Art. 16 
 
 
Misure per la semplificazione dei flussi informativi  in  materia  di
interventi e  servizi  sociali,  del  controllo  della  fruizione  di
prestazioni  sociali  agevolate,  per  lo  scambio   dei   dati   tra
      Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 
 
  1. Al fine di semplificare e  razionalizzare  lo  scambio  di  dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e  la  gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi  e  servizi
sociali  inviano  ((  all'INPS  le   informazioni   sui   beneficiari
unitamente a quelle ))  sulle  prestazioni  concesse,  raccordando  i
flussi informativi di cui all'articolo 21,  della  legge  8  novembre
2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Lo scambio  di  dati  avviene  telematicamente,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  nel  rispetto   delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  secondo
modalita' definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. 
  2. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1,  integrate  con  i  dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con  gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui  al  periodo  precedente,
unitamente alle altre informazioni  sulle  prestazioni  assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e  scambiate,  nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  con
le amministrazioni competenti per fini di  gestione,  programmazione,
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al  proprio  ambito
territoriale di azione, alle  regioni  e  province  autonome,  ((  ai
comuni  ))  e   agli   altri   enti   pubblici   responsabili   della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e  socio-sanitari,
ai  fini  dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
(( Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  presenta,  entro
il 28  febbraio  di  ogni  anno,  alla  Commissione  parlamentare  di
controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie  di
previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88, una relazione sullo  stato  di  completamento  del
Casellario dell'assistenza nonche'  sulla  fruibilita'  dei  dati  da
parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente  comma.
)) Dall'attuazione del presente comma non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine  di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad  analisi  e
studi mirati  alla  elaborazione  e  programmazione  integrata  delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa  spesa  e   la   presa   in   carico   della   persona   non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche  sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali  e  socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integrate  e  coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi  del  presente  comma  sono  trasmesse  dall'INPS  in  forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute,  nonche',  con  riferimento  al
proprio ambito  territoriale  di  azione,  alle  regioni  e  province
autonome, (( ai comuni )) e agli  altri  enti  pubblici  responsabili
della  programmazione  di  prestazioni  e  di   servizi   sociali   e
socio-sanitari. (( L'INPS rende note le informazioni  cosi'  raccolte
all'interno del bilancio sociale annuale,  nel  quale  devono  essere
distinte le  entrate  e  le  uscite  attinenti  rispettivamente  alla
previdenza e all'assistenza. Al fine di una  migliore  programmazione
delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,  entro
il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali  e
assistenziali, riferita all'anno precedente. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono disciplinate le modalita' di attuazione  del  comma  3  del
presente articolo. )) 
  5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  secondo  periodo  la  parola  «INPS»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ente erogatore»; 
  b) il terzo periodo e' soppresso; 
  c) al  quarto  periodo,  le  parole  «discordanza  tra  il  reddito
dichiarato ai fini fiscali  e  quello  indicato  nella  dichiarazione
sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti:  «discordanza  tra
il  reddito  dichiarato  ai  fini  fiscali  o  altre  componenti   ((
dell'indicatore della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  )),
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»; 
  d) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «In  caso  di
discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle  verifiche
all'ente che ha  erogato  la  prestazione,  nonche'  il  valore  ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze  della
verifica effettuata, il beneficiario  non  avrebbe  potuto  fruire  o
avrebbe fruito  in  misura  inferiore  della  prestazione.  Nei  casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva,  per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile,  l'ente  erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
discordanza,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  In  assenza   di
osservazioni  da  parte  dell'interessato  o  in  caso   di   mancato
accoglimento  delle  stesse,  la  sanzione  e'  irrogata  in   misura
proporzionale  al  vantaggio  economico  indebitamente  conseguito  e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.». 
  6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono  inserite  le
seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,»  e,  alla
medesima lettera,  dopo  le  parole:  «informazioni  personali»  sono
inserite le seguenti: «, anche sensibili». 
