Art. 17 
 
 
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE ((  e
        di documentazione amministrativa per gli immigrati )) 
 
  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) la richiesta riguardi  uno  straniero  gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente; 
  b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente   sia   stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro.». 
  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale (( di cui agli articoli 38
e 38-bis del regolamento di cui al )) decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo  24,  comma
3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per  periodi  di  lavoro
successivi  ed  e'  rilasciata  a  ciascuno  di  essi,  ancorche'  il
lavoratore, a partire  dal  secondo  rapporto  di  lavoro,  si  trovi
legittimamente  presente  nel   territorio   nazionale   in   ragione
dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro  stagionale.
In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo  di  rientro
nello Stato di provenienza per il  rilascio  di  ulteriore  visto  da
parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per  lavoro
stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei  limiti  temporali
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3,  del  testo  unico,
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  «La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.». 
  (( 4-bis. All'articolo 3, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  la
condizione dello straniero» sono soppresse. 
  4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e  successive
modificazioni, le parole: «, fatte salve le  disposizioni  del  testo
unico o del presente regolamento  che  prevedono  l'esibizione  o  la
produzione di specifici documenti» sono soppresse. 
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter  acquistano
efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. 
  4-quinquies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono  individuate  le
modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso sul territorio nazionale, dei dati  anagrafici  e  di  stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste  di
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di  soggiorno  per  motivi  di
studio  nonche'  le  misure   idonee   a   garantire   la   celerita'
nell'acquisizione della documentazione. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, comma  2,  del
          decreto-legge 10 ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          recante  "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   lavori
          socialmente utili, di interventi a sostegno del  reddito  e
          nel settore previdenziale": 
              "Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento) 
              1. 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il
          datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati
          anagrafici  inerenti  al  lavoratore  puo'   integrare   la
          comunicazione entro il terzo  giorno  successivo  a  quello
          dell'instaurazione del rapporto di  lavoro,  purche'  dalla
          comunicazione    preventiva    risultino     in     maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
              7. 
              8. 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli  anni
          1996, 1997 e 1998. Al  relativo  onere,  comprensivo  delle
          spese di missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi
          livello coinvolto nell'attivita' formativa  si  provvede  a
          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma 13,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici  giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori   da
          avviare si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio  con
          precedenza per coloro che  risultino  gia'  inseriti  nelle
          graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio
          1987, n. 56 . 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56 , l'incidenza, sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , intese a semplificare e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capi III e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n.  346  .  Il  relativo  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, su proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e, per la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del 1994 ,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto rimane  sospesa  l'efficacia  delle  norme
          recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del 1994
          e del D.P.R. n. 487 del 1994 , capo IV e l'allegata tabella
          dei criteri per la formazione delle graduatorie. 
              14. 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  5-bis  e  24  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  "Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 5-bis. (Permesso di soggiorno) 
              1. Possono soggiornare nel territorio dello  Stato  gli
          stranieri entrati regolarmente ai  sensi  dell'articolo  4,
          che siano muniti di carta di soggiorno  o  di  permesso  di
          soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del
          presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b). 
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un  corso  per  studio   o   per   formazione   debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
              d). 
              e)   superiore   alle    necessita'    specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di venti giorni di  cui  al  precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso." 
              "Art. 24. (Lavoro stagionale) 
              1.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia, o le  associazioni  di
          categoria per  conto  dei  loro  associati,  che  intendano
          instaurare in Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a
          carattere stagionale con uno  straniero  devono  presentare
          richiesta   nominativa    allo    sportello    unico    per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai   sensi
          dell'articolo 22. Nei casi  in  cui  il  datore  di  lavoro
          italiano  o  straniero  regolarmente  soggiornante   o   le
          associazioni  di  categoria  non  abbiano  una   conoscenza
          diretta dello straniero, la richiesta, redatta  secondo  le
          modalita'   previste   dall'articolo   22,   deve    essere
          immediatamente   comunicata   al   centro   per   l'impiego
          competente, che  verifica  nel  termine  di  cinque  giorni
          l'eventuale  disponibilita'  di   lavoratori   italiani   o
          comunitari a ricoprire  l'impiego  stagionale  offerto.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3. 
