Art. 12. 
 
  E' riconosciuto indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui: 
  a) le vitelle  di  eta'  compresa  tra  cinque  e  otto  mesi  sono
vaccinate contro la brucellosi esclusivamente con il  «Buck  19»,  in
deroga alla norma di cui alla lettera b)  dell'art.  9  del  presente
decreto; 
  b) tutti i bovini rispondono alle condizioni previste dalle lettere
a) e c) dell'art. 9 del  presente  decreto.  Tuttavia  per  i  bovini
vaccinati di eta' inferiore ai trenta mesi  la  reazione  sierologica
sara' valutata in relazione al trattamento immunizzante subito. 
  La norma  prevista  dall'ultimo  comma  dell'art.  9  del  presente
decreto, si applica anche nei confronti degli allevamenti indenni  da
brucellosi.