Art. 10. Per gli allevamenti riconosciuti «ufficialmente indenni» e' rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione mod. N (servizio veterinario) di allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato. I proprietari hanno la facolta' di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi e per i prodotti da essi ottenuti. Analoga facolta' e' estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovra' risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori. In particolare, la qualifica di cui ai precedenti commi puo' figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. Le centrali, i centri di raccolta, le latterie sociali,i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, potranno essere eccezionalmente ammesse deroghe alle disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo fino al 1° gennaio 1970, a condizione che, mediante la dislocazione degli impianti in zone diverse, sia assicurata nelle fasi di produzione, di raccolta, di lavorazione e di successiva immissione in commercio, una separazione completa e permanente del latte ottenuto negli allevamenti «ufficialmente indenni» da quello sprovvisto di tale requisito. I veterinari provinciali disporranno periodici controlli, da parte degli organi di vigilanza, affinche' sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti 2, 3, 4, 5 e 6. L'attestazione di sanita' mod. N (servizio veterinario) e' valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicita' dei controlli previsti dal precedente art. 9. Essa puo' essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano stati sottoposti nuovamente agli accertamenti diagnostici con esito negativo e sempreche' nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificate tutte o in parte le condizioni previste al successivo art. 17.