Art. 16 
 
                    Disposizioni per la tassazione 
               di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei 
 
  1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «  A  partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.». 
  2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in  porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in  acque  pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al  pagamento  della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate: 
    a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01  metri  a
12 metri; 
    b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01  metri  a
14 metri; 
    c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza  da  14,01  a  17
metri; 
    d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza  da  17,01  a  24
metri; 
    e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza  da  24,01  a  34
metri; 
    f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da  34,01  a  44
metri; 
    g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da  44,01  a  54
metri; 
    h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da  54,01  a  64
metri; 
    i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore  a  64
metri. 
  3. La tassa e' ridotta alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari
residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario. 
  4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso  allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione
dell'unita' da diporto al  cui  servizio  sono  posti,  nonche'  alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di  rimessaggio  e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. 
  (( 5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta  per  le  unita'
nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
quelle usate e ritirate dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto )). 
  6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 
  7. Sono tenuti al pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo  di  locazione  finanziaria.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di  comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e  delle  informazioni
necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono  eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di  cui
al  comma  2  e'  esibita  dal  comandante  dell'unita'  da   diporto
all'Agenzia delle dogane  ovvero  all'impianto  di  distribuzione  di
carburante, per l'annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i
controlli a posteriori, al  fine  di  ottenere  l'uso  agevolato  del
carburante per lo stazionamento o la navigazione. 
  9. Le Capitanerie di porto, le forze  preposte  alla  tutela  della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e
tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai (( commi  da  2  a  8  ))  del
presente  articolo  ed  elevano,  in  caso  di  violazione,  apposito
processo verbale di  constatazione  che  trasmettono  alla  direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio,  in
relazione  al  luogo  della   commissione   della   violazione,   per
l'accertamento (( della stessa )). Per l'accertamento, la riscossione
e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposte
sui  redditi;  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,
esclusa la definizione ivi prevista.  Le  violazioni  possono  essere
definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo  verbale
di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della  sanzione
minima ridotta al cinquanta per cento.  Le  controversie  concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute  alla  giurisdizione  delle
commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 546. 
  10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  ((
di  cui  al  comma  2  ))  si  applica  una  sanzione  amministrativa
tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non  versato,  oltre
all'importo della tassa dovuta. 
  11. E' istituita l'imposta erariale sugli  aeromobili  privati,  di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati  nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: 
    a) velivoli con peso massimo al decollo: 
      1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 
      2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 
      3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 
      4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 
      5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 
      6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 
      7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; 
    b) elicotteri: l'imposta dovuta  e'  pari  al  doppio  di  quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso; 
    c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00. 
  12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato
dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria
dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di
rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del
certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un
dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di
validita'. 
  13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato  di   revisione   della
aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta
giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla
predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto
certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il
31 gennaio 2012. 
  14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli  aeromobili  di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in
esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei
Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  -  Type  Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali  e  dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso. 
  ((  14-bis.  L'imposta  di  cui  al  comma  11  e'  applicata  agli
aeromobili non immatricolati nel registro  aeronautico  nazionale  la
cui sosta nel territorio italiano si protrae  oltre  quarantotto  ore
)). 
  15. L'imposta di cui al  comma  11  e'  versata  secondo  modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. 
  (( 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta
di  cui  al  comma  11  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. )) 
  (( 15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo  cinque,
dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1°  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma )). 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo del comma  21  dell'articolo  23
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23 (Norme in  materia  tributaria)  -  1.  -  20.
          (omissis). 
              21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e  per
          gli autoveicoli per il trasporto  promiscuo  di  persone  e
          cose  e'  dovuta  una  addizionale  erariale  della   tassa
          automobilistica, pari ad euro dieci per ogni  chilowatt  di
          potenza  del  veicolo   superiore   a   duecentoventicinque
          chilowatt, da  versare  alle  entrate  del  bilancio  dello
          Stato. A  partire  dall'anno  2012  l'addizionale  erariale
          della tassa automobilistica di  cui  al  primo  periodo  e'
          fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del
          veicolo   superiore    a    centottantacinque    chilowatt.
          L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e  i
          termini  da  stabilire  con  Provvedimento  del   Ministero
          dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle
          Entrate, da emanarsi entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. In  caso  di
          omesso  o  insufficiente  versamento  dell'addizionale   si
          applica la sanzione di  cui  all'articolo  13  del  Decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per  cento
          dell'importo non versato. 
              (omissis).". 
              Comma 9: 
              -- Il citato decreto legislativo n. 472 del  1997  reca
          "Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662.". 
              -- Il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
          reca "Disposizioni sul processo  tributario  in  attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413.". 
              Comma 11: 
              -- Si riporta il testo vigente  dell'articolo  744  del
          codice della navigazione: 
              "Art. 744. (Aeromobili di Stato e aeromobili  privati.)
          - Sono  aeromobili  di  Stato  gli  aeromobili  militari  e
          quelli, di proprieta' dello  Stato,  impiegati  in  servizi
          istituzionali delle Forze di  polizia  dello  Stato,  della
          Dogana, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del
          Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
          Stato. 
              Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. 
              Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
          internazionali,  agli  effetti  della   navigazione   aerea
          internazionale   sono   considerati   privati   anche   gli
          aeromobili di Stato, ad eccezione di  quelli  militari,  di
          dogana, di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. 
              Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili
          utilizzati  da   soggetti   pubblici   o   privati,   anche
          occasionalmente, per attivita' dirette  alla  tutela  della
          sicurezza nazionale.". 
              Comma 15-bis: 
              -- Il citato decreto legislativo n. 471 del  1997  reca
          ""Riforma delle sanzioni tributarie non penali  in  materia
          di imposte dirette, di imposta sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.". 
              -- Il citato decreto legislativo n. 472 del  1997  reca
          "Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662.".