Art. 12. E' riconosciuto indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui: a) le vitelle di eta' compresa tra cinque e otto mesi sono vaccinate contro la brucellosi esclusivamente con il «Buck 19», in deroga alla norma di cui alla lettera b) dell'art. 9 del presente decreto; b) tutti i bovini rispondono alle condizioni previste dalle lettere a) e c) dell'art. 9 del presente decreto. Tuttavia per i bovini vaccinati di eta' inferiore ai trenta mesi la reazione sierologica sara' valutata in relazione al trattamento immunizzante subito. La norma prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del presente decreto, si applica anche nei confronti degli allevamenti indenni da brucellosi.