Art. 11 
  
  
           Modifiche in materia di sanzioni amministrative 
  
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  L'omessa,
incompleta  o  infedele  comunicazione  delle  minusvalenze  e  delle
differenze negative di ammontare  superiore  a  50.000  euro  di  cui
all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
nonche' delle  minusvalenze  di  ammontare  complessivo  superiore  a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di  partecipazioni  che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1  del
decreto-legge   24   settembre   2002   n.   209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle  minusvalenze  la  cui
comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di  500
euro ed un massimo di 50000 euro.». 
  2.  All'articolo  5-quinquies,  comma  3,  del   decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, (( il terzo )) periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002  n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
265, il terzo periodo e' soppresso. 
  (( 3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole:  «dalla  lettera  a)
del» sono sostituite dalla seguente: «dal» )). 
  4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi  doganali,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
e' sostituito dal seguente: «(( Art. 303 )) (Differenze rispetto alla
dichiarazione di merci destinate  alla  importazione  definitiva,  al
deposito o alla  spedizione  ad  altra  dogana.).  -  1.  Qualora  le
dichiarazioni relative alla qualita', alla  quantita'  ed  al  valore
delle merci destinate alla importazione  definitiva,  al  deposito  o
alla spedizione  ad  altra  dogana  con  bolletta  di  cauzione,  non
corrispondano all'accertamento,  il  dichiarante  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che  l'inesatta
indicazione del valore non abbia comportato la  rideterminazione  dei
diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al
seguente comma 3. 
  2. (( La disposizione di cui al comma 1 non si applica: )) 
    a) quando nei casi previsti dall'articolo (( 4, comma 2,  lettera
e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 )),  pur  essendo
errata  la  denominazione  della  tariffa,  e'  stata  indicata   con
precisione la denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo  da
rendere possibile l'applicazione dei diritti; 
    b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di
accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci
di una medesima voce, e  l'ammontare  dei  diritti  di  confine,  che
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e'  uguale  a  quello  dei
diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; 
    c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita'  o  nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna  qualita'  delle
merci dichiarate. 
  3.  Se  i  diritti  di  confine  complessivamente  dovuti   secondo
l'accertamento  sono  maggiori  di  quelli  calcolati  in  base  alla
dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,
la sanzione amministrativa, qualora il  fatto  non  costituisca  piu'
grave reato, e' applicata come segue: 
    a) (( per i diritti )) fino a 500 euro  si  applica  la  sanzione
amministrativa da 103 a 500 euro; 
    b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si  applica  la  sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; 
    c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica  la  sanzione
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; 
    d) per i diritti da  2.000,1  a  3.999,99  euro,  si  applica  la
sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; 
    e) (( per i diritti pari o superiori a 4.000 euro )), si  applica
la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei
diritti.». 
  5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50, comma 1, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da (( 500 )) euro a ((  3.000
)) euro.»; 
    b) all'articolo 59, comma 5, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da (( 500 )) euro a ((  3.000
)) euro.». 
  6.  All'articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006  n.  262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,
dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Indipendentemente
dall'applicazione  delle  pene  previste  per   le   violazioni   che
costituiscono reato, la omessa, incompleta  o  tardiva  presentazione
dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,
ovvero la dichiarazione di valori difformi da  quelli  accertati,  e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo  50,  comma
1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.». 
  7. Per le unita' immobiliari per le quali e'  stata  attribuita  la
rendita  presunta  ai  sensi  del  comma  10  dell'articolo  19   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come  integrato  dall'articolo  2
comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  i  soggetti
obbligati  devono  provvedere  alla  presentazione  degli   atti   di
aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2  comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10.  In  caso  di
mancata presentazione entro tale termine  si  applicano  le  sanzioni
amministrative di cui all'articolo 2 comma 12 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23. 
  8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2. Il sequestro e' eseguito nel limite: 
    a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma
1 qualora l'eccedenza non sia superiore a (( 10.000 )) euro; 
    b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in  tutti  gli  altri
casi. 
    2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce  con  preferenza
su ogni altro credito  il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie.»; 
    b) all'articolo 7: 
    1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
    «1. Il soggetto cui  e'  stata  contestata  una  violazione  puo'
chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: 
    a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di
cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e'  superiore  a
(( 10.000 )) euro; 
    b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i (( 40.000  ))
euro. 
