Art. 14. Per i singoli animali o per gruppi appartenenti ad allevamenti riconosciuti indenni, da parte del veterinario provinciale viene rilasciato uno speciale certificato mod. L (servizio veterinario) dal quale risulta che appartengono ad uno di tali allevamenti, che sono stati eventualmente vaccinati con «Buck 19» come previsto dal precedente art. 12 e che hanno presentato reazione negativa al controllo sierologico per la brucellosi da non piu' di trenta giorni. Per ottenere il rilascio del certificato, il proprietario degli animali deve esibire al veterinario provinciale il referto relativo ad una prova sierologica rilasciato da un istituto zooprofilattico sperimentale o da una sezione dipendente o da altro laboratorio autorizzato dal Ministero della sanita'. Al veterinario comunale ufficiale di governo o ad altro veterinario da lui delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, compete il prelevamento e l'invio al laboratorio dei campioni di sangue per l'esecuzione della prova sierologica sopra specificata. Il certificato mod. L (servizio veterinario) e' valido per quindici giorni dalla data del rilascio. Per i capi provenienti da allevamenti indenni da brucellosi e che hanno soggiornato nelle stalle di sosta dei commercianti valgono le norme previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del presente decreto.