  (( 6-bis. All'articolo 20, comma 12, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.133, dopo la parola: «relative» sono  inserite  le  seguenti:
«alle cancellazioni dall'anagrafe  della  popolazione  residente  per
irreperibilita',». )) 
  7. Al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del  denaro  contante  e  degli  assegni,  a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i  pagamenti  effettuati  presso  le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  si  utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o  postali,
ivi comprese le carte di  pagamento  prepagate  e  le  carte  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con  decreto  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le  fattispecie  e  i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS  motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo  e  funzionale  anche
relative   alla   tempistica   di   acquisizione   delle   necessarie
informazioni da parte dell'Amministrazione  finanziaria,  il  termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non  oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica.»; 
  b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti  i
seguenti: «Le domande,  gli  atti  e  ogni  altra  documentazione  da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma  sono  inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
confronti dei richiedenti ovvero degli  intermediari  abilitati  alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di  tutto
quanto  sopra  previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal  citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in  originale
resta  in  capo  ai  beneficiari  della  prestazione   di   carattere
previdenziale o assistenziale.». 
  9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo
grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione  del  giudizio
di cassazione». 
  10. Dall'attuazione  del  comma  9  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  legge  8
          novembre  2000,  n.  328,  recante  "Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali": 
              "Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali) 
              1. Lo  Stato,  le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'ambito  dei   sistemi   informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui  all'articolo  15,  comma  1,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
          dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.  281  del
          1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.". 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  13  e  38  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di  competitivita'  economica",   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. (Casellario dell'assistenza) 
              1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  Nazionale  della
          Previdenza Sociale, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, il "Casellario  dell'Assistenza"  per  la
          raccolta, la conservazione e  la  gestione  dei  dati,  dei
          redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
          titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 
              2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale  delle
          posizioni  assistenziali  e  delle  relative   prestazioni,
          condivisa  tra  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello
          Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit  e  gli
          organismi gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati  e  le
          informazioni contenute nei propri archivi  e  banche  dati,
          per  la  realizzazione  di  una  base  conoscitiva  per  la
          migliore gestione della rete dell'assistenza  sociale,  dei
          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei
          dati  e  delle  informazioni  del  Casellario  avviene  nel
          rispetto  della  normativa  sulla   protezione   dei   dati
          personali. 
              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
          al Casellario di cui al comma 1, i dati e  le  informazioni
          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
          e banche dati secondo criteri e modalita'  di  trasmissione
          stabilite dall'INPS. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate
          provvedono all'attuazione di quanto previsto  dal  presente
          articolo con le risorse  umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione vigente. 
              6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
          n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 8 sono soppresse le parole: "il  1°  luglio
          di ciascun anno ed ha  valore  per  la  corresponsione  del
          relativo  trattamento   fino   al   30   giugno   dell'anno
          successivo"; 
              b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per  le
          prestazioni  collegate  al  reddito  rilevano   i   redditi
          conseguiti nello stesso anno per prestazioni per  le  quali
          sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario  centrale
          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1388,   e   successive
          modificazioni e integrazioni."; 
              c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10-bis.  Ai
          fini  della  razionalizzazione  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 13 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  i
          titolari di prestazioni collegate al  reddito,  di  cui  al
          precedente  comma  8,  che  non  comunicano   integralmente
          all'Amministrazione finanziaria  la  situazione  reddituale
          incidente sulle prestazioni in godimento,  sono  tenuti  ad
          effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
          previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di
          mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
          dagli  Enti  stessi,  si  procede  alla  sospensione  delle
          prestazioni  collegate  al  reddito  nel  corso   dell'anno
          successivo a quello in cui  la  dichiarazione  dei  redditi
          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60  giorni  dalla
          sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni
          collegate al reddito  e  al  recupero  di  tutte  le  somme
          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell'anno  in  cui  la
          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel
          caso in cui la comunicazione  dei  redditi  sia  presentata
          entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti  procedono
          al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
          alla  comunicazione,  previo  accertamento   del   relativo
          diritto anche per l'anno in corso." 
              "Art. 38. (Altre disposizioni in materia tributaria) 
              1. Gli enti che erogano prestazioni sociali  agevolate,
          comprese quelle erogate nell'ambito delle  prestazioni  del
          diritto   allo   studio   universitario,   a   seguito   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109, comunicano  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  nei  termini  e  con
          modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
          base  di  direttive  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali,  i  dati   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle prestazioni  agevolate.  Le  informazioni
          raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
          del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai    fini
          dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
          sociali, di cui all'articolo  21  della  legge  8  novembre
          2000, n. 328. 
