Art. 15 
 
                 Disposizioni in materia di accise  
 
  1. A decorrere (( dal giorno successivo alla data )) di entrata  in
vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di  accisa  di  cui
all'Allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
fissate nelle misure sottoindicate: 
    a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; 
    b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; 
    c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro  267,77
per mille chilogrammi; 
    d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 
  3. Agli aumenti di accisa sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,
lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  4. Il maggior  onere  conseguente  agli  aumenti  dell'aliquota  di
accisa sul gasolio usato  come  carburante,  disposti  dai  commi  1,
lettera  b),  e  2,  e'  rimborsato,  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16. 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca
          "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative.". 
              Comma 3: 
              --  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   154
          dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996: 
              "Art. 1. - 1. - 153. (omissis). 
              154. La misura  massima  dell'imposta  regionale  sulla
          benzina per  autotrazione  prevista  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata  a
          lire  50  a  litro.  L'operativita'  di  eventuali  aumenti
          erariali per l'accisa sulla  benzina  per  autotrazione  e'
          limitata, nei territori delle regioni a statuto  ordinario,
          alla differenza esistente  rispetto  all'aliquota  in  atto
          della citata imposta regionale, ove vigente. 
              (omissis)". 
              Comma 4: 
              -- Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,   recante
          "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che  ristruttura  il
          quadro  comunitario  per   la   tassazione   dei   prodotti
          energetici e dell'elettricita'.": 
              "Art. 6.(Aliquota di  accisa  sul  gasolio  usato  come
          carburante) - 1. L'aliquota di  accisa  sul  gasolio  usato
          come carburante, di cui  all'allegato  I  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni,  e'  aumentata  a
          euro 423,00 per mille litri di prodotto. 
              2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1  e  2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
          1 e' rimborsato, anche mediante  la  compensazione  di  cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241,  e   successive   modificazioni,   a   seguito   della
          presentazione  di  apposita  dichiarazione  ai   competenti
          Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo  le  modalita'  e
          con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 giugno  2000,  n.  277.  Tali
          effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
          al titolo I del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
          446. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte
          della  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo   88,
          paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della   Comunita'
          europea. 
              3.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  derivanti   dalle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1,   comma   10,   del
          decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.  58,  nonche'
          dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
          n. 262,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006, n. 286.". 
              -- Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante
          "Disposizioni urgenti in tema di  accise,  di  gasolio  per
          autotrazione, di smaltimento di  oli  usati,  di  giochi  e
          scommesse, nonche'  sui  rimborsi  IVA,  sulla  pubblicita'
          effettuata con veicoli, sulle  contabilita'  speciali,  sui
          generi di monopolio, sul trasferimento di  beni  demaniali,
          sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del  servizio
          nazionale della riscossione dei tributi e su contributi  ad
          enti ed associazioni.": 
              "Art. 5. (Agevolazione  sul  gasolio  per  autotrazione
          impiegato dagli autotrasportatori) - 1. A decorrere dal  1°
          gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota  prevista
          nell'allegato  I  al   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi, e relative sanzioni penali  e  amministrative,  di
          cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
          successive modificazioni, per il gasolio  per  autotrazione
          utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto  merci
          con veicoli di massa massima complessiva  superiore  a  3,5
          tonnellate  e'  ridotta  della   misura   determinata   con
          riferimento al 31 dicembre 2001. 
              2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica,
          altresi', ai seguenti soggetti: 
              a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche  locali
          esercenti  l'attivita'  di  trasporto  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 novembre 1997,  n.  422,  e  relative  leggi
          regionali di attuazione; 
              b) alle imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza
          statale, regionale e locale di cui alla legge 28  settembre
          1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
          del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al  citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997; 
              c)  agli  enti  pubblici  e  alle   imprese   esercenti
          trasporti a fune in  servizio  pubblico  per  trasporto  di
          persone. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo
          dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di  cui
          al comma 1, al fine di compensare la variazione del  prezzo
          di  vendita  al  consumo  del  gasolio  per   autotrazione,
          rilevato  settimanalmente  dal  Ministero  delle  attivita'
          produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento  del
          medesimo  prezzo  che  risulti  alla  fine  del   semestre,
          rispetto  al  prezzo  rilevato  nella  prima  settimana  di
          gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in  piu'  o
          in meno dell'ammontare  dell'aliquota  di  accisa.  Con  il
          medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le  modalita'
          per la regolazione contabile dei crediti di imposta. 
              4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante,  anche
          mediante  la  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai  commi
          1 e 2 presentano, entro il termine del 30  settembre  2002,
          apposita dichiarazione ai  competenti  uffici  dell'Agenzia
          delle dogane,  secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti
          previsti     dal     regolamento     recante     disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita' di  trasporto  merci,  emanato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 giugno  2000,  n.  277.  Tali
          effetti,  anche  per  l'agevolazione  fiscale  di  cui   al
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
          2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni  di  cui
          al Titolo I del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
          446. 
              5. Nell'articolo  1,  comma  7,  del  decreto-legge  30
          giugno 2001, n. 246, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2001,  n.   330,   come   successivamente
          modificato dall'articolo 8, comma 5, del  decreto-legge  1°
          ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le  seguenti
          modifiche: 
              a) dopo la parola: «purche'» sono aggiunte le seguenti:
          «e nei limiti in cui»; 
              b) le parole: «il 10 per cento» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «il 15 per cento».".