Art. 14 - bis 
 
          Disposizioni in materia di riscossione dei comuni 
 
  (( 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) alla lettera gg-quater): )) 
      ((  1)  all'alinea,  le  parole:  «i   comuni   effettuano   la
riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I
comuni effettuano altresi' la  riscossione  coattiva  delle  predette
entrate» sono sostituite dalle  seguenti:  «i  comuni  effettuano  la
riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»; )) 
      (( 2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli  stessi
procedono in gestione diretta ovvero  mediante  societa'  a  capitale
interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446»  sono
soppresse; )) 
      (( 3) il numero 2) e' abrogato; )) 
    (( b) alla lettera  gg-sexies),  le  parole:  «numero  1),»  sono
soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              --Si riporta il testo del comma 2, del citato  articolo
          7 lettere  gg  quater  e  gg  sexies  come  modificato  dal
          presente articolo, per le lettere gg-ter )  e  gg-septies),
          del decreto-legge n. 70 del 2011  si  veda  nelle  note  al
          comma 13-octies) dell'articolo 10 della presente legge. 
              gg-quater) a decorrere dalla data di cui  alla  lettera
          gg-ter), «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
          proprie entrate, anche tributarie»; 
              1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico
          di cui al  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  che
          costituisce   titolo   esecutivo,   nonche'   secondo    le
          disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   in   quanto
          compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo  e
          delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
          in  caso  di  iscrizione  ipotecaria  e  di  espropriazione
          forzata immobiliare. 
              gg-sexies) ai fini di cui alla lettera  gg-quater),  il
          sindaco o il legale rappresentante  della  societa'  nomina
          uno o piu' funzionari  responsabili  della  riscossione,  i
          quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
          riscossione nonche' quelle gia'  attribuite  al  segretario
          comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al  regio
          decreto 14 aprile 1910, n. 639. I  funzionari  responsabili
          sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento
          delle  predette  funzioni  e'  accertata  ai  sensi   dell'
          articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
          e successive modificazioni;