Art. 16
Disposizioni urgenti per la continuita'
dei servizi di trasporto
1. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione
governativa navigazione laghi sono attribuite, per l'anno 2012,
risorse pari a euro 6.000.000,00. Le maggiori risorse di cui al
presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di
esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E'
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614.
2. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, e' autorizzata,
per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00.
3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012, per
l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a
Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro
5.000.000,00.
4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il
trasferimento della proprieta' sociale dello Stato delle Ferrovie
della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi
Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e
Puglia, nonche' per garantire il raggiungimento di obiettivi di
efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione
che entro (( novanta )) giorni dalla data di entrata in vigore ((
della legge di conversione del presente decreto )) siano sottoscritti
con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro
il 31 dicembre 2012. (( A seguito del trasferimento della proprieta'
sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per
la regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui al primo
periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100
milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di
cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del
piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3
agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati
di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e
creditoria delle societa' trasferite.
4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' per l'acquisto di unita' navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
lagunare, lacuale e fluviale». ))
5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma
22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione
delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle
societa' partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di
consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra
l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprieta',
gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela
dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto regionale
ferroviario (( e delle societa' capogruppo )). Nei successivi 60
giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei
crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo
accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse
regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata
massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare gli interventi
necessari al perseguimento delle finalita' sopra indicate e
all'equilibrio economico delle suddette societa', nonche' le
necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o
potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro.
6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed
al fine di garantire la continuita' dell'erogazione dei servizi di
trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e
con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio
regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare
lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico
gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale,
coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo
4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,
garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione
del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.
(( 6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.
6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle
societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano
di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al
medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto
all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto
piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento
dello stesso.
6-quater. Per le attivita' di cui ai commi da 5 a 6-ter, il
Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone i
compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))
7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio di trasporto
secondo le modalita' di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche
concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione regionale
esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi
pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita'
istituzionali delle stesse societa'. I relativi debiti insoluti
producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti
salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse
inferiori.
8. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un tavolo tecnico, (( senza nuovi o maggiori oneri )) per
la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la
disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la
stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione
dei piani di cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal
Presidente della Regione.
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su
ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa
approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania puo'
utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni
di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato
verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui
all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del
piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno,
per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in
cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle misure di cui
all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
l'incremento nelle misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il
Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle
condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.
10. I termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle
societa' di cui al comma 5 sono differiti al sessantesimo giorno
successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5.
(( 10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del
progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31,
gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo
le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla
relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista
dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
18 luglio 1957, n.614 (Sistemazione dei servizi pubblici di
linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como):
«4. Gli utili di gestione risultanti dal conto
economico sono versati allo stato di previsione
dell'entrata dello Stato.».
- La delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011
(Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza
strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale
per il Sud. (Deliberazione n. 62/2011), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione
tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e
l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio
modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi
offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un
fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di
veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi
nella misura massima del 75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai
servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su
linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonche' per
l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico
locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e
fluviale;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale
o ad alimentazione non convenzionale.
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico
locale per garantire collegamenti con isole minori con le
quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a)
e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
del fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 22, del
decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali)
(Omissis)
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto legge 13
agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):
«Art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dall'Unione europea)
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di
concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,
verificano la realizzabilita' di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di seguito "servizi pubblici locali",
liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,
in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunita'.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente
adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria
compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla
liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici
per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera
gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.
3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 nel caso
di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore
economico del servizio e' pari o superiore alla somma
complessiva di 200.000 euro annui e' trasmessa per un
parere obbligatorio all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni,
sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in
merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti
all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici
locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di
cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici
sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita'
idonee.
4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di
cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di
cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti
locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo
della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla
trasmissione del parere all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la
produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo
le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi
derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita'
di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad
un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici
locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'art.
9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali,
qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da
quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono
soggetti alla disciplina prevista dall'art. 8, commi 2-bis
e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della
verifica di cui al comma 1, intende procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento
della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore
di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicita', imparzialita', trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le
medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono
partecipare alle procedure competitive ad evidenza
pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti
previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure
competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di
servizi pubblici locali a condizione che documentino la
possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento
di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto
concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o
la lettera di invito relative alle procedure di cui ai
commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali non duplicabili a costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio
possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle
caratteristiche e al valore del servizio e che la
definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu'
ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali
economie di scala e di gamma;
b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie di gestione con riferimento all'intera
durata programmata dell'affidamento, e prevede altresi',
tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura
delle anzidette economie e la loro destinazione alla
riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al
finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi
di efficientamento relativi al personale;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la
durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli
investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei
capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni
caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore
al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
o di collaborazione tra soggetti che possiedono
singolarmente i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi
della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata
analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero
degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia
effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante
e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione
ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di
garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio;
g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti
ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di
strumenti di tutela dell'occupazione.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e
11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo
stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere
conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento,
e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera
di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma
su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si
verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione
del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11
e 12 se il valore economico del servizio oggetto
dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva
di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore
di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire
l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e'
fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo
servizio e del relativo affidamento.