              2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia
          comunque  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto  di
          precedenza   maturato,   decorsi   dieci    giorni    dalla
          comunicazione di cui al comma 1 e non  oltre  venti  giorni
          dalla data di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di
          lavoro. 
              2-bis. Qualora lo sportello unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrano  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
              a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato
          l'anno precedente a prestare lavoro  stagionale  presso  lo
          stesso datore di lavoro richiedente; 
              b) il lavoratore stagionale  nell'anno  precedente  sia
          stato regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia
          rispettato  le  condizioni   indicate   nel   permesso   di
          soggiorno. 
              3. L'autorizzazione al lavoro stagionale  ha  validita'
          da  venti  giorni  ad  un  massimo   di   nove   mesi,   in
          corrispondenza   della   durata   del   lavoro   stagionale
          richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
          di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso  diversi
          datori di lavoro. 
              3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al
          comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro. 
              4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le
          condizioni  indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e   sia
          rientrato nello Stato  di  provenienza  alla  scadenza  del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno successivo  per  ragioni  di  lavoro  stagionale,
          rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non  abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo', inoltre, convertire  il  permesso  di  soggiorno  per
          lavoro stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
          ne verifichino le condizioni. 
              5.  Le  commissioni  regionali   tripartite,   di   cui
          all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo   23
          dicembre  1997,  n.   469,   possono   stipulare   con   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello regionale dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro,
          con le regioni e con gli enti locali, apposite  convenzioni
          dirette a favorire l'accesso dei  lavoratori  stranieri  ai
          posti  di  lavoro  stagionale.   Le   convenzioni   possono
          individuare il trattamento economico e normativo,  comunque
          non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
          le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro  della
          manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
          per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi  e  le
          misure complementari relative all'accoglienza. 
              6. Il datore di lavoro che occupa alle sue  dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12". 
              Si riporta il testo degli  articoli  38  e  38-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, recante "Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma  6,  del  D.Lgs.  25  luglio
          1998, n. 286", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 38. (Accesso al lavoro stagionale). 
              1.  Il  nullaosta  al  lavoro  stagionale,  anche   con
          riferimento all'accorpamento di gruppi di  lavori  di  piu'
          breve periodo da svolgere presso diversi datori di  lavoro,
          ha validita' da 20  giorni  ad  un  massimo  di  nove  mesi
          decorrenti dalla data di sottoscrizione  del  contratto  di
          soggiorno.  Il  nullaosta  e'  rilasciato  dallo  Sportello
          unico, per la durata corrispondente  a  quella  del  lavoro
          stagionale richiesto, non oltre 20  giorni  dalla  data  di
          ricevimento delle richieste di  assunzione  del  datore  di
          lavoro, con le modalita' definite dagli articoli  30-bis  e
          31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede  la
          richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,  e  nel
          rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
          stranieri, di cui  all'articolo  24,  comma  4,  del  testo
          unico. 
              1-bis. In caso di richiesta numerica,  redatta  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico
          procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per
          via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel
          termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilita' di
          lavoratori   nazionali,   comunitari   o    extracomunitari
          regolarmente  iscritti  nelle  liste  di  collocamento   o,
          comunque, censiti come disoccupati in cerca di  occupazione
          a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma  2  e
          30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della meta'. 
              1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal
          Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta
          di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10  giorni
          senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo
          Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura. 
              2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori  stranieri
          che hanno fatto rientro nello  Stato  di  provenienza  alla
          scadenza  del  permesso  di  soggiorno  rilasciato   l'anno
          precedente  per  lavoro   stagionale   hanno   diritto   di
          precedenza presso lo stesso datore di lavoro o  nell'ambito
          delle  medesime   richieste   cumulative,   nonche'   nelle
          richieste  senza  indicazione   nominativa,   rispetto   ai
          lavoratori  stranieri  che  non  si  trovano  nelle  stesse
          condizioni. 
