Art. 19 
 
Disposizioni in materia  di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti,
  titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori « scudati
  » e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero.  
 
  (( 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  all'articolo  13  della
Tariffa, parte  prima,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  i  commi  2-bis  e  2-ter  sono
sostituiti dai seguenti: )) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  (( 2. La nota 3-bis  all'articolo  13  della  Tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
sostituita dalla seguente: ))\ 
  (( « 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollo
dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  di
giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'
complessivamente non superiore a euro 5.000 ». )) 
  (( 3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della  Tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: )) 
  ((  a)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «  La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di
redazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla
chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate
periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
rapportata al periodo rendicontato»; )) 
  (( b) l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «L'imposta  e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'anno
2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  non
superiore a euro 5.000». )) 
  (( 4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter  dell'articolo  13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e  successive  modificazioni,  la
percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. )) 
  (( 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  sono
stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. )) 
  (( 6. Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di  emersione  ai  sensi
dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura
del 10 e del 13,5 per mille. )) 
  (( 7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6  e'  determinata  al  netto
dell'eventuale imposta di bollo  pagata  ai  sensi  del  comma  2-ter
dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni. )) 
  (( 8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  ha
effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stesso
contribuente, ed  effettuano  il  relativo  versamento  entro  il  16
febbraio di ciascun anno con riferimento al  valore  delle  attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.  Il  versamento
e' effettuato secondo le disposizioni  contenute  nel  capo  III  del
decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni. Per il solo  versamento  da  effettuare  nel  2012  il
valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. )) 
  (( 9. Gli intermediari di cui  al  comma  8  segnalano  all'Agenzia
delle entrate i contribuenti nei confronti dei  quali  non  e'  stata
applicata e versata l'imposta con le modalita'  di  cui  al  medesimo
comma  8.  Nei  confronti  dei  predetti  contribuenti  l'imposta  e'
riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi  dell'articolo  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni. )) 
  (( 10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al  comma  6  si
applica una sanzione pari all'importo non versato. )) 
  (( 11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di  cui  al
comma  6  nonche'  per  il  relativo  contenzioso  si  applicano   le
disposizioni in materia di imposta di bollo. )) 
  (( 12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che,  alla
data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o  in  parte  prelevate
dal rapporto di  deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per
effetto della procedura di emersione  ovvero  comunque  dismesse,  e'
dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari  al  10
per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. )) 
  (( 13. A decorrere dal 2011  e'  istituita  un'imposta  sul  valore
degli immobili situati all'estero, a qualsiasi  uso  destinati  dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. )) 
  (( 14. Soggetto passivo dell'imposta di  cui  al  comma  13  e'  il
proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto  reale
sullo stesso. L'imposta e' dovuta  proporzionalmente  alla  quota  di
possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a
tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per
almeno quindici giorni e' computato per intero. )) 
  (( 15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello
0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal
costo  risultante  dall'atto  di  acquisto  o  dai  contratti  e,  in
mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'
situato l'immobile. )) 
  ((  16.  Dall'imposta  di  cui  al  comma  13  si  deduce,  fino  a
concorrenza  del   suo   ammontare,   un   credito   d'imposta   pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui e' situato l'immobile. )) 
  (( 17. Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. )) 
  (( 18. A decorrere dal 2011  e'  istituita  un'imposta  sul  valore
delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato. )) 
  (( 19. L'imposta di cui al comma  18  e'  dovuta  proporzionalmente
alla quota e al periodo di detenzione. )) 
  (( 20. L'imposta di cui al  comma  18  e'  stabilita  nella  misura
dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per  mille  a
decorrere dal 2013 del valore delle attivita' finanziarie. Il  valore
e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine  di  ciascun
anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita'  finanziarie,
anche utilizzando  la  documentazione  dell'intermediario  estero  di
riferimento per le singole  attivita'  e,  in  mancanza,  secondo  il
valore nominale o di rimborso. )) 
  ((  21.  Dall'imposta  di  cui  al  comma  18  si  deduce,  fino  a
concorrenza  del   suo   ammontare,   un   credito   d'imposta   pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui sono detenute le attivita' finanziarie. )) 
  (( 22. Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. )) 
  (( 23. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei  commi
da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui
ai commi 13 e 18 e' effettuato entro  il  termine  del  versamento  a
saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. )) 
  (( 24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
  (( a) il comma 5 e' abrogato; )) 
  (( b) al comma 6, le parole: «di cui  ai  commi  1,  3  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 13 della  Tariffa,
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina  dell'imposta  di
          bollo", cosi' come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13 (Fatture, note, conti ed estratti di conti) 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              Comma 4: 
              -- Il testo vigente  dell'articolo  13  della  Tariffa,
          allegata al citato decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 642, e' citato nelle note  al  comma  1
          del presente articolo. 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15-bis del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 642: 
              "Art. 15-bis (Versamento dell'acconto  sull'imposta  di
          bollo assolta in modo virtuale) - Poste italiane s.p.a., le
          banche e gli altri  enti  e  societa'  finanziari  indicati
          nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di
          acconto, una somma pari al settanta per cento  dell'imposta
          provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo  15;  per
          esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai
          versamenti da effettuare a partire dal successivo  mese  di
          febbraio.". 
