Art. 16 
 
 
            Riduzione della spesa degli enti territoriali 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli
enti territoriali concorrono, anche mediante  riduzione  delle  spese
per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento   della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
  2. ((Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni  a
statuto ordinario sono  rideterminati  in  modo  tale  da  assicurare
l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1.000  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto  anche  delle  analisi
della  spesa  effettuate  dal  commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso  di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  comunque
emanato  entro  il  15  ottobre  2012,  ripartendo  la  riduzione  in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo  dovute  dallo  Stato  alle
regioni a  statuto  ordinario,  incluse  le  risorse  destinate  alla
programmazione regionale del Fondo per le  aree  sottoutilizzate,  ed
escluse quelle  destinate  al  finanziamento  corrente  del  Servizio
sanitario nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli  importi
stabiliti ai sensi del primo, del secondo e  del  terzo  periodo.  La
predetta  riduzione  e'  effettuata  prioritariamente  sulle  risorse
diverse da quelle destinate alla programmazione regionale  del  Fondo
per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle  predette
risorse le regioni sono tenute a  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato le somme residue.)) 
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5  maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano un concorso  alla  finanza  pubblica  per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno  2012,  1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e ((1.500 milioni di euro per  l'anno
2014 e 1.575 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015)).  Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso complessivo di cui al  primo  periodo  del
presente comma e' annualmente accantonato, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso  di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
l'accantonamento   e'   effettuato,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto  di  stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure. 
  4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,
n 183, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis.  In  caso  di  mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il  31  luglio,  gli  obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e  Bolzano  sono  determinati  applicando  agli  obiettivi   definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
a) al comma 10 del presente articolo; 
b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
   201, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'articolo  1,
   comma  1,  della  legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   ((come
   rideterminato dall'articolo 35,  comma  4,  del  decreto-legge  24
   gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
   marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del  decreto-legge
   2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
   aprile 2012, n. 44;)) 
c) (((Soppressa);)) 
d) agli  ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle  autonomie
   speciali. 
  5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo  del  comma  12
dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati. 
  6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
((2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  2.100
milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015)).  Le  riduzioni  da
imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario  di  cui
all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94)), degli elementi
di  costo  nei  singoli  settori  merceologici,  dei  dati   raccolti
nell'ambito della procedura  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali,    sulla    base
dell'istruttoria condotta  dall'ANCI,  e  recepite  con  decreto  del
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato  entro  il  15
ottobre 2012, ripartendo  la  riduzione  in  proporzione  alle  spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle  entrate  provvede  al  recupero  delle
predette somme nei confronti  dei  comuni  interessati  all'atto  del
pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le  somme  recuperate  sono  versate   allo   Stato   contestualmente
all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme
da riversare  ai  comuni  a  titolo  di  imposta  municipale  propria
risultino incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
quarto periodo del presente comma, il versamento  al  bilancio  dello
Stato della  parte  non  recuperata  e'  effettuato  a  valere  sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia
delle  entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che  e'  reintegrata  con  i
successivi versamenti dell'imposta municipale  propria  spettante  ai
comuni. 
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  23  del
medesimo decreto legislativo n.  68  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
((1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  1.050
milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015)).  Le  riduzioni  da
imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo  conto  anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui  all'((articolo  2  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.  94)),
dalla Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e  recepite  con
decreto del Ministero dell'interno entro il  30  settembre  2012.  In
caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno  e'  comunque
emanato  entro  il  15  ottobre  2012,  ripartendo  le  riduzioni  in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla  base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle   entrate
provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei  confronti  delle
province interessate  a  valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del  relativo
gettito alle province medesime. Qualora le somme  da  riversare  alle
province  a  titolo  di  imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  risultino  incapienti  per
l'effettuazione del recupero di cui al quarto  periodo  del  presente
comma,  il  versamento  al  bilancio  dello  Stato  della  parte  non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
Bilancio» che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. 
  8. Fermi restando i vincoli assunzionali di  cui  all'articolo  76,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con  legge  n.  133  del
2008, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2012  d'intesa  con  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  sono  stabiliti  i   parametri   di   virtuosita'   per   la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti  locali,  tenendo
prioritariamente conto del  rapporto  tra  dipendenti  e  popolazione
residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale
in  servizio  presso  gli  enti,  considerando  anche  le  unita'  di
personale in servizio presso le  societa'  di  cui  all'articolo  76,
comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del  2008.  A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che  risultino
collocati ad un livello superiore del  20  per  cento  rispetto  alla
media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli  enti
che risultino collocati ad un livello  superiore  del  40  per  cento
rispetto alla media applicano le misure di gestione  delle  eventuali
situazioni di  soprannumero  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  e
seguenti. 
  9. Nelle more dell'attuazione delle  disposizioni  di  riduzione  e
razionalizzazione delle  Province  e'  fatto  comunque  divieto  alle
stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
  10. All'articolo 28-quater, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il  quarto  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o  l'ente
del  Servizio  sanitario  nazionale  non   versi   all'agente   della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
ne da' comunicazione ai  Ministeri  dell'interno  e  dell'economia  e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e'  recuperato
mediante  riduzione  delle  somme   dovute   dallo   Stato   all'ente
territoriale a qualsiasi  titolo,  incluse  le  quote  dei  fondi  di
riequilibrio o perequativi  e  le  quote  di  gettito  relative  alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui  il  recupero  non  sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla  base  del
ruolo emesso a carico del  titolare  del  credito,  alla  riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del  presente
decreto.». 