              2. Con apposita  convezione  stipulata  tra  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono  disciplinate  le
          modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
          delle informazioni necessarie  all'emersione  dei  soggetti
          che  in  ragione  del  maggior  reddito  accertato  in  via
          definitiva non avrebbero potuto fruire o  avrebbero  fruito
          in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate  di
          cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  la  restituzione   del   vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'lstituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in
          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di
          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 
              4. Al fine di razionalizzare le modalita'  di  notifica
          in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: 
              a) all'articolo 60, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1)  al  primo  comma,  lettera  a),  le  parole  «delle
          imposte» sono soppresse; 
              2)  al  primo  comma,  lettera  d),  le  parole  «dalla
          dichiarazione  annuale  ovvero  da  altro  atto  comunicato
          successivamente  al  competente   ufficio   imposte»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «da  apposita   comunicazione
          effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
          di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in  via
          telematica con modalita' stabilite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 
              3) al secondo comma, le parole  «non  risultante  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse; 
              4) al terzo comma,  le  parole  «non  risultanti  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse e  le  parole  «della
          comunicazione prescritta nel  secondo  comma  dell'articolo
          36» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  dichiarazione
          prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
          del modello previsto per la  domanda  di  attribuzione  del
          numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   non   obbligati    alla    presentazione    della
          dichiarazione di inizio attivita' IVA.»; 
              b) all'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  primo  comma
          e' inserito il seguente: «La notifica della  cartella  puo'
          essere eseguita, con le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a
          mezzo   posta   elettronica   certificata,    all'indirizzo
          risultante dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.
          Tali elenchi sono consultabili, anche  in  via  telematica,
          dagli agenti della riscossione. Non si  applica  l'articolo
          149-bis del codice di procedura civile.». 
              5.  Al  fine  di  potenziare  ed  estendere  i  servizi
          telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
          Agenzie   fiscali,   nonche'   gli   enti    previdenziali,
          assistenziali  e  assicurativi,  con  propri  provvedimenti
          possono  definire  termini  e  modalita'   per   l'utilizzo
          esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della  posta
          elettronica certificata,  anche  a  mezzo  di  intermediari
          abilitati, per la presentazione da parte degli  interessati
          di denunce, istanze,  atti  e  garanzie  fideiussorie,  per
          l'esecuzione   di   versamenti    fiscali,    contributivi,
          previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
          richiesta   di   attestazioni    e    certificazioni.    Le
          amministrazioni ed  enti  indicati  al  periodo  precedente
          definiscono altresi' l'utilizzo dei  servizi  telematici  o
          della posta certificata, anche per gli atti,  comunicazioni
          o  servizi  dagli  stessi  resi.  Con   provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
          per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge   e'
          sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
          delle parti, la quale assume qualita'  di  fatto  ai  sensi
          dell'articolo  2704,  primo  comma,  del   codice   civile.
          All'articolo 3-ter, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  le  parole:  «trenta
          giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 
              6. Data la valenza del codice  fiscale  quale  elemento
          identificativo di ogni soggetto, da indicare in  ogni  atto
          relativo  a  rapporti   intercorrenti   con   la   Pubblica
          Amministrazione,   l'Amministrazione   finanziaria    rende
          disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso,  la
          possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili  in
          Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
          codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
          conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
          intercorrenti  tra  queste  e  altri  soggetti  pubblici  o
          privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
          per favorire  la  qualita'  delle  informazioni  presso  la
          Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della   completa
          attivazione   dell'indice    delle    anagrafi    INA-SAIA,
          l'Amministrazione  finanziaria   rende   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
          societa' interamente partecipate da  enti  pubblici  o  con
          prevalente capitale pubblico inserite nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto Nazionale di statistica  (ISTAT),
          ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30  dicembre
          2004, numero 311, nonche' ai  concessionari  e  gestori  di
          pubblici servizi ed, infine, ai privati che  cooperano  con
          le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il  codice
          fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed  i  dati
          anagrafici  ad  esso  correlati,  al  fine  di  verificarne
          l'esistenza  e  la  corrispondenza,  oltre  che  consentire
          l'acquisizione delle corrette  informazioni  ove  mancanti.
          Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula  di
          apposita  convenzione,  anche  con   le   modalita'   della
          cooperazione applicativa. 
              7. Le imposte dovute in  sede  di  conguaglio  di  fine
          anno, per importi complessivamente superiori  a  100  euro,
          relative a redditi di  pensione  di  cui  all'articolo  49,
          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
          euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici  rate,
          senza  applicazione  di  interessi,  a  partire  dal   mese
          successivo a quello in cui e' effettuato  il  conguaglio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate nel mese di dicembre. In  caso  di  cessazione  del
          rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi
          eredi, gli importi residui da versare. 
              8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          richiesta degli interessati il cui reddito di pensione  non
          superi 18.000 euro, trattengono  l'importo  del  canone  di
          abbonamento Rai in un numero massimo di undici  rate  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate  nel  mese  di  dicembre.  Con  provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro  60
          giorni dalla entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuati  i  termini  e  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  trattenute  e   le
          modalita' di certificazione. La richiesta  da  parte  degli
          interessati deve essere presentata  entro  il  15  novembre
          dell'anno   precedente   a   quello   cui   si    riferisce
          l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi  residui  da  versare.  Le  predette  modalita'  di
          trattenuta mensile possono essere  applicate  dai  medesimi
          soggetti, a richiesta degli  interessati,  con  reddito  di
          pensione non superiore a 18.000 euro,  con  riferimento  ad
          altri tributi, previa apposita convenzione con il  relativo
          ente percettore. 
              9. 
              10.  All'articolo  3,  comma  24,   lettera   b),   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
          inserite  le  seguenti:  «Ai  fini  e   per   gli   effetti
          dell'articolo  19,  comma  2,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              11. All'articolo 74 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al  comma  2,  lettera
          b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche'  l'esercizio
          di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
          privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
          all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410,  si  applicano  anche  agli  apporti
          effettuati  da  enti  pubblici  e  privati  di   previdenza
          obbligatoria. 
              12. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25  del
          decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  non  si
          applicano,  limitatamente  al  periodo  compreso  tra   l'1
          gennaio 2010 e il  31  dicembre  2012,  ai  contributi  non
          versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
          data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
              13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo  4
          del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  non  si
          applicano: 
              a) alle persone fisiche che prestano lavoro  all'estero
          per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica  o
          amministrativa o per  un  suo  ente  locale  e  le  persone
          fisiche  che  lavorano  all'estero  presso   organizzazioni
          internazionali  cui  aderisce  l'Italia  la  cui  residenza
          fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari
          criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
          in base ad accordi internazionali ratificati. Tale  esonero
          si  applica  limitatamente  al  periodo  di  tempo  in  cui
          l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; 
              b) ai soggetti residenti  in  Italia  che  prestano  la
          propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
          in zone di  frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi  con
          riferimento agli investimenti e alle  attivita'  estere  di
          natura finanziaria detenute nel Paese in  cui  svolgono  la
          propria attivita' lavorativa. 
              13-bis.  Nell'  articolo  111  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo  il  comma  1  e'
          inserito il seguente: 
              «1-bis.   La   variazione   delle   riserve    tecniche
          obbligatorie relative al ramo vita concorre  a  formare  il
          reddito  dell'esercizio  per  la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri  proventi
          che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
          o  esclusi,  ivi  compresa  la  quota  non  imponibile  dei
          dividendi  di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e   delle
          plusvalenze di cui all'articolo  87.  In  ogni  caso,  tale
          rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per  cento  e
          non superiore al 98,5 per cento». 
              13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'
          articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, introdotto  dal  comma  13-bis  del  presente
          articolo, hanno effetto, nella misura ridotta  del  50  per
          cento,   anche   sul   versamento   del   secondo   acconto
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  dovuto  per  il
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              13-quater. In deroga all' articolo  3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
          e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
          corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. A decorrere  dal  periodo
          di imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre
          2013,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
          al citato comma 1-bis dell' articolo 111  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
              13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario  2010   possono
          altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
          mille i soggetti gia'  inclusi  nel  corrispondente  elenco
          degli enti della ricerca  scientifica  e  dell'Universita',
          predisposto per  le  medesime  finalita',  per  l'esercizio
          finanziario    2009.    Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  procede  ad  effettuare,
          entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche  a  campione,
          tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
          posseggano anche al 30 giugno 2010 i  requisiti  che  danno
          diritto al beneficio. 
