Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento
obbligatorio
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, (( del ))
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore
turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».
(( 1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il
seguente:
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro,
l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale». ))
2. (( All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per
l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di
lavoro». ))
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale»
sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede
legale dell'impresa »;
b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede
legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede
d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il
collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita'
produttive dell'impresa procedente»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale
competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale
per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la
sede legale dell'impresa ». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale", come modificato dalla presente
legge, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento)
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il
datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati
anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la
comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla
comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 .
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56 , l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346 . Il relativo decreto del Presidente della
Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994 , anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994 , capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES", come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Esclusioni e discipline specifiche)
Da 1 a 2. (Omissis).
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al
centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333,
recante "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999,
n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili", come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Sospensione degli obblighi)
1. Ai fini della fruizione dell'istituto della
sospensione dagli obblighi di assunzione di cui
all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999,
il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione
al servizio provinciale per il collocamento mirato
competente sul territorio dove si trova la sede legale
dell'impresa ovvero al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate in
piu' province, corredata da documentazione idonea a
dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al
citato comma 5, allegando il relativo provvedimento
amministrativo che riconosce tale condizione. In caso di
unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova
la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica
e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi
provinciali per il collocamento competenti sui territori
dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa
procedente.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata
dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del
trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60
giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1
presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da
assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata
legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che
ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il
datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio
provinciale per il collocamento mirato competente sul
territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ovvero
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini
della concessione della sospensione temporanea degli
obblighi. Il servizio ovvero il Ministero, valutata la
situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione con
provvedimento di autorizzazione per un periodo non
superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali
riconosciuta ai sensi del presente articolo puo' riguardare
anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della
legge n. 68 del 1999.".