  11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento. 
  12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: 
  a) ai commi 1 e 2 le parole:  «30  giugno»  sono  sostituite  dalle
parole: «((20 settembre))»; 
  b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti  parole  «Entro  lo
stesso  termine  i  comuni  possono  variare  le  comunicazioni  gia'
trasmesse»; 
  ((b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «200 milioni»;)) 
  c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle
parole «((entro il 5 ottobre))». 
  ((12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a  statuto  ordinario,  alla
regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono  beneficiari  di
risorse erariali, e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un
importo complessivo di 800 milioni di euro in misura  pari  all'83,33
per cento degli  spazi  finanziari,  validi  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi  indicati
per ciascuna regione nella tabella allegata al presente  decreto.  Il
contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito.)) 
  ((12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione  nella  tabella
allegata al presente decreto possono essere modificati, a  invarianza
di contributo complessivo, mediante accordo da sancire,  entro  il  6
agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.)) 
  ((12-quater. La cessione  di  spazi  finanziari  di  cui  al  comma
12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni,  avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuna
regione vengono ripartiti  tra  i  comuni,  al  fine  di  favorire  i
pagamenti dei  residui  passivi  in  conto  capitale  in  favore  dei
creditori.)) 
  ((12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre  2012,
le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun comune beneficiario, gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.)) 
  ((12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri  derivanti  dai
commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro  per  l'anno  2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».)) 
  ((12))-septies((. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione
finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge,  l'anticipo
all'anno  2013  della  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  base
prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.)) 
  ((12))-octies((. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  attribuito  al
Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del  piano  di
rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario  straordinario  del
Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di  servizio  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
in data 5  dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma  tecnica,  per  i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri  del  piano  di
rientro.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  117   della
          Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 5. 
              Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione: 
              "119. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
          relativo all'anno 2013) 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti. 
              (Testo   applicabile   a    decorrere    dall'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2014) 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di  spesa,
          nel  rispetto  dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci,   e
          concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
          e   finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
          europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti". 
              Per  il  riferimento   al   testo   dell'art.   2   del
          decreto-legge n. 52 del 2012, vedasi nelle Note all'art. 1. 
              Per il riferimento al testo dell'art. 27 della legge n.
          42 del 2009, vedasi nelle Note all'art. 15. 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e 13  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale): 
              "Art.  2  Devoluzione  ai   comuni   della   fiscalita'
          immobiliare 
              1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e
          successive modificazioni, ed in  anticipazione  rispetto  a
          quanto previsto in base al disposto del seguente art. 7,  a
          decorrere  dall'anno  2011  sono  attribuiti   ai   comuni,
          relativamente agli immobili ubicati nel loro  territorio  e
          con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito  o
          quote del gettito derivante dai seguenti tributi: 
              a) imposta di registro ed imposta di bollo  sugli  atti
          indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131; 
              b)  imposte  ipotecaria  e  catastale,   salvo   quanto
          stabilito dal comma 5; 
              c)  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  in
          relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 
              d)  imposta  di  registro  ed  imposta  di  bollo   sui
          contratti di locazione relativi ad immobili; 
              e) tributi speciali catastali; 
              f) tasse ipotecarie; 
              g) cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3,  con
          riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi  del
          comma 8 del presente articolo. 
              2. Con riferimento ai tributi di cui alle  lettere  a),
          b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del  gettito  ivi
          prevista ha per oggetto una quota  pari  al  30  per  cento
          dello stesso. 
              3.   Per   realizzare   in    forma    progressiva    e
          territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
          fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e'  istituito
          un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del  Fondo
          e' stabilita in tre anni e, comunque,  fino  alla  data  di
          attivazione del fondo  perequativo  previsto  dall'art.  13
          della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo  e'  alimentato
          con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7. 
              4. Ai comuni e'  attribuita  una  compartecipazione  al
          gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   da   adottare
          d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi  dell'art.  3
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'  fissata
          la percentuale  della  predetta  compartecipazione  e  sono
          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          con particolare  riferimento  all'attribuzione  ai  singoli
          comuni del relativo gettito,  assumendo  a  riferimento  il
          territorio su cui si e' determinato il consumo che ha  dato
          luogo al prelievo. La percentuale  della  compartecipazione
          al gettito dell'imposta sul valore  aggiunto  prevista  dal
          presente comma  e'  fissata,  nel  rispetto  dei  saldi  di
          finanza pubblica, in  misura  finanziariamente  equivalente
          alla  compartecipazione  del  2  per   cento   al   gettito
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede  di
          prima applicazione, e in attesa  della  determinazione  del
          gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni
          comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene  sulla
          base del  gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per
          provincia,  suddiviso  per  il  numero  degli  abitanti  di
          ciascun comune. 
              5. Il gettito  delle  imposte  ipotecaria  e  catastale
          relative agli atti soggetti ad imposta sul valore  aggiunto
          resta attribuito allo Stato. 
