Art. 10. 
 
  Per  gli  allevamenti  riconosciuti  «ufficialmente   indenni»   e'
rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione mod.
N (servizio veterinario) di allevamento bovino ufficialmente  indenne
da brucellosi sotto il controllo dello Stato. 
  I proprietari hanno la facolta' di avvalersi di tale qualifica  per
la  valorizzazione  commerciale  degli  animali   appartenenti   agli
allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi e per  i
prodotti da essi ottenuti. 
  Analoga  facolta'  e'  estesa  alle  ditte  che  acquistano   latte
esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano  il  requisito
indicato  al  primo  comma.  Tale  condizione  dovra'  risultare  dai
contratti stipulati con i singoli produttori. 
  In particolare, la  qualifica  di  cui  ai  precedenti  commi  puo'
figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. 
  Le centrali, i centri di raccolta, le latterie sociali,i  caseifici
sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi
derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione  che  tra  le
norme dei rispettivi statuti  sia  compreso  l'obbligo  di  accettare
latte   prodotto   esclusivamente   in    allevamenti    riconosciuti
ufficialmente indenni da brucellosi. 
  Nei programmi proposti dalle commissioni di cui  all'art.  3  della
legge 23 gennaio 1968, n. 33, potranno essere eccezionalmente ammesse
deroghe alle disposizioni previste dai  commi  3  e  5  del  presente
articolo fino al 1° gennaio  1970,  a  condizione  che,  mediante  la
dislocazione degli impianti in zone  diverse,  sia  assicurata  nelle
fasi di produzione, di  raccolta,  di  lavorazione  e  di  successiva
immissione in commercio, una separazione completa  e  permanente  del
latte ottenuto negli allevamenti «ufficialmente  indenni»  da  quello
sprovvisto di tale requisito. 
  I veterinari provinciali disporranno periodici controlli, da  parte
degli organi  di  vigilanza,  affinche'  sia  garantito  il  rispetto
assoluto delle norme previste nei commi precedenti 2, 3, 4, 5 e 6. 
  L'attestazione di sanita' mod. N (servizio veterinario)  e'  valida
per un anno o per un periodo di tempo  superiore  in  relazione  alla
periodicita' dei controlli previsti dal precedente art. 9. 
  Essa puo' essere rinnovata soltanto  dopo  che  tutti  gli  animali
dell'allevamento siano stati sottoposti nuovamente agli  accertamenti
diagnostici con esito negativo e sempreche' nell'intervallo fra i due
ultimi controlli  non  si  siano  verificate  tutte  o  in  parte  le
condizioni previste al successivo art. 17.