      1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque,  inferiore  a
200 euro. 
      1-ter. Il pagamento puo' essere  effettuato  all'Agenzia  delle
dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita'  di  cui  al
comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste  di  pagamento
in misura ridotta ricevute dalla Guardia di  finanza,  con  eventuale
prova  dell'avvenuto  pagamento,  sono  trasmesse  all'Agenzia  delle
dogane.»; 
      2) al comma 5, lettera  a),  le  parole:  «250.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»; 
      3) al comma 5, lettera b), le  parole:  «trecentosessantacinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
    c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di
cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui  riceve
i verbali di contestazione.»; 
    d) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: 
    a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si  tenta
di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di  cui  all'articolo
3, se tale valore non e' superiore a (( 10.000 )) euro; 
    b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che
si tenta di trasferire in  eccedenza  rispetto  alla  soglia  di  cui
all'articolo 3 se tale valore e' superiore a (( 10.000 )) euro.»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «in  quanto  compatibili»  sono
soppresse. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
          legislativo n. 471 del 1997, come modificato  dal  presente
          articolo: 
              "Art. 11.  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto) 
              1. Sono punite con la sanzione amministrativa  da  lire
          cinquecentomila  a  lire  quattro   milioni   le   seguenti
          violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non  costituisca  infrazione  piu'  gravemente
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              3. 
              4.  L'omessa  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire
          un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta
          alla meta' in caso di presentazione nel termine  di  trenta
          giorni dalla richiesta inviata  dagli  uffici  abilitati  a
          riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione  non
          si applica se i dati mancanti o inesatti vengono  integrati
          o corretti anche a seguito di richiesta. 
              4-bis. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da lire due  milioni  a  lire  otto
          milioni. 
              6. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n.  427,  si  applica  la  sanzione  da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5-quinquies  del
          citato decreto-legge n. 203 del 2005, come  modificato  dal
          presente articolo: 
              "Art. 5-quinquies. (Indeducibilita' di minusvalenze  su
          dividendi non tassati) 
              1. All'articolo 109 del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti  i
          seguenti: 
              «3-bis.   Le   minusvalenze   realizzate    ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
              3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione   dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis». 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  alle
          minusvalenze  e  alle  differenze  negative  realizzate   a
          decorrere dal 1° gennaio 2006. 
              3. Relativamente alle minusvalenze  e  alle  differenze
          negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000
          euro, derivanti da operazioni  su  azioni  o  altri  titoli
          negoziati, anche a seguito di piu' operazioni,  in  mercati
          regolamentati italiani o esteri e  realizzate  a  decorrere
          dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni  del
          decreto  legislativo  12  dicembre   2003,   n.   344,   il
          contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le
          notizie necessari  al  fine  di  consentire  l'accertamento
          della   conformita'   delle   relative   operazioni    alle
          disposizioni   dell'articolo   37-bis   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti i dati e le notizie oggetto delle  comunicazioni,
          nonche' le procedure e i termini delle stesse. 
              4. Ai fini del versamento degli acconti  delle  imposte
          sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
          produttive relativi al periodo di imposta che ha  inizio  a
          decorre dal 1° gennaio 2006,  gli  acconti  sono  calcolati
          assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si
          sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni  del
          presente articolo.". 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  1,  del
          citato decreto-legge n. 209 del 2002, 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              4.  Relativamente  alle   minusvalenze   di   ammontare
          complessivo superiore a cinque milioni di  euro,  derivanti
          da   cessioni   di   partecipazioni    che    costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
          piu'  atti  di  disposizione,  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  il  contribuente  comunica  all'Agenzia
          delle entrate i dati e le  notizie  necessari  al  fine  di
          consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
          di cessione con le disposizioni  dell'articolo  37-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e  le
          notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e  i
          termini della  stessa.  In  attuazione  delle  disposizioni
          previste  dal  presente  comma,  l'Agenzia  delle   entrate
          procede a nuovi accertamenti dai  quali  derivano  maggiori
          entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
          e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.  Al  fine
          di  assicurare  l'efficace   realizzazione   dell'attivita'
          prevista ai sensi  del  presente  comma  e  di  evitare  un
          pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
          attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
          del 9 maggio 2002, ai dipendenti  pubblici  ai  quali  sono
          state  attribuite,  anteriormente   alla   predetta   data,
          qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure  di
          riqualificazione espletate in  diretta  applicazione  delle
          disposizioni   dichiarate   illegittime   dalla    predetta
          sentenza,  continua  ad  essere   corrisposto,   a   titolo
          individuale ed in via provvisoria, sino  ad  una  specifica
          disciplina  contrattuale,  il  trattamento   economico   in
          godimento e gli stessi continuano ad esplicare le  relative
          funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2  della
          legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo
          52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per  le
          esigenze di qualificazione  del  personale  anche  a  tempo
          determinato delle pubbliche  amministrazioni.  All'articolo
          12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  l'ultimo
          periodo e' soppresso. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13,  del  citato
          decreto legislativo n. 471 del 1997,  come  modificato  dal
          presente articolo: 
              "Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti) 
              1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per  i  versamenti  effettuati