              6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale  all'accisa
          sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1,  lettere
          a) e b),  del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
          n. 20, cessa di essere applicata nelle  regioni  a  statuto
          ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti
          territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare  la
          neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai  fini
          del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il
          31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative  del
          presente comma. 
              7.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art.  9  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
          al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
          al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune  ove
          sono ubicati  gli  immobili  oggetto  di  imposizione.  Nel
          riparto si tiene conto della determinazione dei  fabbisogni
          standard, ove effettuata,  nonche',  sino  al  2013,  anche
          della necessita' che una quota pari al 30 per  cento  della
          dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in  base
          al numero dei residenti. Ai fini della  determinazione  del
          Fondo sperimentale di cui al comma 3  non  si  tiene  conto
          delle  variazioni  di   gettito   prodotte   dall'esercizio
          dell'autonomia  tributaria.  Ai  fini  del   raggiungimento
          dell'accordo  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso   alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il  15
          ottobre. In caso di mancato accordo entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente, il decreto di cui  al  primo  periodo
          puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
          del presente provvedimento, il termine per l'accordo  scade
          il quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
          forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.
          14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122,  nonche'  per  i  comuni  il  cui  territorio
          coincide integralmente con quello di una o di  piu'  isole,
          sono,  in  ogni  caso,  stabilite  modalita'   di   riparto
          differenziate,   forfettizzate   e   semplificate,   idonee
          comunque ad assicurare che sia  ripartita,  in  favore  dei
          predetti enti, una quota non  inferiore  al  20  per  cento
          della dotazione del fondo al netto della quota del  30  per
          cento di cui al secondo periodo del presente comma. 
              8. La quota di gettito del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), devoluta ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011  e  al
          21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I  trasferimenti
          erariali   sono   ridotti,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, in misura corrispondente al  gettito  che
          confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
          comma 3, nonche'  al  gettito  devoluto  ai  comuni  ed  al
          gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
          e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
          e 2012, al fine di  garantire  il  rispetto  dei  saldi  di
          finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare  di
          risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta  quota
          di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g),  puo'
          essere  rideterminata  sulla  base  dei  dati   definitivi,
          tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica. La quota  di  gettito
          del tributo di cui al comma  1,  lettera  g),  puo'  essere
          successivamente  incrementata,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in misura  corrispondente
          alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
          di riduzione. 
              9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
          gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo  non
          determinano  la  modifica  delle  aliquote  e  delle  quote
          indicate nei commi 2,  4  e  8.  Le  aliquote  e  le  quote
          indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'art. 7, comma  2,
          possono essere modificate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
          finanza pubblica; in particolare,  dal  2014  la  quota  di
          gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), puo' essere incrementata sino alla  devoluzione
          della totalita' del gettito stesso, con la  contestuale  ed
          equivalente riduzione della quota di cui all'art. 7,  comma
          2, e, ove necessario, della quota di cui  al  comma  4  del
          presente articolo. 
              10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
          gestione  delle  entrate  comunali  e  di  incentivare   la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
              a) e'  assicurato  al  comune  interessato  il  maggior
          gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
          non dichiarati in catasto; 
              b) e' elevata al 50 per  cento  la  quota  dei  tributi
          statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1,  comma
          1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e
          successive modificazioni. La quota  del  50  per  cento  e'
          attribuita ai comuni in via provvisoria anche in  relazione
          alle somme riscosse a titolo non  definitivo.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
          le modalita' di recupero delle somme attribuite  ai  comuni
          in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque
          titolo; 
              c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie   locali,   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          tributaria relativi: 
              1) ai contratti di  locazione  nonche'  ad  ogni  altra
          informazione riguardante il possesso o la detenzione  degli
          immobili ubicati nel proprio territorio; 
              2)  alla  somministrazione  di  energia  elettrica,  di
          servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
          proprio territorio; 
              3) ai soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel
          proprio territorio; 
              4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
          di lavoro autonomo o di impresa; 
              d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
          cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
          limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
          domicilio fiscale nel comune, che  possa  essere  rilevante
          per  il  controllo  dell'evasione  erariale  o  di  tributi
          locali; 
              e)  il  sistema   informativo   della   fiscalita'   e'
          integrato, d'intesa  con  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani, con i dati relativi alla  fiscalita'  locale,  al
          fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni  ed  i
          servizi necessari per la gestione dei tributi di  cui  agli
          articoli 7 e 11 e per la formulazione delle  previsioni  di
          entrata. 
              11. Il sistema informativo  della  fiscalita'  assicura
          comunque l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo
          utilizzo degli immobili, con particolare  riferimento  alle
          risultanze catastali,  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti  di
          somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 
              12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi  minimo
          e  massimo  della  sanzione  amministrativa  prevista   per
          l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
          dell'Agenzia  del  territorio  degli   immobili   e   delle
          variazioni di consistenza o di  destinazione  dei  medesimi
          previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  sono
          quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle  sanzioni
          irrogate a decorrere dalla predetta  data  e'  devoluto  al
          comune ove e' ubicato l'immobile interessato." 