              Comma 6: 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13-bis del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, recante "Provvedimenti anticrisi,
          nonche' proroga di termini.": 
              "Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio  di
          attivita' finanziarie e  patrimoniali  detenute  fuori  del
          territorio  dello  Stato)  -  1.  E'  istituita  un'imposta
          straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali: 
              a) detenute fuori  del  territorio  dello  Stato  senza
          l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
          1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; 
              b) a condizione che  le  stesse  siano  rimpatriate  in
          Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
          regolarizzate  o  rimpatriate  perche'  detenute  in  Stati
          dell'Unione  europea  e  in  Stati  aderenti  allo   Spazio
          economico europeo che garantiscono un effettivo scambio  di
          informazioni fiscali in via amministrativa. 
              2. L'imposta si applica come segue: 
              a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per
          cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o  la
          regolarizzazione,  senza  possibilita'   di   scomputo   di
          eventuali perdite; 
              b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno,
          comprensiva di interessi e sanzioni, e senza  diritto  allo
          scomputo di eventuali ritenute o crediti. 
              3.  Il  rimpatrio   ovvero   la   regolarizzazione   si
          perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
          ogni caso costituire elemento utilizzabile  a  sfavore  del
          contribuente, in ogni  sede  amministrativa  o  giudiziaria
          civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
          addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
          cui all'articolo 41 del  decreto  legislativo  21  novembre
          2007,  n.  231,  relativamente  ai  rimpatri  ovvero   alle
          regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti  di
          cui al comma 4, secondo periodo. 
              4.  L'effettivo  pagamento  dell'imposta  produce   gli
          effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
          disposizioni di cui all' articolo 17 del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  350,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,  e   successive
          modificazioni.  Fermo  quanto   sopra   previsto,   e   per
          l'efficacia  di   quanto   sopra,   l'effettivo   pagamento
          dell'imposta  comporta,  in  materia  di  esclusione  della
          punibilita' penale,  limitatamente  al  rimpatrio  ed  alla
          regolarizzazione   di    cui    al    presente    articolo,
          l'applicazione della disposizione di cui  al  gia'  vigente
          articolo 8, comma 6, lettera c), della  legge  27  dicembre
          2002, n.  289,  e  successive  modificazioni;  resta  ferma
          l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
          dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
              5. Il rimpatrio o la regolarizzazione  operano  con  le
          stesse modalita', in  quanto  applicabili,  previste  dagli
          articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2  e  2-bis,  e  20,
          comma 3, del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dal
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  aprile  2002,  n.  73.  Il
          direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
          provvedimento le  disposizioni  e  gli  adempimenti,  anche
          dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo . 
              6. L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle
          attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire  da
          una data non successiva al 31 dicembre 2008  e  rimpatriate
          ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
          al 30 aprile 2010. 
              7. All' articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
          167, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
          dalle seguenti: «dal 10 al 50»; 
              b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
          dalle seguenti: «dal 10 al 50». 
              7-bis.  Possono  effettuare  il  rimpatrio  ovvero   la
          regolarizzazione altresi'  le  imprese  estere  controllate
          ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni.  In  tal  caso  gli  effetti  del
          rimpatrio ovvero della  regolarizzazione  si  producono  in
          capo  ai  partecipanti  nei  limiti  degli  importi   delle
          attivita' rimpatriate ovvero  regolarizzate.  Negli  stessi
          limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
          articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
          ai redditi conseguiti dal soggetto estero  partecipato  nei
          periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008. 
