Art. 20
Riallineamento partecipazioni
1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate di pari importo da
versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014.
(( 1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano
anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1°
dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura
pari al saggio legale. ))
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalita' di attuazione dei
commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate del 22 novembre 2011.
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a 14
dell'articolo 23 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98:
"Art. 23 (Norme in materia tributaria) - 1. - 11.
(omissis).
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e
civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attivita'
immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i
seguenti:
«10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di
avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
applicare i principi contabili internazionali di cui al
regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad
imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale
della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite
nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni.».
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle
operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di
operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a
quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12
decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2012." omissis.
Comma 3:
-- per il testo vigente dei commi da 12 a 14,
dell'articolo 23 del citato decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, si veda nelle note al comma 1 del presente articolo.