(( Art. 16 bis 
 
 
      Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale )) 
 
  (( 1. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro  il  31  ottobre
2012, sono definiti i criteri e le  modalita'  con  cui  ripartire  e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del  fondo  di
cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e 30, comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni
e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la  programmazione
e la gestione dei servizi  relativi  al  trasporto  pubblico  locale,
anche ferroviario, mediante: 
  a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica
per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico  e
costi operativi; 
  c) la progressiva riduzione  dei  servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 
  2. Le risorse del fondo di cui  agli  articoli  21,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 98  del  2011  e  30,  comma  3,  del  citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  e  le  risorse  derivanti   dalla
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio  prevista  dagli
articoli 1, commi da 295 a 297, della legge  n.  244  del  2007,  una
volta definiti i criteri di  cui  al  comma  1,  non  possono  essere
destinate  a  finalita'  diverse  da  quelle  del  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "8.  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3,  del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto   ordinario,   con
          dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo  e'
          escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Entro il  mese
          di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'art.  8,  comma
          6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  definisce,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          per il  periodo  2012-2014,  gli  obiettivi  di  incremento
          dell'efficienza  e  di  razionalizzazione   del   trasporto
          pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da
          adottare entro il  primo  trimestre  del  2012  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di  riparto
          del fondo di cui al presente comma. Con la predetta  intesa
          sono stabiliti i  compiti  dell'Osservatorio  istituito  ai
          sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244; tra i predetti compiti  sono  comunque  inclusi  il
          monitoraggio    sull'attuazione    dell'intesa     e     la
          predisposizione del  piano  di  ripartizione  del  predetto
          fondo,  che  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 30, comma 3,  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "3.  Il  fondo  di  cui  all'art.  21,  comma  3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e'
          incrementato di 800  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise di  cui  all'art.  15  del  presente  decreto;
          l'aliquota della compartecipazione e' stabilita entro il 30
          settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6  maggio
          2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 2, comma 1, sono soppresse  le  parole  "ed
          alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai
          sensi dell'art. 8, comma 4"; 
              b) all'art. 8, il comma 4 e' abrogato; 
              c) all'art.  32,  comma  4,  le  parole:  "a  decorrere
          dall'anno  2012",  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "a
          decorrere dall'anno 2013". 
              Si riporta il testo dei commi da 295 a 297 dell'art.  1
          della citata legge n. 244 del 2007: 
              " 295. Al fine di promuovere lo  sviluppo  dei  servizi
          del trasporto pubblico locale, di attuare  il  processo  di
          riforma del settore e di garantire  le  risorse  necessarie
          per  il  mantenimento  dell'attuale  livello  dei  servizi,
          incluso il recupero dell'inflazione degli anni  precedenti,
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  riconosciuta   la
          compartecipazione al gettito dell'accisa  sul  gasolio  per
          autotrazione." 
              "1. 296. La compartecipazione di cui al  comma  295  e'
          attribuita mensilmente a ciascuna  regione,  per  gli  anni
          2008-2010, nella misura complessiva indicata nella  tabella
          1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno  2011
          le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto
          ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo
          stesso anno 2011 con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse,  applicate
          ai  volumi  di  gasolio  impiegato  come   carburante   per
          autotrazione erogati nell'anno 2010  in  ciascuna  regione,
          consentano  di  corrispondere  l'importo  complessivo  come
          nella citata tabella 1 allegata alla presente legge. Con lo
          stesso   decreto   sono   individuate   le   modalita'   di
          trasferimento delle somme spettanti alle  singole  regioni.
          Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere
          attribuite a ciascuna regione,  a  titolo  di  acconto,  le
          quote mensili determinate ai sensi del  primo  periodo  del
          presente comma." 
              "1. 297. La  compartecipazione  di  cui  al  comma  296
          sostituisce e,  a  decorrere  dall'anno  2011,  integra  le
          seguenti risorse: 
              a)  compensazione  della  minore   entrata   registrata
          relativamente  alla   compartecipazione   dell'accisa   sul
          gasolio di cui all'art. 3, comma  12-bis,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo  pari  a  254,9
          milioni di euro; 
              b) trasferimenti di  cui  agli  articoli  8  e  20  del
          decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e  successive
          modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di
          euro; 
              c)  compensazione  della  riduzione  dell'accisa  sulla
          benzina non compensata  dal  maggior  gettito  delle  tasse
          automobilistiche di cui all'art. 1, comma 58,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  per
          un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro; 
              d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di  lavoro
          relativi al settore del trasporto pubblico  locale  di  cui
          all'art. 23 del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.  355,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2004, n. 47, all'art. 1,  comma  2,  del  decreto-legge  21
          febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2005, n. 58,  e  all'art.  1,  comma  1230,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo  annuo
          pari a 480,2 milioni di euro.".