          con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
          di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal  comma
          1 dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un  importo  pari
          ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.  Identica
          sanzione si applica nei casi di liquidazione della  maggior
          imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
              3. Le sanzioni previste nel presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.". 
              Si riporta il testo degli articoli 50 e 59, del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995,  come  modificati  dal
          presente articolo: 
              "Art. 50. (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti) 
              1.  Indipendentemente  dall'applicazione   delle   pene
          previste per le violazioni che costituiscono reato, per  le
          infrazioni  alla  disciplina  delle  accise  stabilita  dal
          presente testo unico e dalle relative norme di  esecuzione,
          comprese la irregolare  tenuta  della  contabilita'  o  dei
          registri prescritti e la  omessa  o  tardiva  presentazione
          delle dichiarazioni e denunce  prescritte,  si  applica  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro da 500 euro a 3.000 euro. 
              2. La tenuta  della  contabilita'  e  dei  registri  si
          considera irregolare quando viene accertata una  differenza
          tra le giacenze reali e le risultanze  contabili  superiore
          ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli  impianti
          di  distribuzione  stradale  di  carburanti  si   considera
          irregolare la tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico
          quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
          annuo consentito per i singoli  carburanti,  riferito  alle
          erogazioni  effettuate  nel  periodo  preso  a  base  della
          verifica;  per  i  depositi  commerciali  di   gasolio   si
          considera irregolare la tenuta del  registro  di  carico  e
          scarico quando la differenza supera il 3  per  mille  delle
          quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso  a
          base della verifica. 
              3. La sanzione di cui al comma 1  si  applica  anche  a
          chiunque esercita le attivita' senza la prescritta  licenza
          fiscale, ovvero ostacola, in qualunque  modo,  ai  militari
          della    Guardia    di    finanza    ed    ai    funzionari
          dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della  speciale
          tessera di riconoscimento,  l'accesso  nei  locali  in  cui
          vengono  trasformati,  lavorati,  impiegati   o   custoditi
          prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo  che  il
          fatto costituisca reato. 
              4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad  accisa  dopo
          la revoca della licenza di cui  all'art.  5,  comma  2,  e'
          considerata,  agli  effetti  sanzionatori,   tentativo   di
          sottrarre  al  pagamento   dell'imposta   il   quantitativo
          estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati." 
              "Art. 59. (Sanzioni) 
              1.  Indipendentemente  dall'applicazione   delle   pene
          previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e'
          tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258  euro,
          i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che: 
              a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia
          elettrica  senza  essere   provvisti   della   licenza   di
          esercizio; 
              b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo
          i congegni  applicati  o  fatti  applicare  dal  competente
          Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i  contrassegni,
          bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi  i  casi
          di assoluta necessita'; 
              c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le
          dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma
          2,  non  tengono  o   tengono   in   modo   irregolare   le
          registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7,  ovvero  non
          presentano i registri, i documenti e le  bollette  a  norma
          dell'articolo 58, commi 3 e 4 
              d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le
          denunce di cui all'articolo 53, comma 4; 
              e) negano o in qualsiasi  modo  ostacolano  l'immediato
          ingresso  ai  funzionari  dell'amministrazione  finanziaria
          addetti al servizio nelle officine o  nei  locali  annessi,
          ovvero impediscono ad essi l'esercizio  delle  attribuzioni
          previste dall'art. 58. 