14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie
dirette della gestione di servizi pubblici locali sono
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le
modalita' definite, con il concerto del Ministro per gli
Affari Regionali, in sede di attuazione dell'art. 18, comma
2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da
parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui
capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di
stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di
servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni
e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
limitatamente alla gestione del servizio per il quale le
societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo art.
sono state specificamente costituite, si applica se la
scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad
oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall'art. 32, comma 3, numeri 2) e 3), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma
2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi
pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, e' fatto divieto di procedere al
reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il
presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti
i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e'
partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del
rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale,
alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli
articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli
altri organismi che espletano funzioni di stazione
appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di
servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi
inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei
medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in
cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell'incarico inerente la
gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate
nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita
dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei
confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il
quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma,
nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo
attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli
enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione
del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di
societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di
amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli
enti locali che detengono quote di partecipazione al
capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per
l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
devono aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non
possono essere nominati componenti della commissione di
gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di
gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di
gara le cause di astensione previste dall'art. 51 del
codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti
ne' amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da
conferire successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti,
la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico
locale o in caso di sua cessazione anticipata, il
precedente gestore cede al gestore subentrante i beni
strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non
duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la
prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i
beni di cui al comma 29 non sono stati interamente
ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al
precedente gestore un importo pari al valore contabile
originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di
settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' restano salvi
eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando
o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
successivo affidamento del servizio pubblico locale a
seguito della scadenza o della cessazione anticipata della
gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma
32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime
transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui
valore economico sia superiore alla somma di cui al comma
13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma,
nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi
di cui alle successive lettere da b) a d) cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione
puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house
risultante dalla integrazione operativa di preesistenti
gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia,
tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dell'art. 3-bis. La soppressione delle preesistenti
gestioni e la costituzione dell'unica societa' in house
devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre
2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere
indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di
performance (reddittivita', qualita', efficienza). La
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione
e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di
servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte
dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante
dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui
alla presente lettera non si applica ai processi di
aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale
che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza
pubblica;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto,
al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2013;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di
azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella
sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso
procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
privato presso investitori qualificati e operatori
industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o
del 31 dicembre 2015.
32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta
che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini
stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di
inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine
perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente
detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita'
previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed
al fine di non pregiudicare la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici
locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed
in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico
locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di
servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino
al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di
liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato
alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto
previsto nel presente articolo.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del
comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi del comma 12 e alle societa' a
partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo
anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva
ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio
o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero,
purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma
13.
33-bis. Al fine di assicurare il progressivo
miglioramento della qualita' di gestione dei servizi
pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative
delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a
rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita'
del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello
degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31
marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e
l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche
tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in
termini di aree, popolazioni e caratteristiche del
territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la
piena attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
34. Le disposizioni contenute nel presente art. si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono
sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente
art. il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto
previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione
di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33,
il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23
agosto 2004, n. 239, nonche' la gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E'
escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del
presente art. quanto disposto dall'art. 2, comma 42, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con
riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono
fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni
di validita', gli affidamenti e i contratti di servizio
gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'art. 5
del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita'
all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
34-bis. Abrogato.
34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'art.
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'
all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di
affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su
infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti
compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione
europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai
relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei
connessi collaudi, anche di esercizio.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate all'entrata in vigore del presente decreto.
35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure di
cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei di cui all'art. 3-bis dagli enti di
governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del
medesimo articolo.».
- Si riportano i testi degli articoli 2502-bis, 2503 e
1284 del codice civile:
«2502-bis. (Deposito e iscrizione della decisione di
fusione)
La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione
nel registro delle imprese, insieme con i documenti
indicati nell'art. 2501-septies. Si applica l'art. 2436.
La decisione di fusione delle societa' previste nei
capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-septies; il deposito va
effettuato a norma dell'art. 2436 se la societa' risultante
dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V,
VI, VII.».
«2503.(Opposizione dei creditori)
La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta
giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art.
2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle
societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione
prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo
che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta,
per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da
un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la
propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art.
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
«1284. (Saggio degli interessi)
Il saggio degli interessi legali e' determinato in
misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro
del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si
riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato
di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso
di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo [c.c. 1224,
1652, 1714, 1720, 1866, 1950].
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura [c.c. 1825].
Gli interessi superiori alla misura legale [c.c. 1350,
n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti
sono dovuti nella misura legale [c.c. 983, 1005, 1009,
1010, 1018, 1039]».
- La delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1/2009
(Aggiornamento della dotazione del fondo aree
sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi
strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di
servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione
n. 1/2009), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
giugno 2009, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 86, della
legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2. (Disposizioni diverse)
(Omissis)
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n.299, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 161, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art.161. (Oggetto e disciplina comune applicabile)
1. Il presente capo regola la progettazione,
l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto
dall'art. 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private di
preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del
programma di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto
sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le
opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il preminente interesse nazionale. Per tali opere le
regioni o province autonome partecipano, con le modalita'
indicate nelle stesse intese, alle attivita' di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in
accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.».