Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il primo periodo, (( e' inserito il seguente )): «Ai fini
del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato
di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione
si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2
diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 39. (Adempimenti di natura formale nella gestione
dei rapporti di lavoro)
Da 1 a 6. (Omissis).
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che
determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali
o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500
a 3000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di
omessa registrazione si riferisce alle scritture
complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione di infedele
registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di
cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la
sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione
per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente."