Art. 15
Disposizioni finanziarie in materia
di infrastrutturazione portuale
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la disposizione
di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo
2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di
gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predetta
fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle
finalita' stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con
priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) (( nonche' per
gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di
container, anche sulla base degli accordi di programma gia'
sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia'
avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure
autorizzative )), secondo le modalita' e procedure di cui
all'articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies, del predetto
decreto-legge n. 225 del 2010. (( Eventuali risorse disponibili una
volta soddisfatte le priorita' di cui alla citata lettera a) del
comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010,
dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo
dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di
programma gia' sottoscritti, e comunque al perfezionamento degli
interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate
le procedure di autorizzazione. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 2, commi 2-novies, 2-decies e
2-undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e' il seguente:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini)
(Omissis)
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono
revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle
Autorita' portuali per la realizzazione di opere
infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato
pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori
entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede alla ricognizione dei
finanziamenti revocati e all'individuazione della quota,
per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che
deve essere destinata alle seguenti finalita':
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita'
portuali che hanno attivato investimenti con contratti gia'
sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del
30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i
cui porti sono interessati da prevalente attivita' di
transhipment al fine di garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 5, comma 7-duodecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilita' residuali alle Autorita'
portuali che presentano progetti cantierabili.
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si
provvede altresi' all'individuazione delle somme che devono
essere versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno
2011, dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca dei
finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al
comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si
provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati
ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorita'
portuali, secondo criteri di priorita' individuati nei
medesimi decreti, per progetti cantierabili,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso
di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni
dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il
finanziamento si intende revocato ed e' riassegnato ad
altri interventi con le medesime modalita' dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi
finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di
mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i
decreti di cui al comma 2-decies e' disposta la cessione
della parte di finanziamento ancora disponibile presso il
soggetto finanziatore ad altra Autorita' portuale, fermo
restando che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante,
fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo
dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento
erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non
deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'art. 4
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi
8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui
al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o
assegnati alle Autorita' portuali per il finanziamento di
opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in
siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art.
1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(Omissis)».