Art. 14 - bis
Disposizioni in materia di riscossione dei comuni
(( 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) alla lettera gg-quater): ))
(( 1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la
riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I
comuni effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette
entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la
riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»; ))
(( 2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi
procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale
interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono
soppresse; ))
(( 3) il numero 2) e' abrogato; ))
(( b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono
soppresse. ))
Riferimenti normativi
Comma 1:
--Si riporta il testo del comma 2, del citato articolo
7 lettere gg quater e gg sexies come modificato dal
presente articolo, per le lettere gg-ter ) e gg-septies),
del decreto-legge n. 70 del 2011 si veda nelle note al
comma 13-octies) dell'articolo 10 della presente legge.
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera
gg-ter), «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate, anche tributarie»;
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e
delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione
forzata immobiliare.
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il
sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina
uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i
quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario
comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili
sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento
delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'
articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e successive modificazioni;