Art. 15
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal
lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non
possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.»;
b) al comma 3, le parole: «e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e' disposta
dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;
c) al comma 4, le parole: «puo' essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:
«e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo
comma la parola: «constati» e' sostituita dalla seguente: «emerga»;
d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. (Estensione del divieto)
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data
presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in
lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza,
siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori
sono determinati con propri decreti dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale,
l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL
dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla
lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di
astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo
12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla
ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
persistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con
modalita' definite con Accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In
ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro
sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 e' disposta dalla Direzione territoriale del
lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora
nel corso della propria attivita' di vigilanza emerga
l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
5. I provvedimenti previsti dai presente articolo sono
definitivi".