              13-sexies. All' articolo  3-bis  del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2,  e'  inserito
          il seguente: 
              «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si
          applicano  alle  societa'   a   prevalente   partecipazione
          pubblica.». 
              13-septies. All' articolo 2, comma 1,  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta  la
          seguente: 
              «tt-bis) le prestazioni  di  servizi  effettuate  dalle
          imprese di cui all'  articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito».". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici": 
              "Art. 5. (Introduzione dell'ISEE per la concessione  di
          agevolazioni  fiscali   e   benefici   assistenziali,   con
          destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie) 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare,  previo  parere
          delle Commissioni  parlamentari  competenti,  entro  il  31
          maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione  e
          i campi di applicazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente  (ISEE)  al  fine  di:  adottare  una
          definizione  di  reddito   disponibile   che   includa   la
          percezione  di  somme,  anche  se  esenti  da   imposizione
          fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio  e  di
          reddito dei diversi componenti della famiglia  nonche'  dei
          pesi  dei  carichi  familiari,  in  particolare  dei  figli
          successivi al secondo  e  di  persone  disabili  a  carico;
          migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
          valorizzando in misura maggiore la componente  patrimoniale
          sita sia in Italia sia  all'estero,  al  netto  del  debito
          residuo per l'acquisto della stessa e  tenuto  conto  delle
          imposte   relative;   permettere    una    differenziazione
          dell'indicatore per le diverse  tipologie  di  prestazioni.
          Con il medesimo decreto sono  individuate  le  agevolazioni
          fiscali e  tariffarie  nonche'  le  provvidenze  di  natura
          assistenziale che, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,  non
          possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
          un ISEE superiore alla soglia individuata  con  il  decreto
          stesso.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'
          con  cui  viene  rafforzato  il   sistema   dei   controlli
          dell'ISEE, anche attraverso la condivisione  degli  archivi
          cui  accedono  la  pubblica  amministrazione  e  gli   enti
          pubblici e prevedendo la costituzione  di  una  banca  dati
          delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE,
          attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti
          erogatori, nel rispetto delle disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni  sui
          beneficiari e sulle prestazioni  concesse.  Dall'attuazione
          del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  a  favore   del
          bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
          di assistenza sono versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnati  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  di  politiche
          sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  a
          determinare    le    modalita'    attuative     di     tale
          riassegnazione.". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196: "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,
          recante  "Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali" (G. U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  legge  8
          novembre  2000,  n.  328,  recante  "Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali": 
              "Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali) 
              1. Lo  Stato,  le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'  ambito  dei  sistemi  informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui  all'articolo  15,  comma  1,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
          dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.  281  del
          1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  56  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro": 
              "Art. 56. (Istituzione di una Commissione  parlamentare
          di controllo) 
              1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli  enti
          gestori di forme obbligatorie di  previdenza  e  assistenza
          sociale e'  esercitato  da  una  Commissione  parlamentare,
          composta da nove  senatori  e  nove  deputati  nominati  in
          rappresentanza   e   proporzionalmente   ai   vari   gruppi
          parlamentari dai Presidenti delle due Camere. 
              2. La Commissione vigila: 
              a)  sull'efficienza  del  servizio  in  relazione  alle
          esigenze degli utenti,  sull'equilibrio  delle  gestioni  e
          sull'utilizzo dei fondi disponibili; 
              b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui
          risultati  di   gestione   in   relazione   alle   esigenze
          dell'utenza; 
              c)   sull'operativita'   delle   leggi    in    materia
          previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee  di
          sviluppo dell'economia nazionale. 
              3. Con relazione annuale, i presidenti  degli  enti  di
          cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi  enti
          anche al fine di  correlare  l'attivita'  gestionale  degli
          enti medesimi con le linee  di  tendenza  degli  interventi
          legislativi. 
              4. La  Commissione  assume  le  funzioni  svolte  dalla
          Commissione parlamentare nominata ai sensi  della  legge  6
          giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti
          di previdenza. 
