Art. 18 Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio 1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando ((il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa)) ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse. ((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita' con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.)) 3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano. ((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e' adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9. 3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato. 3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.)) 4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'((articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo Statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:)) a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della provincia; c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il consiglio metropolitano e' composto da: a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. ((6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione e' effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.)) 7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: a) le funzioni fondamentali delle province; b) le seguenti funzioni fondamentali: 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 3) mobilita' e viabilita'; 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. ((7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.)) 8. Alla citta' metropolitana spettano: a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi; b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale. 9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:)) a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; ((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche di forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;)) e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana. 10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza. 11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative ai comuni)) di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. ((11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione: "114. La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.". Per il riferimento al testo dell'art. 117 della Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 5. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), come modificato dalla presente legge: "Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione) 1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative: a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali; b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; d) edilizia pubblica e privata; e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita'; f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione. 4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e' disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione nonche' in conformita' al principio di funzionalita' rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai sensi dell'art. 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu' funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera d). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. [Abrogato]. 10.[Abrogato].". Per il riferimento al testo dell'art. 133 della Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 17. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000: "4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.". Si riporta il testo degli articoli 51, 52 e 53 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: "Art. 51. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati. 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie." "Art. 52. Mozione di sfiducia. 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141." "Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia. 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente. 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59. 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche' delle rispettive giunte.". Si riporta il testo degli articoli 74 e 75 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: "Art. 74. Elezione del presidente della provincia. 1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale. 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili. 3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. 4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e' riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. 5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi', votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. 6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. 7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti fra il secondo ed il terzo candidato e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'. 8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovra' aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. 10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. 11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'." "Art. 75. Elezione del consiglio provinciale. 1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'art. 74 e al presente articolo. 2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. 6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi' ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale. 8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati. 9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6. 10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. 11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. 12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.". La legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1951, n. 60. Per il riferimento al testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 68 del 2011, vedasi nelle Note all'Art. 16. Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011: "Art. 24 Sistema finanziario delle citta' metropolitane 1. In attuazione dell'art. 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'art. 23, comma 8, della medesima legge. 2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata: a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della citta' metropolitana; b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2; c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'art. 17; d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'art. 17; e) i tributi di cui all'art. 20. 3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano: a) le funzioni fondamentali della citta' metropolitana gia' attribuite alla provincia; b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici; d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale; e) le altre funzioni delle citta' metropolitane. 4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, e' altresi' attribuita alle citta' metropolitane la facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali; 5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta' di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'art. 8. 6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle citta' metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011. 7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad essa collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata delle citta' metropolitane, in misura corrispondente alla complessita' delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente e' conferita alle citta' metropolitane, in attuazione dell'art. 15 della citata legge n. 42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite. 9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio. 10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Per il riferimento al testo dell'art. 118 della Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 17. Il citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 131 del 2003: "4. Attuazione dell'art. 114, secondo comma, e dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potesta' normativa degli enti locali. 1. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta' statutaria e in quella regolamentare. 2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. 3. L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. 4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane e' riservata alla potesta' regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformita', secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. 5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane. 6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.".