              2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente
          che altera il funzionamento  dei  congegni  o  manomette  i
          suggelli  applicati  dai  funzionari   dell'amministrazione
          finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53
          per misurazione, per  riscontro  o  per  sicurezza,  ovvero
          destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti  ad
          imposta. 
              3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi
          sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo,  l'energia
          elettrica al regolare accertamento dell'imposta. 
              4. Per ogni bolletta rilasciata agli  utenti,  portante
          una  liquidazione  di  imposta  non  dovuta  o  in   misura
          superiore a quella effettivamente  dovuta,  si  applica  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente  riscossa,
          con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele. 
              5. Per ogni altra  violazione  delle  disposizioni  del
          presente titolo e delle relative norme di applicazione,  si
          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1   del   citato
          decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dal presente
          articolo: 
              "Art.  1.  (Accertamento,  contrasto  all'evasione   ed
          all'elusione      fiscale,      nonche'       potenziamento
          dell'Amministrazione economico-finanziaria) 
              1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia  delle
          dogane, da  adottarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
          tempi e modalita' per la  presentazione  esclusivamente  in
          forma telematica: 
              a) dei dati relativi alle contabilita' degli operatori,
          qualificati   come   depositari   autorizzati,    operatori
          professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi
          commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori dei
          prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande  alcoliche
          e degli oli lubrificanti e  bitumi  di  petrolio,  a  norma
          degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e  62  del  testo  unico
          delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
          n. 504; 
              b) del documento di  accompagnamento  previsto  per  la
          circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
          ed alle altre  imposizioni  indirette  previste  dal  testo
          unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; 
              c) delle dichiarazioni di consumo per il gas  metano  e
          l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del  testo
          unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504. 
              1-bis. Indipendentemente dall'applicazione  delle  pene
          previste per le  violazioni  che  costituiscono  reato,  la
          omessa, incompleta o tardiva presentazione  dei  dati,  dei
          documenti e delle dichiarazioni di cui al comma  1,  ovvero
          la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
          punita con la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          50, comma 1, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19,  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 19. (Aggiornamento del catasto) 
              1. A decorrere  dalla  data  del  1°  gennaio  2011  e'
          attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata»,  costituita  e
          gestita dall'Agenzia del territorio secondo quanto disposto
          dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, attivando le idonee  forme  di  collaborazione  con  i
          comuni in coerenza con gli  articoli  2  e  3  del  proprio
          statuto. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai  fini
          fiscali,  lo  stato  di  integrazione  delle  banche   dati
          disponibili presso l'Agenzia  del  territorio  per  ciascun
          immobile, individuandone il soggetto  titolare  di  diritti
          reali. 
              2.   L'accesso   gratuito   all'Anagrafe    Immobiliare
          Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di  un  sistema
          di regole tecnico-giuridiche  emanate  entro  e  non  oltre
          sessanta giorni dal termine di cui al comma  1  con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,
          previa intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. 
              2-bis. I decreti di cui al comma  2  devono  assicurare
          comunque   ai   comuni   la   piena    accessibilita'    ed
          interoperabilita'  applicativa  delle   banche   dati   con
          l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati  catastali,
          anche  al  fine  di   contribuire   al   miglioramento   ed
          aggiornamento  della  qualita'   dei   dati,   secondo   le
          specifiche tecniche e le modalita' operative stabilite  con
          i medesimi decreti. 
              3. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del  Ministro   dell'Economia   e   delle   Finanze   viene
          disciplinata l'introduzione  della  attestazione  integrata
          ipotecario-catastale,   prevedendone   le   modalita'    di
          erogazione,   gli   effetti,   nonche'    la    progressiva
          implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il
          predetto decreto sono, inoltre, fissati  i  diritti  dovuti
          per il rilascio della predetta attestazione. 
              4. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  66  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  e  successive
          modificazioni,  la  consultazione  delle  banche  dati  del
          catasto terreni,  censuaria  e  cartografica,  del  catasto
          edilizio urbano,  nonche'  dei  dati  di  superficie  delle
          unita' immobiliari  urbane  a  destinazione  ordinaria,  e'
          garantita,  a  titolo  gratuito,  ai  Comuni  su  tutto  il
          territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome
          di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema  telematico,  il
          Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti
          dall'Agenzia del territorio. 