              5.  La  Commissione  e'  costituita  entro   tre   mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge.". 
              Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  2,  lettera
          h), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,
          recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti  per
          l'economia", come modificato dalla presente legge:: 
              "Art. 7. (Semplificazione fiscale) 
              1. (Omissis). 
              2. In funzione di quanto  previsto  al  comma  1,  sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
              da a) a g) (Omissis). 
              h) le agenzie  fiscali  e  gli  enti  di  previdenza  e
          assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  possono  stipulare,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili  in  base  alla  legislazione  vigente,
          apposite convenzioni con le  Amministrazioni  pubbliche  di
          cui all' articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le
          Autorita' amministrative indipendenti per acquisire, in via
          telematica, nel rispetto dei principi di cui agli  articoli
          20, commi 2 e 4, e 22 del  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, i dati e  le  informazioni  personali,  anche
          sensibili, anche in  forma  disaggregata,  che  gli  stessi
          detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
          adempimenti dei cittadini e delle imprese e  rafforzare  il
          contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali,  contributive
          nonche'  per  accertare  il  diritto  e  la  misura   delle
          prestazioni previdenziali, assistenziali e di  sostegno  al
          reddito. Con la convenzione  sono  indicati  i  motivi  che
          rendono necessari i dati e  le  informazioni  medesime.  La
          mancata fornitura dei dati di  cui  alla  presente  lettera
          costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita'
          disciplinare  e,   ove   ricorra,   della   responsabilita'
          contabile;". 
              Si riporta il testo degli articoli 20 e 22 del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  "Codice  in
          materia di protezione dei dati personali": 
              "Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili) 
              1. Il  trattamento  dei  dati  sensibili  da  parte  di
          soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'articolo  26,  comma  2,  il  trattamento   dei   dati
          sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
          pubblico  provvede  altresi'  a  identificare   e   rendere
          pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui  al
          comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente." 
              "Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili e giudiziari) 
              1. I soggetti pubblici conformano  il  trattamento  dei
          dati sensibili  e  giudiziari  secondo  modalita'  volte  a
          prevenire   violazioni   dei   diritti,   delle    liberta'
          fondamentali e della dignita' dell'interessato. 
              2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'articolo 11, comma  1,  lettere
          c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi  dell'articolo  14,  sono  effettuati   solo   previa
          annotazione scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  20,  comma  12,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 20. (Disposizioni in materia contributiva) 
              Da 1 a 11. Omissis. 
              12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  mette  a   disposizione   dei   Comuni   modalita'
          telematiche di trasmissione per le  comunicazioni  relative
          alle   cancellazioni   dall'anagrafe   della    popolazione
          residente per irreperibilita', ai decessi e alle variazioni
          di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro  due
          giorni dalla data dell'evento.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, recante  "Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica": 
              "Art.  4.  (Modernizzazione  dei  pagamenti  effettuati
          dalle Pubbliche Amministrazioni) 
              1.  Ai  fini  di  favorire  ulteriore  efficienza   nei
          pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di
          enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e  utenti,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   promuove   la
          realizzazione di un servizio  nazionale  per  pagamenti  su
          carte  elettroniche  istituzionali,  inclusa   la   tessera
          sanitaria. 
              2. Ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   con   propri
          provvedimenti: 
              a) individua  gli  standard  tecnici  del  servizio  di
          pagamento e  le  modalita'  con  cui  i  soggetti  pubblici
          distributori di carte  elettroniche  istituzionali  possono
          avvalersene; 
              b)  individua  il  soggetto   gestore   del   servizio,
          selezionato sulla base  dei  requisiti  qualitativi  e  del
          livello di servizio offerto ai cittadini; 
              c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio  da
          parte dei soggetti pubblici,  anche  diversi  dal  soggetto
          distributore delle carte, che intendono offrire  ai  propri
          utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti; 
              d) stabilisce nel 20 per  cento  delle  commissioni  di
          interscambio  conseguite  dal  gestore  del  servizio   per
          pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte
          il canone a carico del gestore finanziario del servizio; 
              e) disciplina  le  modalita'  di  certificazione  degli
          avvenuti pagamenti; 
              f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio
          e dei flussi di pagamento. 
