Art. 13. 
 
  Per  gli  allevamenti  riconosciuti  «indenni  da  brucellosi»   e'
rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione mod.
M (servizio veterinario) di «allevamento bovino indenne da brucellosi
sotto il controllo dello Stato». 
  Per tali allevamenti valgono le norme  previste  dall'articolo  10,
commi 2 e seguenti.