              3.  Per  le  attivita'  stagionali,  le  richieste   di
          autorizzazione al lavoro possono  essere  presentate  anche
          dalle  associazioni  di  categoria  per  conto   dei   loro
          associati. 
              4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori
          di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero  per
          periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione,
          nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
          all'articolo 24, comma 3,  del  testo  unico,  deve  essere
          unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
          presentata contestualmente, ed e' rilasciata a ciascuno  di
          essi.  Sono  ammesse  ulteriori  autorizzazioni   anche   a
          richiesta di datori di lavoro diversi, purche'  nell'ambito
          del periodo massimo previsto. 
              5. Ai fini  della  verifica  della  corrispondenza  del
          trattamento  retributivo  ed  assicurativo   offerto   allo
          straniero con  quello  previsto  dai  contratti  collettivi
          nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
          convenzioni di cui all'articolo  24,  comma  5,  del  testo
          unico, eventualmente stipulate. 
              6. 
              7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
          Stato  di  provenienza  alla  scadenza  del   permesso   di
          soggiorno   rilasciato   l'anno   precedente   per   lavoro
          stagionale, i quali sono autorizzati a  tornare  in  Italia
          per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai  quali
          sia offerto un contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di  cui
          all'articolo  29,  possono  richiedere  alla  questura   il
          rilascio  del   permesso   di   soggiorno,   osservate   le
          disposizioni dell'articolo 9 del presente  regolamento.  Il
          permesso di soggiorno e' rilasciato entro 20  giorni  dalla
          presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le
          condizioni  previste  dal  testo  unico  e   dal   presente
          articolo." 
              "Art.  38-bis.   (Permesso   pluriennale   per   lavoro
          stagionale). 
              1. Il datore di lavoro dello  straniero  che  si  trova
          nelle condizioni di cui all'articolo 5,  comma  3-ter,  del
          testo unico, puo' richiedere il rilascio del  nullaosta  al
          lavoro pluriennale in favore del  medesimo  lavoratore.  Lo
          Sportello unico, accertati i requisiti di cui  al  medesimo
          articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui
          all'articolo 38. 
              2.   Il   nullaosta   triennale   e'   rilasciato   con
          l'indicazione del  periodo  di  validita',  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico. 
              3.  Sulla  base  del  nullaosta  triennale  al   lavoro
          stagionale,  i  visti  di  ingresso   per   le   annualita'
          successive  alla   prima   sono   concessi   dall'autorita'
          consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
          soggiorno per lavoro stagionale,  trasmessa  al  lavoratore
          interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresi', a
          trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8
          giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale,  il
          lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico  per
          sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo
          le  disposizioni  dell'articolo   35.   La   richiesta   di
          assunzione, per le annualita' successive alla  prima,  puo'
          essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso  dal
          datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale  al
          lavoro stagionale. 
              4. Il rilascio dei nullaosta  pluriennali  avviene  nei
          limiti delle quote di ingresso  per  lavoro  stagionale.  I
          nullaosta  pluriennali  e  la  rispettiva  loro  estensione
          temporale   annuale   sono   considerati   in    sede    di
          determinazione dei flussi relativi agli anni  successivi  a
          quello di rilascio.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. (Soggetti) 
              1. (Omissis). 
              2. I cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
          regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare  le
          dichiarazioni sostitutive di cui  agli  articoli  46  e  47
          limitatamente agli stati,  alle  qualita'  personali  e  ai
          fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti
          pubblici italiani.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, recante "Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma  6,  del  D.Lgs.  25  luglio
          1998, n. 286", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Rapporti con la pubblica amministrazione) 
              1. I cittadini stranieri regolarmente  soggiornanti  in
          Italia possono utilizzare le dichiarazioni  sostitutive  di
          cui  all'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  limitatamente  agli
          stati,  fatti  e   qualita'   personali   certificabili   o
          attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici  o   privati
          italiani.".