Art. 20 
 
                   Riallineamento partecipazioni  
 
  1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto  legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel
periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  da
versare: 
    a) la prima, entro il termine  di  scadenza  dei  versamenti  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; 
    b) la seconda e  la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014. 
  (( 1-bis. I termini di versamento di cui al comma  1  si  applicano
anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1°
dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti  interessi  nella  misura
pari al saggio legale. )) 
  2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1  decorrono  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
  3. Si applicano, ove compatibili, le modalita'  di  attuazione  dei
commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 22 novembre 2011. 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo vigente dei commi  da  12  a  14
          dell'articolo 23 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.
          98: 
              "Art. 23 (Norme in  materia  tributaria)  -  1.  -  11.
          (omissis). 
              12.  Al  fine  di  riallineare  i  valori   fiscali   e
          civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attivita'
          immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2,  dopo  il  comma  10  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              «10-bis. Le previsioni del comma  10  sono  applicabili
          anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
          iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo  di
          avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
          Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
          nel consolidamento  ai  sensi  del  capo  III  del  decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
          applicare i principi contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento n.  1606/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  19  luglio  2002,  per  partecipazioni  di
          controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
          sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato  ad
          imposta sostitutiva non rileva ai fini del  valore  fiscale
          della partecipazione stessa. 
              10-ter. Le previsioni del  comma  10  sono  applicabili
          anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
          di impresa  e  altre  attivita'  immateriali  nel  bilancio
          consolidato - delle partecipazioni di  controllo  acquisite
          nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero  di
          partecipazioni.». 
              13. La disposizione di cui al comma 12 si applica  alle
          operazioni effettuate sia nel periodo di imposta  in  corso
          al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel  caso  di
          operazioni effettuate  in  periodi  d'imposta  anteriori  a
          quello  in  corso  al  1°  gennaio  2011,   il   versamento
          dell'imposta sostitutiva e' dovuto  in  un'unica  soluzione
          entro il 30 novembre 2011. 
              14. Gli effetti del riallineamento di cui al  comma  12
          decorrono dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2012." omissis. 
              Comma 3: 
              --  per  il  testo  vigente  dei  commi  da  12  a  14,
          dell'articolo 23 del citato decreto legge 6 luglio 2011, n.
          98, si veda nelle note al comma 1 del presente articolo.