              "Art. 13 Fondo perequativo per comuni e province 
              1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e  delle
          province, successivo  alla  determinazione  dei  fabbisogni
          standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
          e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
          con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni  e
          degli stanziamenti per le province, a  titolo  di  concorso
          per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.  Previa
          intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale  e  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sono   stabilite,   salvaguardando    la
          neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato  e  in
          conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
          le modalita' di alimentazione e di riparto  del  fondo.  Il
          fondo perequativo a favore  dei  comuni  e'  alimentato  da
          quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1  e
          2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2.
          Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima  delle
          quali riguarda le  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  la
          seconda le funzioni non  fondamentali.  Le  predette  quote
          sono divise  in  corrispondenza  della  determinazione  dei
          fabbisogni standard relativi alle funzioni  fondamentali  e
          riviste in funzione della loro dinamica." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   13   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art.  13   Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale propria 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale fino al 2014 in base agli  articoli  8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili,   ed   alle    disposizioni    che    seguono.
          Conseguentemente  l'applicazione  a   regime   dell'imposta
          municipale propria e' fissata al 2015. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,  iscritti  nella  previdenza  agricola.  Per
          abitazione principale si  intende  l'immobile,  iscritto  o
          iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  unica  unita'
          immobiliare, nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo
          familiare     dimorano     abitualmente     e     risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662,  un  moltiplicatore  pari  a  135.  Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 110. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  e
          successive   modificazioni,   iscritti   nella   previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
          caso di immobili locati. 
              9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
          allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e  destinati
          dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          dall'ultimazione dei lavori. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
          le relative pertinenze, si detraggono, fino  a  concorrenza
          del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          alle unita' immobiliari di cui all'art.  8,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504;  per  tali
          fattispecie non si applicano  la  riserva  della  quota  di
          imposta prevista dal comma 11 a favore  dello  Stato  e  il
          comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
          ad abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a
          titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani  o  disabili
          che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata, nonche' l'unita'  immobiliare
          posseduta  dai  cittadini  italiani   non   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprieta'  o   di
          usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti  locata.
          L'aliquota ridotta per l'abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
          fattispecie di cui all'art. 6,  comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  i  comuni  possono
          prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
          all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari
          alla meta'  dell'importo  calcolato  applicando  alla  base
          imponibile   di   tutti   gli   immobili,   ad    eccezione
          dell'abitazione principale e delle relative  pertinenze  di
          cui al comma  7,  nonche'  dei  fabbricati  rurali  ad  uso
          strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
          comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota  di  imposta
          riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai  comuni
          nel loro territorio e non si applica il comma 17. La  quota
          di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
          all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste  dal
          presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni  di
          aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla  quota
          di  imposta  riservata  allo  Stato  di  cui   al   periodo
          precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
          le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso  si  applicano
          le disposizioni vigenti in materia  di  imposta  municipale
          propria.  Le  attivita'  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta erariale  sono  svolte  dal  comune  al  quale
          spettano le  maggiori  somme  derivanti  dallo  svolgimento
          delle suddette attivita' a titolo di imposta,  interessi  e
          sanzioni. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'art.  52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,
          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano
          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto
          compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre
          2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.
          172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'art.  1,  comma
          169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
          approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione
          relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro novanta giorni dalla  data  in  cui  il
          possesso degli immobili ha avuto inizio o sono  intervenute
          variazioni   rilevanti   ai   fini   della   determinazione
          dell'imposta,  utilizzando  il  modello  approvato  con  il
          decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo
          14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per
          gli  anni  successivi  sempre  che   non   si   verifichino
          modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui  consegua
          un diverso ammontare dell'imposta  dovuta.  Con  il  citato
          decreto, sono altresi' disciplinati  i  casi  in  cui  deve
          essere  presentata  la  dichiarazione.  Restano  ferme   le
          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 
              13.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9   e
          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  "dal  1°  gennaio  2014",
          sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio  2012".  Al
          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
          "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla  misura
          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'art.
          2752 del codice civile il riferimento alla  "legge  per  la
          finanza  locale"  si  intende   effettuato   a   tutte   le
          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e
          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'
          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo
          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile
          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   della
          detrazione dell'imposta municipale  propria  devono  essere
          inviate  esclusivamente   per   via   telematica   per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma
          3, del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360.
          L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico e  gli  effetti
          delle deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°  gennaio
          dell'anno  di  pubblicazione  nel   sito   informatico,   a
          condizione che detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30
          aprile dell'anno a cui la  delibera  si  riferisce.  A  tal
          fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
          In caso di mancata pubblicazione entro il  termine  del  30
          aprile, le aliquote e la detrazione si intendono  prorogate
          di anno in anno. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio  2008,  n.  93,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,
          n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
          per i soli comuni ricadenti nei territori delle  regioni  a
          Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e)  ed  h)
          del comma  1,  dell'art.  59  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il  comma
          4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'art.  23  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 336, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine di cui all'art.  52,  comma
          2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  comunque
          entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine
          previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  Il
          mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini
          previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
          parte del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino
          all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
          qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare
          sono stabilite le modalita' di attuazione, anche  graduale,
          delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
          comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
          sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate  dai
          comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
          Ufficiale previsto dall'art. 52, comma  2,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'art. 1, comma 4,  ultimo  periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le
          parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
          dalle  seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al
          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione
          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4
          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
              18. All'art. 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'art.  2,
          comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'
          esclusivamente finalizzato  a  fissare  la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              [21. All'art. 7 del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma  2-bis,  secondo  periodo,  le  parole  "30
          settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31  marzo
          2012"; 
              b) al  comma  2-ter,  primo  periodo,  le  parole:  "20
          novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30  giugno
          2012"; 
              c) al  comma  2-ter,  terzo  periodo,  le  parole:  "20
          novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30  giugno
          2013". 
