Art. 19 
 
 
        Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 
 
  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il primo periodo, (( e' inserito il seguente )):  «Ai  fini
del primo periodo, la nozione di omessa  registrazione  si  riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun  singolo  dato
di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione
si riferisce alle scritturazioni dei dati di  cui  ai  commi  1  e  2
diverse  rispetto  alla  qualita'  o  quantita'   della   prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  39,  comma  7,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 39. (Adempimenti di natura formale nella gestione
          dei rapporti di lavoro) 
              Da 1 a 6. (Omissis). 
              7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
          o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che
          determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali
          o  fiscali   e'   punita   con   la   sanzione   pecuniaria
          amministrativa da 150 a 1500 euro e  se  la  violazione  si
          riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da  500
          a 3000 euro. Ai fini  del  primo  periodo,  la  nozione  di
          omessa   registrazione   si   riferisce   alle    scritture
          complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
          manchi  la  registrazione  e   la   nozione   di   infedele
          registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati  di
          cui ai commi  1  e  2  diverse  rispetto  alla  qualita'  o
          quantita' della prestazione lavorativa effettivamente  resa
          o  alle  somme  effettivamente   erogate.   La   violazione
          dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita  con  la  sanzione
          pecuniaria  amministrativa  da  100  a  600  euro,  se   la
          violazione si riferisce  a  piu'  di  dieci  lavoratori  la
          sanzione va da 150 a 1500 euro.  La  mancata  conservazione
          per il termine previsto dal decreto di cui al  comma  4  e'
          punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da  100  a
          600 euro. Alla contestazione delle sanzioni  amministrative
          di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
          che  effettuano  accertamenti  in  materia  di   lavoro   e
          previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
          e' la Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente
          competente."