Art. 11. Per i singoli bovini o per gruppi di bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato da parte del veterinario provinciale uno speciale certificato mod. P (servizio veterinario) comprovante che tali animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi controllato dallo stato. Il certificato mod. P (servizio veterinario) e' valido per 15 giorni dalla data del rilascio. Per i bovini eventualmente destinati all'esportazione nell'area comunitaria valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e successive modifiche. Per gli animali che hanno soggiornato nelle stalle di sosta previste dall'art. 23 del presente decreto per un periodo di tempo superiore alla validita' del certificato indicato dal precedente primo comma, il veterinario comunale competente per territorio rilascia, a richiesta degli interessati ed a corredo dei certificati sanitari di origine, un apposito attestato dal quale deve risultare che l'animale o gli animali in esso indicati hanno soggiornato in permanenza, dalla data di introduzione, in una stalla autorizzata al ricovero di animali destinati alla rimonta degli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla brucellosi. Tali norme si applicano anche nei confronti degli animali importati dall'estero e scortati da certificati comprovanti che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi. L'attestato rilasciato dal veterinario comunale ha una validita' di venti giorni che decorrono dalla scadenza dei certificati comprovanti la provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.