Art. 17
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici
non di linea
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario)
(omissis)
3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed
allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31
dicembre 2012, urgenti disposizioni attuative, tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi
e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non
rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti
gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e
di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da
parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
(omissis)».