              5.  Nella  fase  di  prima  attuazione,  al   fine   di
          accelerare il  processo  di  aggiornamento  e  allineamento
          delle banche dati catastali, le funzioni catastali connesse
          all'accettazione  e  alla  registrazione  degli   atti   di
          aggiornamento sono svolte dai  Comuni  e  dall'Agenzia  del
          territorio   sulla   base   di   un   sistema   di   regole
          tecnico-giuridiche uniformi, e in attuazione  dei  principi
          di flessibilita', gradualita', adeguatezza,  stabilito  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
          previa  intesa  presso  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.  Le
          suddette regole tecnico-giuridiche  costituiscono  principi
          fondamentali dell'ordinamento  e  si  applicano  anche  nei
          territori  delle  Regioni  a  statuto  speciale.  Ove   non
          esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle  predette
          funzioni sono esercitate dall'Agenzia del territorio, sulla
          base del principio di sussidiarieta'. 
              5-bis.  Per  assicurare   l'unitarieta'   del   sistema
          informativo  catastale  nazionale  e  in   attuazione   dei
          principi di accessibilita' ed interoperabilita' applicativa
          delle banche dati,  i  comuni  utilizzano  le  applicazioni
          informatiche  e  i  sistemi   di   interscambio   messi   a
          disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine  di
          contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le
          specifiche tecniche ed operative formalizzate con  apposito
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali. 
              5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali e' costituito, senza oneri per la finanza  pubblica,
          un  organo  paritetico  di  indirizzo  sulle  modalita'  di
          attuazione e la qualita' dei servizi assicurati dai  comuni
          e  dall'Agenzia  del  territorio  nello  svolgimento  delle
          funzioni di cui al presente articolo.  L'organo  paritetico
          riferisce con cadenza semestrale al Ministro  dell'economia
          e delle finanze che puo' proporre al Consiglio dei Ministri
          modifiche  normative  e  di  sviluppo   del   processo   di
          decentramento. 
              6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte
          dall'Agenzia del territorio le funzioni in materia di: 
              a) individuazione di metodologie  per  l'esecuzione  di
          rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di
          mappe e cartografie catastali; 
              b)  controllo   della   qualita'   delle   informazioni
          catastali e dei processi di aggiornamento degli atti; 
              c) gestione unitaria e certificata della base dei  dati
          catastali e dei flussi di aggiornamento delle  informazioni
          di cui alla lettera b),  anche  trasmessi  con  il  Modello
          unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento
          operativo per la loro utilizzazione ai  fini  istituzionali
          attraverso  il  sistema   pubblico   di   connettivita'   e
          garantendo  l'accesso  ai   dati   a   tutti   i   soggetti
          interessati; 
              d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di
          riferimento per il Modello unico  digitale  per  l'edilizia
          sulla  base  di  regole  tecniche  uniformi  stabilite  con
          provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali; 
              e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
              f)  vigilanza  e  controllo  sullo  svolgimento   delle
          funzioni di cui al comma 5, nonche' poteri di  applicazione
          delle relative sanzioni determinate con decreto  di  natura
          regolamentare del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze,
          emanato previa intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. 
              7. L'Agenzia del  territorio,  entro  il  30  settembre
          2010, conclude le operazioni previste dal  secondo  periodo
          dell'articolo 2, comma  36,  del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 
              8. Entro il 31 dicembre  2010  i  titolari  di  diritti
          reali  sugli  immobili  che  non  risultano  dichiarati  in
          Catasto  individuati  secondo  le  procedure  previste  dal
          predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge  n.
          262  del  2006,  con  riferimento  alle  pubblicazioni   in
          Gazzetta Ufficiale effettuate dalla  data  del  1°  gennaio
          2007  alla  data  del  31  dicembre  2009,  sono  tenuti  a
          procedere  alla  presentazione,  ai  fini  fiscali,   della
          relativa   dichiarazione   di   aggiornamento    catastale.
          L'Agenzia    del    territorio,    successivamente     alla
          registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende
          disponibili ai Comuni le  dichiarazioni  di  accatastamento
          per  i  controlli  di   conformita'   urbanistico-edilizia,
          attraverso il Portale per i Comuni. 
