Art. 18 
 
 
Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                            obbligatorio 
 
  1.  All'articolo  9-bis,  comma  2,  terzo  periodo,  ((   del   ))
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le  parole:  «Nel  settore
turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi». 
  (( 1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e'  inserito  il
seguente: 
  «2-ter. In caso di assunzione contestuale  di  due  o  piu'  operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di  lavoro,
l'obbligo  di  cui  al  comma  2   e'   assolto   mediante   un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di  lavoro  e  dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della  prestazione,  le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale». )) 
  2. (( All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata  al  centro  per
l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di
lavoro». )) 
  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
  (( a) al comma 1, le parole: «al competente  servizio  provinciale»
sono sostituite dalle  seguenti:  «al  servizio  provinciale  per  il
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede
legale dell'impresa »; 
  b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  caso
di  unita'  produttive  ubicate  in  piu'  province,  l'ufficio   del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede
legale dell'impresa  provvede  ad  istruire  la  pratica  e  provvede
d'ufficio alla comunicazione dovuta ai  servizi  provinciali  per  il
collocamento competenti sui territori dove  sono  ubicate  le  unita'
produttive dell'impresa procedente»; 
  c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al  servizio  provinciale
competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio  provinciale
per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la
sede legale dell'impresa ». )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge 1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          recante  "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   lavori
          socialmente utili, di interventi a sostegno del  reddito  e
          nel settore previdenziale", come modificato dalla  presente
          legge, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento) 
              1. 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il
          datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati
          anagrafici  inerenti  al  lavoratore  puo'   integrare   la
          comunicazione entro il terzo  giorno  successivo  a  quello
          dell'instaurazione del rapporto di  lavoro,  purche'  dalla
          comunicazione    preventiva    risultino     in     maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'
          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo
          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto
          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'
          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e
          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro
          presunte e l'inquadramento contrattuale. 
              3 
              4. 
              5. 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
              7. 
              8. 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli  anni
          1996, 1997 e 1998. Al  relativo  onere,  comprensivo  delle
          spese di missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi
          livello coinvolto nell'attivita' formativa  si  provvede  a
          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma 13,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici  giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori   da
          avviare si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio  con
          precedenza per coloro che  risultino  gia'  inseriti  nelle
          graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio
          1987, n. 56 . 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56 , l'incidenza, sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , intese a semplificare e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capi III e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n.  346  .  Il  relativo  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, su proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e, per la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del 1994 ,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto rimane  sospesa  l'efficacia  delle  norme
          recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del 1994
          e del D.P.R. n. 487 del 1994 , capo IV e l'allegata tabella
          dei criteri per la formazione delle graduatorie. 
              14. 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  3,  del
          decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  recante
          "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Esclusioni e discipline specifiche) 
              Da 1 a 2. (Omissis). 
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   La
          comunicazione dell'assunzione  deve  essere  effettuata  al
          centro  per   l'impiego   entro   il   giorno   antecedente
          l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti  sono
          esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  ottobre  2000,  n.  333,
          recante "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo  1999,
          n.  68,  recante  norme  per  il  diritto  al  lavoro   dei
          disabili", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. (Sospensione degli obblighi) 
              1.  Ai  fini  della   fruizione   dell'istituto   della
          sospensione   dagli   obblighi   di   assunzione   di   cui
          all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999,
          il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione
          al  servizio  provinciale  per   il   collocamento   mirato
          competente sul territorio dove  si  trova  la  sede  legale
          dell'impresa  ovvero  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali in caso di unita' produttive  ubicate  in
          piu'  province,  corredata  da  documentazione   idonea   a
          dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al
          citato  comma  5,  allegando  il   relativo   provvedimento
          amministrativo che riconosce tale condizione.  In  caso  di
          unita' produttive ubicate in piu' province,  l'ufficio  del
          collocamento mirato competente sul territorio dove si trova
          la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica
          e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta  ai  servizi
          provinciali per il collocamento  competenti  sui  territori
          dove  sono  ubicate  le  unita'   produttive   dell'impresa
          procedente. 
              2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata
          dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
          n. 68 del 1999, e  cessa  contestualmente  al  termine  del
          trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro  60
          giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma  1
          presenta la  richiesta  di  avviamento  dei  lavoratori  da
          assumere ai sensi dell'articolo 9, comma  1,  della  citata
          legge n. 68 del 1999. 
              3. In  attesa  dell'emanazione  del  provvedimento  che
          ammette  l'impresa  ad   uno   dei   trattamenti   di   cui
          all'articolo 3, comma 5, della legge n.  68  del  1999,  il
          datore di lavoro interessato presenta domanda  al  servizio
          provinciale  per  il  collocamento  mirato  competente  sul
          territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ovvero
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ai  fini
          della  concessione  della  sospensione   temporanea   degli
          obblighi. Il servizio  ovvero  il  Ministero,  valutata  la
          situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione  con
          provvedimento  di  autorizzazione  per   un   periodo   non
          superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. 
              4.  La   sospensione   degli   obblighi   occupazionali
          riconosciuta ai sensi del presente articolo puo' riguardare
          anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma  2,  della
          legge n. 68 del 1999.".