              Restano salve le domande presentate e gli  effetti  che
          si   sono   prodotti   dopo   la   scadenza   dei   termini
          originariamente posti dall'art. 7 del decreto-legge  n.  70
          del 2011.". 
              Si riporta il testo degli articoli 21 e 23 del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
              1.   Per   realizzare   in    forma    progressiva    e
          territorialmente equilibrata l'attribuzione  alle  province
          dell'autonomia  di  entrata,  e'  istituito,  a   decorrere
          dall'anno 2012, un fondo sperimentale di  riequilibrio.  Il
          Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data  di
          attivazione del fondo  perequativo  previsto  dall'art.  13
          della citata legge n. 42 del 2009. 
              2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18,  comma
          6,   il   Fondo   e'   alimentato   dal    gettito    della
          compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 18,
          comma 1. 
              3.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  in  coerenza  con  la  determinazione  dei
          fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di  riparto
          del Fondo sperimentale di riequilibrio." 
              "Art. 23 Fondo perequativo per le  province  e  per  le
          citta' metropolitane 
              1. Il Fondo perequativo di cui all'art. 13  del  citato
          decreto legislativo n. 23 del 2011 e'  alimentato,  per  le
          province e per le citta'  metropolitane,  dalla  quota  del
          gettito della compartecipazione  provinciale  all'IRPEF  di
          cui all'art. 18 del  presente  decreto  non  devoluto  alle
          province  e  alle  citta'  metropolitane   competenti   per
          territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti,  la
          prima delle quali riguarda le funzioni  fondamentali  delle
          province  e  delle  citta'  metropolitane,  la  seconda  le
          funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in
          corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard
          relativi alle funzioni fondamentali e riviste  in  funzione
          della loro dinamica. Per quanto attiene alle  funzioni  non
          fondamentali, la perequazione delle capacita'  fiscali  non
          deve alterare la graduatoria dei territori  in  termini  di
          capacita' fiscale per abitante. 
              2. Ai sensi dell'art. 13 della citata legge n.  42  del
          2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni  a  statuto
          ordinario due fondi, uno a favore  dei  comuni,  l'altro  a
          favore  delle  province  e  delle   citta'   metropolitane,
          alimentati dal fondo perequativo  dello  Stato  di  cui  al
          presente articolo.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   60   del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 60. Attribuzione alle provincie e ai  comuni  del
          gettito di imposte erariali 
              1. Il gettito dell'imposta sulle  assicurazioni  contro
          la responsabilita' civile derivante dalla circolazione  dei
          veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  al  netto  del
          contributo di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 31 dicembre 1991,  n.  419,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio  1992,  n.  172,  e'
          attribuito  alle  provincie  dove  hanno  sede  i  pubblici
          registri automobilistici nei quali i veicoli sono  iscritti
          ovvero, per le macchine agricole,  alle  province  nel  cui
          territorio   risiede   l'intestatario   della   carta    di
          circolazione. 
              2. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e del tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica,  nonche'   del   Ministro
          dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
          a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. 
              4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia  Giulia
          e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  provvedono,  in  conformita'  dei   rispettivi
          statuti, all'attuazione delle  disposizioni  del  comma  1;
          contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
          lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali  al  fine
          di mantenere il necessario equilibrio finanziario. 
              5. Le disposizioni del presente articolo hanno  effetto
          dal  1°  gennaio  1999  e  si  applicano  con   riferimento
          all'imposta dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  a
          decorrere dalla predetta data.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   76   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 76. Spese di personale  per  gli  enti  locali  e
          delle camere di commercio 
              1. 
              2. 
              3. L'art. 82, comma 11, del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267   e   successive
          modificazioni   e'    sostituito    dal    seguente:    «La
          corresponsione  dei  gettoni  di   presenza   e'   comunque
          subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
          consigli  e  commissioni;  il  regolamento  ne   stabilisce
          termini e modalita'». 
              4. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno nell'esercizio precedente  e'  fatto  divieto  agli
          enti di procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
          titolo,  con  qualsivoglia  tipologia   contrattuale,   ivi
          compresi  i  rapporti  di   collaborazione   continuata   e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. e'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione. 
              5. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, da emanarsi entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, previo accordo  tra
          Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in  sede
          di conferenza unificata, sono definiti parametri e  criteri
          di virtuosita', con correlati  obiettivi  differenziati  di
          risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
          enti,  delle  percentuali  di  incidenza  delle  spese   di
          personale  attualmente  esistenti   rispetto   alla   spesa
          corrente e dell'andamento di tale tipologia  di  spesa  nel
          quinquennio  precedente.  In  tale   sede   sono   altresi'
          definiti: 
              a) criteri e modalita' per  estendere  la  norma  anche
          agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno; 
              b) criteri e parametri - con riferimento agli  articoli
          90 e 110 del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267 e considerando in  via  prioritaria  il
          rapporto tra la popolazione  dell'ente  ed  il  numero  dei
          dipendenti   in   servizio   -   volti    alla    riduzione
          dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni  all'ente,
          con particolare riferimento agli incarichi  dirigenziali  e
          alla fissazione di  tetti  retributivi  non  superabili  in
          relazione  ai  singoli  incarichi  e  di  tetti  di   spesa
          complessivi per gli enti; 
              c) criteri e parametri -  considerando  quale  base  di
          riferimento  il  rapporto  tra  numero  dei   dirigenti   e
          dipendenti in servizio negli enti -  volti  alla  riduzione
          dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali  in
          organico. 
