Art. 11. 
 
  Per i singoli  bovini  o  per  gruppi  di  bovini  appartenenti  ad
allevamenti ufficialmente  indenni  viene  rilasciato  da  parte  del
veterinario provinciale uno speciale  certificato  mod.  P  (servizio
veterinario)  comprovante  che  tali   animali   provengono   da   un
allevamento ufficialmente indenne  da  brucellosi  controllato  dallo
stato. 
  Il certificato mod. P  (servizio  veterinario)  e'  valido  per  15
giorni dalla data del rilascio. 
  Per i bovini  eventualmente  destinati  all'esportazione  nell'area
comunitaria  valgono  le  norme  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e successive modifiche. 
  Per gli  animali  che  hanno  soggiornato  nelle  stalle  di  sosta
previste dall'art. 23 del presente decreto per un  periodo  di  tempo
superiore alla validita'  del  certificato  indicato  dal  precedente
primo  comma,  il  veterinario  comunale  competente  per  territorio
rilascia, a richiesta degli interessati ed a corredo dei  certificati
sanitari di origine, un apposito attestato dal quale  deve  risultare
che l'animale o gli animali in esso  indicati  hanno  soggiornato  in
permanenza, dalla data di introduzione, in una stalla autorizzata  al
ricovero di animali destinati alla rimonta  degli  allevamenti  posti
sotto  il  controllo  dello  Stato  ai  fini  del  risanamento  dalla
brucellosi. Tali norme si applicano anche nei confronti degli animali
importati dall'estero  e  scortati  da  certificati  comprovanti  che
provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi. 
  L'attestato rilasciato dal veterinario comunale ha una validita' di
venti giorni che decorrono dalla scadenza dei certificati comprovanti
la provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni  da
brucellosi.