Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti,
titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori « scudati
» e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero.
(( 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della
Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono
sostituiti dai seguenti: ))
Parte di provvedimento in formato grafico
(( 2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
sostituita dalla seguente: ))\
(( « 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di
giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e'
complessivamente non superiore a euro 5.000 ». ))
(( 3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: ))
(( a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di
redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla
chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e'
rapportata al periodo rendicontato»; ))
(( b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'imposta e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno
2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non
superiore a euro 5.000». ))
(( 4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la
percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. ))
(( 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. ))
(( 6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura
del 10 e del 13,5 per mille. ))
(( 7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter
dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni. ))
(( 8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a
trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha
effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso
contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16
febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento
e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il
valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. ))
(( 9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia
delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata
applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo
comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e'
riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni. ))
(( 10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si
applica una sanzione pari all'importo non versato. ))
(( 11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al
comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposta di bollo. ))
(( 12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, alla
data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate
dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per
effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e'
dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10
per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. ))
(( 13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore
degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. ))
(( 14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il
proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale
sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di
possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a
tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per
almeno quindici giorni e' computato per intero. ))
(( 15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello
0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal
costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in
mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'
situato l'immobile. ))
(( 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui e' situato l'immobile. ))
(( 17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche. ))
(( 18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore
delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato. ))
(( 19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente
alla quota e al periodo di detenzione. ))
(( 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura
dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a
decorrere dal 2013 del valore delle attivita' finanziarie. Il valore
e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun
anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie,
anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di
riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il
valore nominale o di rimborso. ))
(( 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui sono detenute le attivita' finanziarie. ))
(( 22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche. ))
(( 23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi
da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui
ai commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. ))
(( 24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) il comma 5 e' abrogato; ))
(( b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3». ))
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo dell'articolo 13 della Tariffa,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di
bollo", cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 13 (Fatture, note, conti ed estratti di conti)
Parte di provvedimento in formato grafico
Comma 4:
-- Il testo vigente dell'articolo 13 della Tariffa,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e' citato nelle note al comma 1
del presente articolo.
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642:
"Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di
bollo assolta in modo virtuale) - Poste italiane s.p.a., le
banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di
acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta
provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per
esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai
versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di
febbraio.".
Comma 6:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, recante "Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini.":
"Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del
territorio dello Stato) - 1. E' istituita un'imposta
straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza
l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in
Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati
dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per
cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la
regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di
eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno,
comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo
scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si
perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria
civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle
regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di
cui al comma 4, secondo periodo.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli
effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per
l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento
dell'imposta comporta, in materia di esclusione della
punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo,
l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente
articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma
l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le
stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il
direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche
dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo .
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da
una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate
ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
al 30 aprile 2010.
7. All' articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50».
7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la
regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate
ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. In tal caso gli effetti del
rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in
capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi
limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
destinate alle finalita' indicate all' articolo 16, comma
3.".
-- Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 15
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e
successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti in
vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione
dei redditi di natura finanziaria, di emersione di
attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
altre operazioni finanziarie.":
"Art. 12. (Rimpatrio) - 1. Nel periodo tra il 1°
novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati
fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie
detenute almeno al 1° agosto 2001, fuori del territorio
dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui
al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli
effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una
somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle
attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne'
compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o
contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere
destinate a qualunque finalita', rientrano nel patrimonio
personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente
nel reddito imponibile.
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli
interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al
12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma
2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la
quotazione di mercato.
Art. 15. (Regolarizzazione delle attivita' finanziarie
detenute all'estero) - 1. In conformita' alle disposizioni
del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia
di libera circolazione dei capitali, gli interessati che
comunque detengono all'estero alla data di entrata in
vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono
conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad
eccezione del comma 8, relativamente alle attivita'
finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il
versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1,
ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12, comma 2,
nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la
dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle
attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando
per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma
1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui
all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve
essere allegata una certificazione degli intermediari non
residenti che attesta che le attivita' corrispondenti agli
importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi
intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero
versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di
cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative
comunicazioni e attestazioni con le modalita' di cui
all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del
1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso
articolo.".
Comma 7:
-- Il testo vigente dell'articolo 13 della Tariffa,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e' citato nelle note al comma 1
del presente articolo.
Comma 8:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, del
citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350:
"Art. 11. (Definizioni) - 1. Ai fini delle disposizioni
di cui al presente capo, si intende per:
a) «interessati», le persone fisiche, gli enti non
commerciali, le societa' semplici e le associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) «intermediari», le banche italiane, le societa'
d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma
1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di
gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle
attivita' di gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio
iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del
predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di
investimento non residenti;
c) «decreto-legge n. 429 del 1982», il decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria;
d) «decreto-legge n. 167 del 1990», il decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori;
e) «decreto-legge n. 143 del 1991», il decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni,
recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio;
f)
g) «decreto legislativo n. 319 del 1998», il decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
h) «decreto legislativo n. 74 del 2000», il decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205.".
-- Il Capo III del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, n. 241, e' rubricato "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.", cita Disposizioni in materia di
riscossione.
Comma 9:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito.":
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo) -
Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni ;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
Comma 24:
-- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante
"Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle
attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994.", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11.- 1. E' istituito per l'anno 1994 un tributo
straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al
reddito complessivo relativo all'anno 1994, e' dovuto nella
misura di:
a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore
a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;
b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore
a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;
c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore
a lire 500 milioni.
2. Il pagamento del tributo e' effettuato nei termini e
con le modalita' previste per il versamento del saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per
l'anno 1994.
3. E' istituito un tributo straordinario dovuto dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche. Il tributo e' pari all'uno per cento del
reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui
dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento,
relativo al periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del
tributo e' effettuato nei termini e con le modalita'
previste per il versamento del saldo dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto
periodo di imposta.
4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili
ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai
soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' nel
territorio dei comuni individuati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre
1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.
5.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso dei
tributi di cui ai commi 1 e 3, si applicano le disposizioni
previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta di bollo.
7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente
articolo sono riservate all'erario e concorrono alla
copertura degli oneri recati dal presente decreto e di
quelli relativi al servizio del debito pubblico. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di
quanto previsto dal presente comma.".