              9. Entro il medesimo termine del  31  dicembre  2010  i
          titolari  di  diritti  reali  sugli  immobili  oggetto   di
          interventi edilizi che abbiano determinato  una  variazione
          di consistenza ovvero di  destinazione  non  dichiarata  in
          Catasto, sono tenuti a  procedere  alla  presentazione,  ai
          fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento
          catastale. Restano salve le procedure  previste  dal  comma
          336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
          nonche' le  attivita'  da  svolgere  in  surroga  da  parte
          dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali  per  i
          quali siano venuti meno i requisiti per  il  riconoscimento
          della ruralita'  ai  fini  fiscali,  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma  36,  del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  nonche'  quelle  di  accertamento
          relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati
          o loro porzioni, in corso di costruzione o  di  definizione
          che siano divenuti abitabili o servibili all'uso  cui  sono
          destinati. 
              10. Se i titolari di diritti reali sugli  immobili  non
          provvedono  a  presentare  ai  sensi   del   comma   8   le
          dichiarazioni di aggiornamento catastale entro  il  termine
          del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle  more
          dell'iscrizione in catasto  attraverso  la  predisposizione
          delle  dichiarazioni  redatte  in  conformita'  al  decreto
          ministeriale   19   aprile   1994,    n.    701,    procede
          all'attribuzione, con oneri a  carico  dell'interessato  da
          determinare  con  apposito  provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia  del  territorio,  da  emanare  entro  il   31
          dicembre  2010,  di  una  rendita  presunta,  da  iscrivere
          transitoriamente  in  catasto,  anche  sulla   base   degli
          elementi tecnici forniti dai Comuni.  Per  tali  operazioni
          l'Agenzia   del   territorio   puo'   stipulare    apposite
          convenzioni  con  gli   Organismi   rappresentativi   delle
          categorie professionali. 
              11. Se i titolari di diritti reali sugli  immobili  non
          provvedono  a  presentare  ai  sensi   del   comma   9   le
          dichiarazioni di aggiornamento catastale entro  il  termine
          del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio procede agli
          accertamenti di competenza anche con la collaborazione  dei
          Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del  territorio  puo'
          stipulare   apposite   convenzioni   con   gli    Organismi
          rappresentativi delle categorie professionali. 
              12. A decorrere dal  1°  gennaio  2011,  l'Agenzia  del
          territorio, sulla base di  nuove  informazioni  connesse  a
          verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento  e  da
          sopralluogo   sul   terreno,   provvede   ad   avviare   un
          monitoraggio  costante  del  territorio,  individuando,  in
          collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati  che  non
          risultano dichiarati al Catasto. In  tal  caso  si  rendono
          applicabili le disposizioni di cui al  citato  articolo  2,
          comma 36, del decreto-legge n.  262  del  2006.  Qualora  i
          titolari di diritti reali sugli  immobili  individuati  non
          ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo
          2,   comma   36,   l'Agenzia   del    territorio    procede
          all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del  comma
          10. Restano salve  le  procedure  previste  dal  comma  336
          dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.
          Restano altresi' fermi i poteri di controllo dei comuni  in
          materia  urbanistico-edilizia  e   l'applicabilita'   delle
          relative sanzioni. 
              13. Gli Uffici  dell'Agenzia  del  territorio,  per  lo
          svolgimento   delle    attivita'    istruttorie    connesse
          all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni
          e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              . (Omissis)". 
              Si riporta il testo del comma  5-bis  dell'articolo  2,
          del ciatto decreto-legge n. 225 del 2010: 
              "Art. 2 (Proroghe onerose di termini) 
              (Omissis). 
              5-bis.  Il  termine  del  31  dicembre  2010   previsto
          dall'articolo 19, commi 8, 9 e  10,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  differito  al  30  aprile
          2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle
          operazioni  di   attribuzione   della   rendita   presunta,
          l'Agenzia del territorio notifica gli atti di  attribuzione
          della  predetta  rendita   mediante   affissione   all'albo
          pretorio  dei  comuni  dove  sono  ubicati  gli   immobili.
