Art. 13. Per gli allevamenti riconosciuti «indenni da brucellosi» e' rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione mod. M (servizio veterinario) di «allevamento bovino indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato». Per tali allevamenti valgono le norme previste dall'articolo 10, commi 2 e seguenti.