Art. 14. 
 
  Per i singoli animali o  per  gruppi  appartenenti  ad  allevamenti
riconosciuti indenni, da  parte  del  veterinario  provinciale  viene
rilasciato uno speciale certificato mod. L (servizio veterinario) dal
quale risulta che appartengono ad uno di tali allevamenti,  che  sono
stati  eventualmente  vaccinati  con  «Buck  19»  come  previsto  dal
precedente art. 12  e  che  hanno  presentato  reazione  negativa  al
controllo sierologico per la brucellosi da non piu' di trenta giorni. 
  Per ottenere il rilascio del  certificato,  il  proprietario  degli
animali deve esibire al veterinario provinciale il  referto  relativo
ad una prova sierologica rilasciato da  un  istituto  zooprofilattico
sperimentale o da una  sezione  dipendente  o  da  altro  laboratorio
autorizzato dal Ministero della sanita'. 
  Al veterinario comunale ufficiale di governo o ad altro veterinario
da lui delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio  1961,  n.  264,  compete  il  prelevamento  e
l'invio al laboratorio dei campioni di sangue per l'esecuzione  della
prova sierologica sopra specificata. 
  Il certificato mod. L (servizio veterinario) e' valido per quindici
giorni dalla data del rilascio. 
  Per i capi provenienti da allevamenti indenni da brucellosi  e  che
hanno soggiornato nelle stalle di sosta dei commercianti  valgono  le
norme previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del presente decreto.