          Dell'avvenuta affissione e' data notizia con comunicato  da
          pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  nel  sito  internet
          dell'Agenzia del  territorio,  nonche'  presso  gli  uffici
          provinciali ed i  comuni  interessati.  Trascorsi  sessanta
          giorni dalla data di  pubblicazione  del  comunicato  nella
          Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione
          del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale
          competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita
          catastale presunta e quella successivamente dichiarata come
          rendita  proposta  o  attribuita  come  rendita   catastale
          definitiva  producono  effetti  fiscali  fin   dalla   loro
          iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio  2007,
          salva la prova contraria volta a  dimostrare,  in  sede  di
          autotutela, una diversa decorrenza. I tributi,  erariali  e
          locali, commisurati alla base  imponibile  determinata  con
          riferimento   alla   rendita   catastale   presunta,   sono
          corrisposti a titolo di  acconto  e  salvo  conguaglio.  Le
          procedure  previste  per   l'attribuzione   della   rendita
          presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in
          catasto, individuati ai sensi dell' articolo 19,  comma  7,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  a  far
          data dal 2 maggio 2011. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 2,  del
          citato decreto legislativo n. 23 del 2011: 
              "Art.  2.  (Devoluzione  ai  comuni  della   fiscalita'
          immobiliare) 
              (Omissis). 
              12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi  minimo
          e  massimo  della  sanzione  amministrativa  prevista   per
          l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
          dell'Agenzia  del  territorio  degli   immobili   e   delle
          variazioni di consistenza o di  destinazione  dei  medesimi
          previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  sono
          quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle  sanzioni
          irrogate a decorrere dalla predetta  data  e'  devoluto  al
          comune ove e' ubicato l'immobile interessato.". 
              Si riporta il testo degli articoli 6,  7,  8  e  9  del
          decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (Modifiche  ed
          integrazioni  alla  normativa  in  materia   valutaria   in
          attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005),  cosi'  come
          modificati dal presente articolo: 
              "Art. 6. (Sequestro) 
              1. In caso di violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 3, il denaro contante  trasferito  o  che  si
          tenta di trasferire, di importo pari o superiore  a  10.000
          euro, e' sequestrato  dall'Agenzia  delle  dogane  o  dalla
          Guardia di finanza, con priorita' per  banconote  e  monete
          aventi corso legale e, nei casi di mancanza  o  incapienza,
          per strumenti negoziabili al portatore di facile  e  pronto
          realizzo. 
              2. Il sequestro e' eseguito nel limite: 
              a) del 30 per cento dell'importo  eccedente  quello  di
          cui al comma 1 qualora  l'eccedenza  non  sia  superiore  a
          10.000 euro; 
              b) del 50 per cento dell'importo  eccedente,  in  tutti
          gli altri casi. 
              2-bis. Il denaro contante  sequestrato  garantisce  con
          preferenza  su  ogni  altro  credito  il  pagamento   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie. 
              3. Il limite di cui al comma 2 non opera se: 
              a) l'oggetto del sequestro e' indivisibile; 
              b) l'autore dei fatti accertati non e' conosciuto; 
              c) per  la  natura  e  l'entita'  del  denaro  contante
          trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore
          in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto  del
          sequestro medesimo. 
              4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del  comma  3,
          qualora l'autore dei fatti  venga  ad  essere  identificato
          ovvero quando sia determinato il valore in euro del  denaro
          sequestrato, le somme  eccedenti  il  limite  indicato  nel
          comma 2 sono restituite agli aventi diritto. 
              5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre
          opposizione al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          entro dieci giorni dalla data di esecuzione del  sequestro.
          Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   decide
          sull'opposizione  con  ordinanza  motivata  entro  sessanta
          giorni dalla data di  ricevimento  dell'opposizione  e  del
          relativo atto di contestazione. 
              6.   L'interessato   puo'   ottenere   dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze la  restituzione  del  denaro
          contante sequestrato, previo deposito presso  la  Tesoreria
          provinciale dello  Stato  di  una  cauzione  ovvero  previa
          costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa  o
          rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  abilitati   al
          rilascio  di  garanzie   nei   confronti   della   pubblica
          amministrazione. A garanzia del  pagamento  della  sanzione
          amministrativa pecuniaria, la cauzione  o  la  fideiussione
          devono essere di importo pari all'ammontare  massimo  della
          sanzione, comprensivo delle spese. 
              7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente
          articolo affluisce al fondo di cui all'articolo  61,  comma
          23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              8. Alla conclusione del procedimento  sanzionatorio  il
          denaro contante sequestrato, nella misura  in  cui  non  e'
          servito per  il  pagamento  delle  sanzioni  applicate,  e'
          restituito agli aventi  diritto  che  ne  facciano  istanza
          entro cinque anni dalla data del sequestro." 
