Art. 16
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di
interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di
prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra
Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi
sociali inviano (( all'INPS le informazioni sui beneficiari
unitamente a quelle )) sulle prestazioni concesse, raccordando i
flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre
2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo
modalita' definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente,
unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione,
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome, (( ai
comuni )) e agli altri enti pubblici responsabili della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari,
ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
(( Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro
il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di
controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del
Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da
parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.
)) Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e
studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa spesa e la presa in carico della persona non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al
proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province
autonome, (( ai comuni )) e agli altri enti pubblici responsabili
della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari. (( L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte
all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere
distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla
previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione
delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro
il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e
assistenziali, riferita all'anno precedente.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del
presente articolo. ))
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola «INPS» e' sostituita dalle
seguenti: «ente erogatore»;
b) il terzo periodo e' soppresso;
c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito
dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione
sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti ((
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) )),
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche
all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di
osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato
accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.».
6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le
seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla
medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono
inserite le seguenti: «, anche sensibili».
(( 6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti:
«alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per
irreperibilita',». ))
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,
ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche
relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie
informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica.»;
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei
confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale
resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.».
9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo
grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio
di cassazione».
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali":
"Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le
regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e
i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione
del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e
19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.".
Si riporta il testo degli articoli 13 e 38 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. (Casellario dell'assistenza)
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le
informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei
dati e delle informazioni del Casellario avviene nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione
stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole: "il 1° luglio
di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del
relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno
successivo";
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni e integrazioni.";
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10-bis. Ai
fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al
precedente comma 8, che non comunicano integralmente
all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle
prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso."
"Art. 38. (Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle
imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo
36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione
prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
del modello previsto per la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' IVA.»;
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo'
essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile.
All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita' delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti
dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio
di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si
applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero
si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
13-bis. Nell' articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'
articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente
articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per
cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all' articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell' articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono
altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita',
predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All' articolo 3-bis del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica.».
13-septies. All' articolo 2, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la
seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito».".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici":
"Art. 5. (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
con cui viene rafforzato il sistema dei controlli
dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi
cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti
pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati
delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE,
attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti
erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'attuazione di politiche
sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a
determinare le modalita' attuative di tale
riassegnazione.".
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali" (G. U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).".
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali":
"Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell' ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le
regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e
i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione
del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e
19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.".
Si riporta il testo dell'articolo 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro":
"Art. 56. (Istituzione di una Commissione parlamentare
di controllo)
1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale e' esercitato da una Commissione parlamentare,
composta da nove senatori e nove deputati nominati in
rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi
parlamentari dai Presidenti delle due Camere.
2. La Commissione vigila:
a) sull'efficienza del servizio in relazione alle
esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e
sull'utilizzo dei fondi disponibili;
b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui
risultati di gestione in relazione alle esigenze
dell'utenza;
c) sull'operativita' delle leggi in materia
previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di
sviluppo dell'economia nazionale.
3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di
cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti
anche al fine di correlare l'attivita' gestionale degli
enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi
legislativi.
4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla
Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6
giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti
di previdenza.
5. La Commissione e' costituita entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.".
Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, lettera
h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia", come modificato dalla presente legge::
"Art. 7. (Semplificazione fiscale)
1. (Omissis).
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
da a) a g) (Omissis).
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle
risorse disponibili in base alla legislazione vigente,
apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di
cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le
Autorita' amministrative indipendenti per acquisire, in via
telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli
20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche
sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi
detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il
contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive
nonche' per accertare il diritto e la misura delle
prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al
reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che
rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La
mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita'
contabile;".
Si riporta il testo degli articoli 20 e 22 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali":
"Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresi' a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente."
"Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 12, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20. (Disposizioni in materia contributiva)
Da 1 a 11. Omissis.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza
sociale mette a disposizione dei Comuni modalita'
telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative
alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione
residente per irreperibilita', ai decessi e alle variazioni
di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due
giorni dalla data dell'evento.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica":
"Art. 4. (Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei
pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di
enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il
Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su
carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera
sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con propri
provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di
pagamento e le modalita' con cui i soggetti pubblici
distributori di carte elettroniche istituzionali possono
avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio,
selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del
livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da
parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto
distributore delle carte, che intendono offrire ai propri
utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nel 20 per cento delle commissioni di
interscambio conseguite dal gestore del servizio per
pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte
il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalita' di certificazione degli
avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio
e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte
elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e
lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con
la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4-bis. Per le amministrazioni di cui all' articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni
di cui all' articolo 383 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui
all' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31
dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze
fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni
centrali dello Stato sono imputate alla competenza del
bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine
di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali
dell'esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed
accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante
utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi,
sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli
di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne
viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui
si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati
nell'elenco previsto dall' articolo 26, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con
l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative
tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e
gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle
competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le
procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi,
e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria
statale all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale
dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione
con le medesime modalita' dei titoli originari. Le
procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare di cui all' articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni
di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del
Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni
struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere
sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al
personale, entro i cui limiti le medesime strutture
periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei citati
limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi
sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva
integrativa.
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica
di quanto previsto dall' articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze
accessorie spettanti al personale scolastico e' effettuato
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2002 ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle
competenze fisse, fatta eccezione per il personale
supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui
competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all' articolo
2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci
delle scuole.
4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, all'inizio di ogni anno
viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una
dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti
concernenti le competenze accessorie dovute al personale di
cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni
programmano le conseguenti attivita'. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti
limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi
sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva
integrativa.
4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere
disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni
introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente
articolo.
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da
4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all' articolo
55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la
dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate
le disposizioni di cui all' articolo 42.".
Si riporta il testo degli articoli 13 e 16 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia
di finanza pubblica", come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. (Norme di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2,
della L. 9 marzo 1989, n. 88 , si interpretano nel senso
che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
gia' conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le
fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di
carattere organizzativo e funzionale anche relative alla
tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da
parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del
recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non
oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n.
93 (28), si interpreta nel senso che la salvaguardia degli
effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti
adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9
dicembre 1987, n. 495 (29), resta delimitata a quelli
adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni."
"Art. 16. (Disposizioni varie in materia previdenziale)
Da 1 a 5. (Omissis).
6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle
prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del
termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla
domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli
atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del
procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti,
qualita' e stati soggettivi, gia' in possesso della
pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche
amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui
la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed
altri oneri accessori decorrono dalla data del suo
perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente
attraverso idonei strumenti di pubblicita' l'elenco
completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
della domanda.Le domande, gli atti e ogni altra
documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del
presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo
dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le
medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei
procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli
intermediari abilitati alla trasmissione della
documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti
di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal
citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di
documenti in originale resta in capo ai beneficiari della
prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.
L'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in
detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro
del maggior danno subito dal titolare della prestazione per
la diminuzione del valore del suo credito.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria", come
modificato dalla presente legge:
"Art.10. (Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in
materia di invalidita' civile e certificazione di
regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti
comunitari)
Da 1 a 5. Omissis.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da
parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento
reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
La notifica va effettuata presso le sedi provinciali
dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
presente comma l'I.N.P.S. con esclusione del giudizio di
cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da
propri dipendenti.