              8. Le maggiori entrate derivanti dal presente  articolo
          affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
          destinate alle finalita' indicate all' articolo  16,  comma
          3.". 
              -- Si riporta il testo vigente degli articoli 12  e  15
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  350,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  e
          successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti  in
          vista dell'introduzione dell'euro in materia di  tassazione
          dei  redditi  di  natura  finanziaria,  di   emersione   di
          attivita' detenute all'estero, di  cartolarizzazione  e  di
          altre operazioni finanziarie.": 
              "Art. 12. (Rimpatrio)  -  1.  Nel  periodo  tra  il  1°
          novembre  2001  e  il  28  febbraio  2002  gli  interessati
          fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
          gli intermediari,  denaro  e  altre  attivita'  finanziarie
          detenute almeno al 1° agosto  2001,  fuori  del  territorio
          dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni  di  cui
          al decreto-legge n. 167 del 1990,  possono  conseguire  gli
          effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di  una
          somma pari al 2,5 per cento dell'importo  dichiarato  delle
          attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile,  ne'
          compensabile,  ai  fini  di   alcuna   imposta,   tassa   o
          contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate  possono  essere
          destinate a qualunque finalita', rientrano  nel  patrimonio
          personale e i relativi guadagni rientrano  conseguentemente
          nel reddito imponibile. 
              2. In luogo del versamento della somma di cui al  comma
          1, nel periodo di tempo  di  cui  al  medesimo  comma,  gli
          interessati possono sottoscrivere, per un importo  pari  al
          12 per cento  dell'ammontare  delle  attivita'  finanziarie
          rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18,  comma
          2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente  alla
          somma dovuta il differenziale tra il valore nominale  e  la
          quotazione di mercato. 
              Art. 15. (Regolarizzazione delle attivita'  finanziarie
          detenute all'estero) - 1. In conformita' alle  disposizioni
          del Trattato istitutivo della Comunita' europea in  materia
          di libera circolazione dei capitali,  gli  interessati  che
          comunque detengono  all'estero  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto attivita' finanziarie,  possono
          conseguire  gli  effetti  indicati  nell'articolo  14,   ad
          eccezione  del  comma  8,  relativamente   alle   attivita'
          finanziarie mantenute all'estero e  regolarizzate,  con  il
          versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma  1,
          ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12, comma  2,
          nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo. 
              2. Gli  interessati  presentano  agli  intermediari  la
          dichiarazione  riservata  di  cui  all'articolo  13   delle
          attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione,  optando
          per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma
          1,  ovvero  per  la  sottoscrizione  dei  titoli   di   cui
          all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve
          essere allegata una certificazione degli  intermediari  non
          residenti che attesta che le attivita' corrispondenti  agli
          importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi
          intermediari. 
              3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13,
          comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero
          versano alla Banca d'Italia il controvalore dei  titoli  di
          cui all'articolo 12, comma 2,  ed  effettuano  le  relative
          comunicazioni  e  attestazioni  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 13, commi 2, 3 e 4. 
              4. Gli intermediari effettuano le  rilevazioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n.  167  del
          1990 e le comunicazioni di cui  al  comma  3  dello  stesso
          articolo.". 
              Comma 7: 
              -- Il testo vigente  dell'articolo  13  della  Tariffa,
          allegata al citato decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 642, e' citato nelle note  al  comma  1
          del presente articolo. 