              "Art. 7. (Adempimenti oblatori) 
              1. Il soggetto cui e' stata contestata  una  violazione
          puo' chiederne l'estinzione  effettuando  un  pagamento  in
          misura ridotta: 
              a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la
          soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non  dichiarata
          non e' superiore a 10.000 euro; 
              b) pari al 15 per cento se  l'eccedenza  non  supera  i
          40.000 euro. 
              1-bis. La  somma  pagata  non  puo'  essere,  comunque,
          inferiore a 200 euro. 
              1-ter. Il pagamento puo' essere effettuato  all'Agenzia
          delle dogane o alla Guardia di  finanza  al  momento  della
          contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze
          con le modalita' di cui al  comma  4,  entro  dieci  giorni
          dalla stessa. Le richieste di pagamento in  misura  ridotta
          ricevute dalla Guardia  di  finanza,  con  eventuale  prova
          dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse  all'Agenzia  delle
          dogane. 
              2. L'Agenzia delle  dogane  e  la  Guardia  di  finanza
          inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme
          alla copia dell'atto  di  contestazione,  la  richiesta  di
          effettuare il pagamento in misura ridotta  o,  in  caso  di
          pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento. 
              3. Il pagamento in misura ridotta estingue  l'illecito.
          Nel  caso  di  pagamento  contestuale  non  si  procede  al
          sequestro. Qualora il pagamento avvenga  nei  dieci  giorni
          dalla contestazione, il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze dispone la  restituzione  delle  somme  sequestrate
          entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della    prova
          dell'avvenuto pagamento. 
              4. Le modalita' di versamento delle  somme  di  cui  al
          comma  1  sono  determinate  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Guardia  di
          finanza  e  l'Agenzia  delle  dogane,  da  adottarsi  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si
          applicano le modalita' vigenti. 
              5. E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora: 
              a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di
          cui all'articolo 3 superi 40.000 euro; 
              b) il soggetto cui e' stata contestata la violazione si
          sia gia' avvalso della stessa facolta' oblatoria,  relativa
          alla violazione di cui  all'articolo  3,  nei  cinque  anni
          antecedenti  la  ricezione   dell'atto   di   contestazione
          concernente l'illecito per cui si procede. 
              6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non
          e' valida,  ancorche'  il  pagamento  sia  stato  accettato
          dall'autorita' che ha effettuato la contestazione. Le somme
          incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e  in  caso
          di irrogazione della sanzione sono  imputate  a  titolo  di
          sanzione." 
              "Art. 8. (Istruttoria e  provvedimento  di  irrogazione
          delle sanzioni) 
              1.  Chi  non  si   avvale   della   facolta'   prevista
          dall'articolo  7  puo'  presentare  scritti   difensivi   e
          documenti  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'   chiedere   di   essere   sentito   dalla   stessa
          Amministrazione, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
          data di ricezione dell'atto di contestazione. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il
          parere della commissione di cui all'articolo 1 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  114,
          determina con decreto  motivato  la  somma  dovuta  per  la
          violazione e ne ingiunge il pagamento. 
              3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   nel   termine
          perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i
          verbali di contestazione. 
              4.   L'Amministrazione   ha   facolta'   di    chiedere
          valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono
          provvedere  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento
          della richiesta. 
              5. In caso di richiesta  di  audizione,  ai  sensi  del
          comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di
          cui al comma 4, il termine di cui al comma 3  e'  prorogato
          di sessanta giorni. 
              6.  La  mancata  emanazione  del  decreto  nel  termine
          indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione
          al  pagamento  delle  somme  dovute   per   le   violazioni
          contestate. 
              7. Contro il decreto puo' essere  proposta  opposizione
          ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              8. Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di
          titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689." 
              "Art. 9. (Sanzioni) 
              1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
          3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria,  con
          un minimo di 300 euro: 
              a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che
          si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di
          cui all'articolo 3, se  tale  valore  non  e'  superiore  a
          10.000 euro; 
              b) dal 30  per  cento  al  50  per  cento  dell'importo
          trasferito o  che  si  tenta  di  trasferire  in  eccedenza
          rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se  tale  valore
          e' superiore a 10.000 euro. 
              2.   Ai   fini   dell'applicazione    delle    sanzioni
          amministrative di cui al comma 1, si  applicano  l'articolo
          23, commi 1 e 3, l'articolo  23-bis  e  l'articolo  24  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.
          148.".