              6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011  i  trasferimenti
          erariali a favore delle comunita' montane.  Alla  riduzione
          si procede intervenendo  prioritariamente  sulle  comunita'
          che  si  trovano  ad  una  altitudine  media  inferiore   a
          settecentocinquanta  metri  sopra  il  livello  del   mare.
          All'attuazione del presente comma si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'interno, da adottare di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7. E' fatto divieto agli  enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari  o  superiore  al  50  per
          cento delle spese correnti di procedere  ad  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          contrattuale;  i  restanti  enti   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale a tempo  indeterminato  nel  limite
          del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
          dell'anno  precedente.  Ai  soli  fini  del  calcolo  delle
          facolta'  assunzionali,  l'onere  per  le  assunzioni   del
          personale destinato  allo  svolgimento  delle  funzioni  in
          materia di polizia locale, di  istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale e' calcolato nella misura  ridotta  del  50
          per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
          intero  ai  fini  del  calcolo  delle  spese  di  personale
          previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini  del
          computo della  percentuale  di  cui  al  primo  periodo  si
          calcolano  le  spese  sostenute  anche  dalle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          sono titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgono  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale,  ne'  commerciale,  ovvero  che  svolgono
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto   di    funzioni    amministrative    di    natura
          pubblicistica.  Ferma  restando  l'immediata   applicazione
          della  disposizione  di  cui  al  precedente  periodo,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
          delle finanze e dell'interno, d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata, possono essere ridefiniti i criteri  di  calcolo
          della spesa di  personale  per  le  predette  societa'.  La
          disposizione di cui al terzo periodo non  si  applica  alle
          societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
          quali l'incidenza  delle  spese  di  personale  e'  pari  o
          inferiore  al  35  per  cento  delle  spese  correnti  sono
          ammesse, in deroga al limite del 40 per  cento  e  comunque
          nel  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
          interno e dei  limiti  di  contenimento  complessivi  delle
          spese  di  personale,  le  assunzioni  per  turn-over   che
          consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
          dall'art. 21, comma 3, lettera b),  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al  secondo
          periodo  trovano  applicazione  solo  in  riferimento  alle
          assunzioni del personale destinato allo  svolgimento  delle
          funzioni in materia di istruzione pubblica  e  del  settore
          sociale. 
              8. Il personale delle  aziende  speciali  create  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          non puo' transitare, in caso di  cessazione  dell'attivita'
          delle  aziende  medesime,   alle   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non
          previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
          caso, a valere sui contingenti di  assunzioni  effettuabili
          in  base  alla  vigente  normativa.  Sono  disapplicate  le
          eventuali  disposizioni  statutarie  o   regolamentari   in
          contrasto con il presente articolo. 
              8-bis. Le  aziende  speciali  create  dalle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura   sono
          soggette ai vincoli in materia di personale previsti  dalla
          vigente normativa per le rispettive camere.  In  ogni  caso
          gli atti di assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo
          devono essere asseverati  e  autorizzati  dalle  rispettive
          camere.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28-quater del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 28-quater. (Compensazioni di  crediti  con  somme
          dovute a seguito di iscrizione a ruolo). 
              1. A  partire  dal  1°  gennaio  2011,  i  crediti  non
          prescritti,  certi,  liquidi  ed  esigibili,  maturati  nei
          confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle
          regioni, degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  per  somministrazione,  forniture   e
          appalti, possono essere compensati con le  somme  dovute  a
          seguito di iscrizione a ruolo.  A  tal  fine  il  creditore
          acquisisce la certificazione prevista  dall'art.  9,  comma
          3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, o le  certificazioni  richiamate  all'art.  9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,  e
          la utilizza per il  pagamento,  totale  o  parziale,  delle
          somme   dovute   a   seguito   dell'iscrizione   a   ruolo.
          L'estinzione  del  debito  a  ruolo  e'  condizionata  alla
          verifica dell'esistenza e validita'  della  certificazione.
          Qualora la regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio
          sanitario nazionale non versi all'agente della  riscossione
          l'importo  oggetto  della  certificazione  entro   sessanta
          giorni dal termine nella stessa  indicato,  l'agente  della
          riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri  dell'interno
          e dell'economia e delle finanze e l'importo  oggetto  della
          certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
          dovute  dallo  Stato  all'ente  territoriale  a   qualsiasi
          titolo, incluse  le  quote  dei  fondi  di  riequilibrio  o
          perequativi  e  le   quote   di   gettito   relative   alla
          compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi  di  cui
          al presente comma sono  escluse  le  risorse  destinate  al
          finanziamento corrente del  servizio  sanitario  nazionale.
