Art. 22 
 
       Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati 
                  dell'energia elettrica e del gas 
 
  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia
elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito
presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito((, con modificazioni,
)) dalla legge 13 agosto 2010, n.  129,  e'  finalizzato  anche  alla
gestione delle informazioni relative ai consumi di energia  elettrica
e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui  punti
di prelievo ed ai dati identificativi dei  clienti  finali,  anche  i
dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.
L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  adegua  i  propri
provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore  della
presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa
e l'accesso delle societa' di vendita ai  dati  gestiti  dal  Sistema
informatico integrato. 
  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.