Art. 15
Disposizioni in materia di accise
1. A decorrere (( dal giorno successivo alla data )) di entrata in
vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui
all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77
per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1,
lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di
accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1,
lettera b), e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16.
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca
"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative.".
Comma 3:
-- Si riporta il testo vigente del comma 154
dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996:
"Art. 1. - 1. - 153. (omissis).
154. La misura massima dell'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a
lire 50 a litro. L'operativita' di eventuali aumenti
erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione e'
limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario,
alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente.
(omissis)".
Comma 4:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante
"Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita'.":
"Art. 6.(Aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante) - 1. L'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' aumentata a
euro 423,00 per mille litri di prodotto.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
1 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.
3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonche'
dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante
"Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni.":
"Art. 5. (Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori) - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista
nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci
con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate e' ridotta della misura determinata con
riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo
dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui
al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo
di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre,
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di
gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o
in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il
medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita'
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30
giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente
modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la parola: «purche'» sono aggiunte le seguenti:
«e nei limiti in cui»;
b) le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «il 15 per cento».".