il testo vigente dell'articolo 27 della citata
legge n. 42 del 2009 si veda nelle note al comma 17
dell'articolo 13.
Comma 14:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria":
"Art. 33-bis. (Servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche.) - 1.
A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica
istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni
la somma concordata in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6
settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale
importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei
confronti delle istituzioni scolastiche statali, del
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalita'
di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in
proporzione alla consistenza della popolazione scolastica,
sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al
relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione
finanziaria del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal
medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non
sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo
del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della
pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente comma, informando tempestivamente il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente
periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.".
Comma 22:
-- Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 12 dell'articolo 13.
Comma 26:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato decreto legislativo n. 23 del 2011:
"Art. 11. (Imposta municipale secondaria) - 1.
L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere
dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale,
per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale
sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni,
il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere
dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'
dettata la disciplina generale dell'imposta municipale
secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei
comuni, nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il
suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua
l'occupazione; se l'occupazione e' effettuata con impianti
pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto che
utilizza l'impianto per diffondere il messaggio
pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti
elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati
o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla
tipologia ed alle finalita' dell'occupazione, alla zona del
territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe
demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della
dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono
disciplinati in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni
non e' obbligatoria e sono individuate idonee modalita',
anche alternative all'affissione di manifesti, per
l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge,
nonche' per l'agevolazione della diffusione di annunci di
rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, hanno la facolta' di disporre esenzioni ed
agevolazioni, in modo da consentire anche una piu' piena
valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale, nonche'
ulteriori modalita' applicative del tributo.".
Comma 28:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 19. (Istituzione e disciplina del tributo) - 1.
Salvo le successive disposizioni di raccordo con la
disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale,
le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti,
il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli
scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e
valorizzazione del suolo, e' istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo e' commisurato alla superficie degli
immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed e' dovuto dagli
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti,
sono tenuti al pagamento della predetta tassa .
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare
entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno
successivo, il tributo e' determinato in misura non
inferiore all'1 per cento ne' superiore al 5 per cento
delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai fini
della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non
sia adottata entro la predetta data la misura del tributo
si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione
della delibera prevista dal comma 3 e' fissato al 15
gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato
esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' trasmesso in copia entro cinque giorni ai
comuni. Se la delibera non e' adottata nel predetto termine
il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo e' liquidato e iscritto a ruolo dai
comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative
norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e
le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei
termini di cui agli artt. 28 e 290 del T.U.F.L. approvato
con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni, sono integrati con apposita delibera
comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per
il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno,
e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al
comune spetta una commissione, posta a carico della
provincia impositrice, nella misura dello 0.30 per cento
delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite
le modalita' per l'interscambio tra comuni e province di
dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo .
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa
deduzione della corrispondente quota del compenso della
riscossione, e' versato dal concessionario direttamente
alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le
modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.".
Comma 35:
-- Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' riportato citato
nelle note al comma 12 dell'articolo 13.
Comma 39:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.":
"Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti) - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.".
Comma 45:
-- Si riporta il testo vigente dei commi da 161 a 170
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
"Art. 1. - 1. - 161. (omissis).
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione
dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le
quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti
dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti
locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per
l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione,
le modalita' ed i termini per l'effettuazione della
trasmissione dei dati.
171 - 1364. (omissis).".
-- Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nelle note
al comma 12 del presente articolo.
Comma 46:
-- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 195
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
"Norme in materia ambientale", cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 195. (Competenze dello Stato.) - 1. (omissis)
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro
nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
urbani;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie in favore
delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei
soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9
dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di
qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si
trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui
parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle
norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni
della parte quarta del presente decreto, di forme di
semplificazione degli adempimenti amministrativi per la
raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti
destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da
adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l'individuazione
di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e
smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da
parte delle autorita' competenti, anche in conformita' a
quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE,
e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da
inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli
articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione
delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie
per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi
dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.
3. - 5. (omissis).".
Comma 47:
-- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 23 del 2011, n. 23, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle
imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del
presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del
2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente,
alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei
tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n.
42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge
n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali,
di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei compiti
attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione
della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.
omissis".