Art. 18 
 
                      Clausola di salvaguardia  
 
  1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti
percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua  ad  applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal  1o  gennaio  2014  le  predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.». 
    b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite
le seguenti: «, secondo e  terzo  periodo»;  nel  medesimo  comma  la
parola: «adottati» e' sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»;
nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono (( sostituite )) dalle
seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014». 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  40  del  citato
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 40 (Disposizioni finanziarie) - 1.  La  dotazione
          del fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004, n.  307,  e'  incrementata  di  835
          milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di  euro
          per l'anno 2012. Le risorse finanziarie  di  cui  al  primo
          periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della
          manovra di bilancio relativa all'anno medesimo. 
              1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  dall'articolo  1,
          comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre  2010,  n.
          220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
          entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
          conseguentemente destinate al miglioramento  dei  saldi  di
          finanza pubblica. 
              1-ter. A decorrere dal  1°  ottobre  2012  fino  al  31
          dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e  del  21  per  cento
          sono incrementate di 2 punti percentuali. A  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento.
          A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette  aliquote  sono
          ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali. 
              1-quater.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1-ter,
          secondo e terzo periodo non si applica qualora entro il  30
          settembre  2012  siano  entrati  in  vigore   provvedimenti
          legislativi in materia fiscale ed assistenziale  aventi  ad
          oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonche'
          la  eliminazione  o  riduzione  dei  regimi  di  esenzione,
          esclusione e  favore  fiscale  che  si  sovrappongono  alle
          prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare  effetti
          positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a
          13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2014. 
              2. Alle minori entrate e alle maggiori spese  derivanti
          dall'articolo 13,  comma  1,  dall'articolo  17,  comma  6,
          dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo  23,  commi
          8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma  1,
          articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37,  comma  20,
          articolo 38, comma  1,  lettera  a),  e  dal  comma  1  del
          presente  articolo,  pari  complessivamente   a   1.817,463
          milioni di euro per l'anno 2011,  a  4.427,863  milioni  di
          euro per l'anno 2012,  a  1.435,763  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.642,563 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.542,563
          milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente: 
              a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno  2011,
          a 1.314,863 milioni di euro  per  l'anno  2012,  a  435,763
          milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di  euro
          per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
          a 542,563 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24; 
              b) quanto a 162 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a
          2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
          quota parte delle minori  spese  recate  dall'articolo  10,
          comma 2, dall'articolo 13, commi da 1  a  3,  dall'articolo
          18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7; 
              c) quanto a 932 milioni di euro per  l'anno  2012  e  a
          1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2013  al
          2016, mediante corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,
          per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo  speciale
          di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per  l'anno  2011,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto   a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2012,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,  quanto
          a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli   anni   dal   2013   al   2016,
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
              d) quanto  a  165  milioni  per  l'anno  2011  mediante
          corrispondente versamento al bilancio dello Stato per  pari
          importo,  di  una  quota  delle  risorse   complessivamente
          disponibili relative a rimborsi e compensazioni di  crediti
          di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale  1778
          «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio». 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".