          Nel caso in  cui  il  recupero  non  sia  stato  possibile,
          l'agente della riscossione procede, sulla  base  del  ruolo
          emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione
          coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del
          presente decreto. Le modalita' di attuazione  del  presente
          articolo  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il
          rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "204. Regole particolari per l'assunzione di mutui. 
              1. Oltre al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.
          203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere  ad
          altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
          l'importo annuale degli  interessi  sommato  a  quello  dei
          mutui precedentemente  contratti,  a  quello  dei  prestiti
          obbligazionari  precedentemente  emessi,  a  quello   delle
          aperture di credito stipulate  ed  a  quello  derivante  da
          garanzie prestate ai sensi  dell'art.  207,  al  netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per  cento  per
          l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno  2013  e  il  4  per
          cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative  ai
          primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
          anno precedente quello in cui viene  prevista  l'assunzione
          dei mutui. Per le comunita' montane si  fa  riferimento  ai
          primi due titoli delle entrate.  Per  gli  enti  locali  di
          nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due  anni,
          ai  corrispondenti  dati   finanziari   del   bilancio   di
          previsione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 2
          marzo 2012, n.  16  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazioni   tributarie,    di    efficientamento    e
          potenziamento delle procedure di accertamento),  convertito
          con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4-ter. Patto di stabilita'  interno  «orizzontale
          nazionale» e disposizioni concernenti  il  personale  degli
          enti locali 
              1. I comuni che prevedono di conseguire,  nell'anno  di
          riferimento,    un    differenziale    positivo    rispetto
          all'obiettivo del  patto  di  stabilita'  interno  previsto
          dalla normativa nazionale possono comunicare  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, sia  mediante  il  sistema
          web appositamente  predisposto,  sia  a  mezzo  di  lettera
          raccomandata con avviso  di  ricevimento  sottoscritta  dal
          responsabile finanziario, entro il termine  perentorio  del
          20 settembre, l'entita' degli  spazi  finanziari  che  sono
          disposti a cedere nell'esercizio in corso. 
              2. I comuni che prevedono di conseguire,  nell'anno  di
          riferimento,    un    differenziale    negativo    rispetto
          all'obiettivo previsto dalla  normativa  nazionale  possono
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  sia
          mediante il sistema web appositamente  predisposto,  sia  a
          mezzo di lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
          sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine
          perentorio  del  20  settembre,   l'entita'   degli   spazi
          finanziari di cui necessitano nell'esercizio in  corso  per
          sostenere spese per il  pagamento  di  residui  passivi  di
          parte capitale. Entro lo stesso termine  i  comuni  possono
          variare le comunicazioni gia' trasmesse. 
              3. Ai comuni di cui al comma 1,  per  l'anno  2012,  e'
          attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di   un   importo
          complessivo  di  200  milioni  di  euro,  pari  agli  spazi
          finanziari ceduti da  ciascuno  di  essi  e  attribuiti  ai
          comuni di cui  al  comma  2.  In  caso  di  incapienza,  il
          contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo  non
          e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del  patto  di
          stabilita' interno  ed  e'  destinato  alla  riduzione  del
          debito. 
              4.  L'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani
          fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del
          presente articolo. 
              5. Qualora  l'entita'  delle  richieste  pervenute  dai
          comuni di cui al comma 2  superi  l'ammontare  degli  spazi
          finanziari resi disponibili dai comuni di cui al  comma  1,
          l'attribuzione e' effettuata  in  misura  proporzionale  ai
          maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  5  ottobre,
          aggiorna  il   prospetto   degli   obiettivi   dei   comuni
          interessati   dalla   rimodulazione   dell'obiettivo,   con
          riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. 
              6.  Il  rappresentante  legale,  il  responsabile   del
          servizio    finanziario    e    l'organo    di    revisione
          economico-finanziario attestano, con la  certificazione  di
          cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre  2011,
          n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al  comma  5
          sono stati utilizzati esclusivamente per  effettuare  spese
          per il pagamento di residui passivi di parte  capitale.  In
          assenza di tale certificazione, nell'anno  di  riferimento,
          non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al
          comma 5, mentre restano validi i  peggioramenti  dei  saldi
          obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7. 
              7. Ai comuni di cui al comma  1  e'  riconosciuta,  nel
          biennio  successivo  all'anno  in  cui  cedono  gli   spazi
          finanziari, una modifica migliorativa  del  loro  obiettivo
          commisurata annualmente alla meta' del valore  degli  spazi
          finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
          successivo all'anno  in  cui  acquisiscono  maggiori  spazi
          finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati  per
          un importo annuale pari alla meta' della  quota  acquisita.
          La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e  di  quelli
          attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero. 
              8. Il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica
          al Ministero dell'interno l'entita' del contributo  di  cui
          al comma 3 da erogare a ciascun comune. 
              9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
          comma 3, pari a 500 milioni di euro  per  l'anno  2012,  si
          provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
          Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili
          sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle  entrate  -
          Fondi di bilancio». 
