Art. 14
Autonomia finanziaria dei porti
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e'
inserito il seguente:
« (( Art. 18-bis )) (Autonomia finanziaria delle autorita' portuali
e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine
di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi
piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il
potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e
nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di
adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1
per cento dell'imposta sul valore aggiunto (( dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto )), nel limite di 70 milioni di euro
annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il
Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare ((
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci
introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto,
nonche' )) la quota da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla
realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del
presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della
quota (( dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite )) e
ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita'
perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi
piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al
comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a
forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a
medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Riferimenti normativi
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della
legislazione in materia portuale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' il seguente:
«13. (omissis)
12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di
concessione e in gestione commissariale governativa sono
autorizzate a contrarre ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , lo stanziamento che
in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e' iscritto allo
specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti
contributi per capitale ed interessi e' rideterminato in
lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per
l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887. I mutui di cui al presente comma possono essere
utilizzati anche per la realizzazione di investimenti
ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e
di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di
corrispondenza.».