              Comma 8: 
              -- Si riporta il testo vigente  dell'articolo  11,  del
          citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350: 
              "Art. 11. (Definizioni) - 1. Ai fini delle disposizioni
          di cui al presente capo, si intende per: 
              a) «interessati», le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali,  le  societa'  semplici  e   le   associazioni
          equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) «intermediari»,  le  banche  italiane,  le  societa'
          d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma
          1, lettera  e),  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le  societa'  di
          gestione del risparmio previste dall'articolo 1,  comma  1,
          lettera o), dello stesso testo  unico,  limitatamente  alle
          attivita' di gestione su base individuale di portafogli  di
          investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui
          alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di  cambio
          iscritti nel ruolo unico  previsto  dall'articolo  201  del
          predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le  stabili
          organizzazioni  in  Italia  di  banche  e  di  imprese   di
          investimento non residenti; 
              c) «decreto-legge n. 429 del 1982», il decreto-legge 10
          luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  7  agosto  1982,  n.  516,  recante  norme  per   la
          repressione  della  evasione  in  materia  di  imposte  sui
          redditi  e  sul  valore  aggiunto  e   per   agevolare   la
          definizione delle pendenze in materia tributaria; 
              d) «decreto-legge n. 167 del 1990», il decreto-legge 28
          giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 1990, n. 227,  e  successive  modificazioni,
          recante norme in tema di  rilevazione  a  fini  fiscali  di
          taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli  e
          valori; 
              e) «decreto-legge n. 143 del 1991», il decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 luglio 1991, n. 197,  e  successive  modificazioni,
          recante  provvedimenti  urgenti  per  limitare  l'uso   del
          contante e dei titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e
          prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio; 
              f) 
              g) «decreto legislativo n. 319 del  1998»,  il  decreto
          legislativo 26 agosto 1998, n.  319,  recante  il  riordino
          dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; 
              h) «decreto legislativo n. 74  del  2000»,  il  decreto
          legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  recante  la   nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
          giugno 1999, n. 205.". 
              -- Il Capo III del citato decreto  legislativo  n.  241
          del 1997, n. 241, e' rubricato  "Norme  di  semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.",   cita   Disposizioni   in   materia    di
          riscossione. 
              Comma 9: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  14  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602,  recante  "Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito.": 
              "Art. 14 (Iscrizioni a ruolo  a  titolo  definitivo)  -
          Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli: 
              a) le imposte e le ritenute  alla  fonte  liquidate  ai
          sensi  degli  artt.  36-bis  e  36-ter  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  al
          netto dei versamenti diretti risultanti dalle  attestazioni
          allegate alle dichiarazioni ; 
              b) le imposte, le maggiori imposte e le  ritenute  alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; 
              c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi  agrari
          determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; 
              d)   i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.". 
              Comma 24: 
              --  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante
          "Misure urgenti per la ricostruzione  e  la  ripresa  delle
          attivita' produttive nelle zone colpite  dalle  eccezionali
          avversita' atmosferiche e dagli  eventi  alluvionali  nella
          prima decade del mese di novembre 1994.",  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 11.- 1. E' istituito per l'anno 1994  un  tributo
          straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche. Il tributo,  commisurato  al
          reddito complessivo relativo all'anno 1994, e' dovuto nella
          misura di: 
              a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare  superiore
          a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni; 
              b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare  superiore
          a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni; 
              c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore
          a lire 500 milioni. 
              2. Il pagamento del tributo e' effettuato nei termini e
          con le modalita'  previste  per  il  versamento  del  saldo
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  per
          l'anno 1994. 
              3. E' istituito un  tributo  straordinario  dovuto  dai
          soggetti passivi dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche. Il  tributo  e'  pari  all'uno  per  cento  del
          reddito complessivo, al netto  del  credito  d'imposta  sui
          dividendi e di quello sui  fondi  comuni  di  investimento,
          relativo al periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.  Il  pagamento  del
          tributo e'  effettuato  nei  termini  e  con  le  modalita'
          previste per  il  versamento  del  saldo  dell'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  dovuta  per  il  predetto
          periodo di imposta. 
              4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono  deducibili
          ai fini delle imposte sui redditi e  non  si  applicano  ai
          soggetti che hanno il  domicilio,  la  residenza,  la  sede
          amministrativa o l'oggetto  principale  dell'attivita'  nel
          territorio  dei  comuni  individuati  con  i  decreti   del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  26  e  29  novembre
          1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
          n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994. 
              5. 
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le sanzioni e i rimborsi, nonche' per  il  contenzioso  dei
          tributi di cui ai commi 1 e 3, si applicano le disposizioni
          previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche, per l'imposta sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e per l'imposta di bollo. 
              7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente
          articolo  sono  riservate  all'erario  e  concorrono   alla
          copertura degli oneri recati  dal  presente  decreto  e  di
          quelli  relativi  al  servizio  del  debito  pubblico.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definite, ove necessarie, le  modalita'  di  attuazione  di
          quanto previsto dal presente comma.".