              3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera  d),  e'
          versato all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, tra i soggetti pubblici distributori  delle  carte
          elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e
          lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. Per le spese attuative di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con
          la quota di competenza del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. 
              4-bis. Per le amministrazioni di cui all'  articolo  2,
          comma 197, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  non  si
          applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni
          di cui all' articolo 383 del regolamento di  cui  al  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
              4-ter. Al fine di armonizzare le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191,  con  i  nuovi  criteri  indicati  dalla  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio  2011  le  competenze
          fisse ed  accessorie  al  personale  delle  amministrazioni
          centrali dello Stato  sono  imputate  alla  competenza  del
          bilancio dell'anno finanziario in cui  vengono  disposti  i
          pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla  fine
          di ogni esercizio relativamente alle competenze  accessorie
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate ai competenti capitoli/piani  gestionali
          dell'esercizio successivo. 
              4-quater.  I  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse  ed
          accessorie dei  pubblici  dipendenti,  effettuati  mediante
          utilizzo delle procedure informatiche  e  dei  servizi  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          dell'Amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti  capitoli
          di bilancio e successivamente,  a  pagamento  avvenuto,  ne
          viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui
          si  ripartisce  il  capitolo   medesimo.   Sono   riportati
          nell'elenco previsto dall'  articolo  26,  comma  3,  della
          legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   i   capitoli   con
          l'indicazione dei soli articoli  relativi  alle  competenze
          fisse. Non possono essere disposte variazioni  compensative
          tra le dotazioni degli articoli di cui al citato  elenco  e
          gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo. 
              4-quinquies. Gli importi relativi  ai  pagamenti  delle
          competenze  fisse  ed  accessorie  disposti  attraverso  le
          procedure  informatiche  e  dei   servizi   del   Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze    -    Dipartimento
          dell'Amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          e non andati a buon  fine,  sono  versati  dalla  tesoreria
          statale  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione allo specifico  piano  gestionale
          dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione
          con  le  medesime  modalita'  dei  titoli   originari.   Le
          procedure di rinnovo dei pagamenti sono  stabilite  con  il
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          natura non regolamentare di cui all' articolo 2, comma 197,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              4-sexies. All'inizio di ogni anno,  le  amministrazioni
          di  cui  al  comma  4-bis  stabiliscono,  con  decreto  del
          Ministro competente, una  dotazione  finanziaria  per  ogni
          struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere
          sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie  al
          personale,  entro  i  cui  limiti  le  medesime   strutture
          periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione
          viene successivamente definita,  nel  rispetto  dei  citati
          limiti, in relazione ai  criteri  stabiliti  dagli  accordi
          sindacali intervenuti in sede di contrattazione  collettiva
          integrativa. 
              4-septies. Ai fini dell'applicazione dell' articolo  2,
          comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica
          di quanto previsto dall' articolo 1, comma 601, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  il  pagamento  delle  competenze
          accessorie spettanti al personale scolastico e'  effettuato
          mediante ordini collettivi di pagamento di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17  dicembre
          2002 ed  e'  disposto  congiuntamente  al  pagamento  delle
          competenze  fisse,  fatta  eccezione   per   il   personale
          supplente breve nominato dai dirigenti scolastici,  le  cui
          competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all' articolo
          2, comma 5, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n.  147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176, continuano ad essere pagate a  carico  dei  bilanci
          delle scuole. 
              4-octies. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, all'inizio di  ogni  anno
          viene stabilita per  ciascuna  istituzione  scolastica  una
          dotazione   finanziaria   a   valere   sugli   stanziamenti
          concernenti le competenze accessorie dovute al personale di
          cui  al  comma  4-septies  ed  iscritti  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni
          programmano le conseguenti attivita'. La predetta dotazione
          viene successivamente definita, nel rispetto  dei  predetti
          limiti, in relazione ai  criteri  stabiliti  dagli  accordi
          sindacali intervenuti in sede di contrattazione  collettiva
          integrativa. 
              4-novies. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  potranno  essere
          disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante  le
          istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
          delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni
          introdotte dai commi  4-septies  e  4-octies  del  presente
          articolo. 