              10. All'art. 76, comma 7, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole:  «20  per  cento»  sono
          sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Ai
          soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali,  l'onere
          per le assunzioni del personale destinato allo  svolgimento
          delle funzioni in materia di polizia locale, di  istruzione
          pubblica e del settore sociale e'  calcolato  nella  misura
          ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano
          a rilevare per intero ai fini del calcolo  delle  spese  di
          personale previsto dal primo periodo del presente comma»; 
              c) al secondo periodo, le parole: «periodo  precedente»
          sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»; 
              d) dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione
          di cui al precedente periodo, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con  i   Ministri   dell'economia   e   delle   finanze   e
          dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
          essere ridefiniti i  criteri  di  calcolo  della  spesa  di
          personale per le predette societa'»; 
              e)  al  terzo  periodo,  la  parola:  «precedente»   e'
          sostituita dalla seguente: «terzo»; 
              f) al quarto periodo, le parole: «20  per  cento»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «40  per  cento»;  al  medesimo
          periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «;  in
          tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo  trovano
          applicazione  solo  in  riferimento  alle  assunzioni   del
          personale destinato  allo  svolgimento  delle  funzioni  in
          materia di istruzione pubblica e del settore sociale». 
              11. All'art. 1, comma  562,  della  legge  27  dicembre
          2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno
          2008». 
              12. Al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo e'  inserito  il
          seguente: «A decorrere dal 2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009». 
              13.  Il  comma  6-quater  dell'art.  19   del   decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6-quater. Per gli enti locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma  1,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma». 
              14. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto  legislativo  1°
          agosto  2011,  n.  141,  le  parole:  «Fino  alla  data  di
          emanazione dei decreti di cui all'art. 19, comma  6-quater,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come
          introdotto  dall'art.  1  del   presente   decreto,»   sono
          soppresse. 
              15. Al secondo periodo del  comma  12-quater  dell'art.
          142 del codice della strada, di cui al decreto  legislativo
          30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole: «30  per  cento»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «90 per cento»; 
              b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
          inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai  fini
          della responsabilita' disciplinare e per danno  erariale  e
          devono  essere  segnalate  tempestivamente  al  procuratore
          regionale della Corte dei conti». 
              16. Il decreto di cui al comma  2  dell'art.  25  della
          legge 29 luglio 2010, n.  120,  e'  emanato  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il
          predetto  termine,   trovano   comunque   applicazione   le
          disposizioni di cui ai commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater
          dell'art. 142 del codice della strada, di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.". 
              Si riporta il testo del comma  138  dell'art.  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011): 
              "138. A decorrere dall'anno 2011, le  regioni,  escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, possono autorizzare  gli  enti  locali
          del  proprio  territorio  a  peggiorare   il   loro   saldo
          programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in  conto
          capitale  e  contestualmente  e  per  lo   stesso   importo
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico  in  termini  di  cassa  o   di   competenza.
          Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
          dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
          cassa e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione  dei
          pagamenti finali in conto capitale soggetti ai  limiti  del
          patto e che la rideterminazione del  proprio  obiettivo  di
          competenza e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione
          degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.". 
              Si riporta il testo dell'art. 14, comma 22, del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "22. Il Presidente della  Regione,  nella  qualita'  di
          commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
          finanziaria; il piano e'  sottoposto  all'approvazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa  con
          la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad
          acta  di  qualificate  e  comprovate  professionalita'   ed
          esperienza  per  l'adozione  e  l'attuazione   degli   atti
          indicati nel piano. Tra gli interventi indicati  nel  piano
          la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
          termovalorizzatore di  Acerra  anche  mediante  l'utilizzo,
          previa delibera  del  CIPE,  della  quota  regionale  delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate." 
              Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1,  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2012  ciascuna  regione  a
          Statuto ordinario puo',  con  propria  legge,  aumentare  o
          diminuire l'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
          di base. La predetta aliquota di base e' pari  a  1,23  per
          cento  sino  alla  rideterminazione  effettuata  ai   sensi
          dell'art. 2, comma 1, primo periodo. La  maggiorazione  non
          puo' essere superiore: 
              a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 
              b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
              c)  a  2,1  punti  percentuali  a  decorrere  dall'anno
          2015.". 
              Si riporta il testo dell'art.  14,  comma  14-bis,  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "14-bis. Al fine di agevolare i piani  di  rientro  dei
          comuni per  i  quali  sia  stato  nominato  un  commissario
          straordinario, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di utilizzo  del  fondo.  Al  relativo  onere  si
          provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
          13-ter e 13-quater dell'art. 38.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   78   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 
              1.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
          e nel rispetto dei principi indicati  dall'art.  119  della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          Capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri: 
              a)  sono  individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
              b) su  proposta  del  Commissario  straordinario,  sono
          nominati  tre  subcommissari,  ai  quali   possono   essere
          conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
          scelto  tra  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, uno tra i dirigenti  della  Ragioneria  generale
          dello Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla  carriera
          prefettizia  o  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,
          collocati in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando  per
          l'intera durata  dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli
          anzidetti incarichi  gli  organi  commissariali  non  hanno
          diritto  ad  alcun  compenso  o  indennita',   oltre   alla
          retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
          nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
          posti  di  organico  sono  indisponibili  per   la   durata
          dell'incarico. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  e'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. Il  Commissario  straordinario  potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
          di dissesto di cui  all'art.  246,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,
          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti
          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31
          dicembre 2007. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per
          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti
          S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.".