Art. 16
Disposizioni per la tassazione
di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di
cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a
12 metri;
b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a
14 metri;
c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24
metri;
e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34
metri;
f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64
metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari
residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione
dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
(( 5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita'
nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per
quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto )).
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui
al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto
all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i
controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del
carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai (( commi da 2 a 8 )) del
presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito
processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in
relazione al luogo della commissione della violazione, per
l'accertamento (( della stessa )). Per l'accertamento, la riscossione
e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte
sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere
definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale
di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione
minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle
commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ((
di cui al comma 2 )) si applica una sanzione amministrativa
tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre
all'importo della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di
validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della
aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto
certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in
esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei
Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
(( 14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli
aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la
cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore
)).
15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
(( 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta
di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. ))
(( 15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma )).
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 23
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 23 (Norme in materia tributaria) - 1. - 20.
(omissis).
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per
gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello
Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e'
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i
termini da stabilire con Provvedimento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di
omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si
applica la sanzione di cui all'articolo 13 del Decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento
dell'importo non versato.
(omissis).".
Comma 9:
-- Il citato decreto legislativo n. 472 del 1997 reca
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
-- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
reca "Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413.".
Comma 11:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 744 del
codice della navigazione:
"Art. 744. (Aeromobili di Stato e aeromobili privati.)
- Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e
quelli, di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi
istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della
Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli
aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di
dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili
utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche
occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della
sicurezza nazionale.".
Comma 15-bis:
-- Il citato decreto legislativo n. 471 del 1997 reca
""Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
-- Il citato decreto legislativo n. 472 del 1997 reca
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".