              4-decies. Le maggiori entrate derivanti  dai  commi  da
          4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all' articolo
          55, comma 7-bis, lettera c),  concorrono  a  costituire  la
          dotazione finanziaria nei limiti della quale  sono  attuate
          le disposizioni di cui all' articolo 42.". 
              Si riporta il testo degli articoli 13 e 16 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in  materia
          di finanza pubblica", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. (Norme di interpretazione autentica) 
              1. Le disposizioni di cui  all'articolo  52,  comma  2,
          della L. 9 marzo 1989, n. 88 , si  interpretano  nel  senso
          che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
          corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
          quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
          risulti viziato da errore di  qualsiasi  natura  imputabile
          all'ente erogatore, salvo  che  l'indebita  percezione  sia
          dovuta a  dolo  dell'interessato.  L'omessa  od  incompleta
          segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
          diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
          gia'   conosciuti   dall'ente   competente,   consente   la
          ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. 
              2.  L'INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle
          situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
          o sul diritto alle prestazioni pensionistiche  e  provvede,
          entro   l'anno   successivo,   al   recupero   di    quanto
          eventualmente pagato in eccedenza. 
              2-bis. Con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   sono   individuate   le
          fattispecie e i termini entro  i  quali,  su  proposta  del
          Presidente  dell'INPS  motivata  da  obiettive  ragioni  di
          carattere organizzativo e funzionale  anche  relative  alla
          tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da
          parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  il  termine  del
          recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso,  non
          oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. 
              3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n.
          93 (28), si interpreta nel senso che la salvaguardia  degli
          effetti giuridici derivanti dagli atti e dai  provvedimenti
          adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge  9
          dicembre 1987, n.  495  (29),  resta  delimitata  a  quelli
          adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni." 
              "Art. 16. (Disposizioni varie in materia previdenziale) 
              Da 1 a 5. (Omissis). 
              6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
          sono tenuti a corrispondere  gli  interessi  legali,  sulle
          prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza  del
          termine previsto per  l'adozione  del  provvedimento  sulla
          domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli
          atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del
          procedimento, salvi i  documenti  attestanti  atti,  fatti,
          qualita'  e  stati  soggettivi,  gia'  in  possesso   della
          pubblica amministrazione procedente o  di  altre  pubbliche
          amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 18, comma 2,  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso  in  cui
          la domanda risulti  incompleta,  gli  interessi  legali  ed
          altri  oneri  accessori  decorrono  dalla  data   del   suo
          perfezionamento.   Gli   enti   indicano    preventivamente
          attraverso  idonei  strumenti   di   pubblicita'   l'elenco
          completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
          della  domanda.Le  domande,   gli   atti   e   ogni   altra
          documentazione da allegare ai sensi e per gli  effetti  del
          presente comma sono inviate  all'Ente  mediante  l'utilizzo
          dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,   comma   5,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le
          medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei
          procedimenti nei confronti  dei  richiedenti  ovvero  degli
          intermediari    abilitati    alla    trasmissione     della
          documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti
          di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
          quanto sopra previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal
          citato  articolo  38,  l'obbligo  della  conservazione   di
          documenti in originale resta in capo ai  beneficiari  della
          prestazione di  carattere  previdenziale  o  assistenziale.
          L'importo dovuto  a  titolo  di  interessi  e'  portato  in
          detrazione dalle somme eventualmente  spettanti  a  ristoro
          del maggior danno subito dal titolare della prestazione per
          la diminuzione del valore del suo credito.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  6,  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
          "Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria   e   finanziaria",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.10. (Trasferimento all'I.N.P.S. di  competenze  in
          materia  di  invalidita'   civile   e   certificazione   di
          regolarita'  contributiva   ai   fini   dei   finanziamenti
          comunitari) 
              Da 1 a 5. Omissis. 
              6. A decorrere dalla data  di  effettivo  esercizio  da
          parte dell'I.N.P.S.  delle  funzioni  trasferite  gli  atti
          introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
          invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo,  handicap
          e disabilita', nonche' le sentenze  ed  ogni  provvedimento
          reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
          La  notifica  va  effettuata  presso  le  sedi  provinciali
          dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali  di  cui  al
          presente comma l'I.N.P.S. con esclusione  del  giudizio  di
          cassazione,  e'  rappresentato  e  difeso  direttamente  da
          propri dipendenti.