Art. 18
Clausola di salvaguardia
1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti
percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua ad applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite
le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la
parola: «adottati» e' sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»;
nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono (( sostituite )) dalle
seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 40 (Disposizioni finanziarie) - 1. La dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835
milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro
per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo
periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della
manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.
1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1,
comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento
sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal
1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono
ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter,
secondo e terzo periodo non si applica qualora entro il 30
settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad
oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonche'
la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle
prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti
positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a
13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6,
dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo 23, commi
8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1,
articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20,
articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del
presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di
euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per
l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563
milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011,
a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763
milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro
per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a
2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10,
comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo
18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al
2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari
importo, di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti
di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".