Art. 18 
 
 
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle  province
                       del relativo territorio 
 
  1.  A  garanzia  dell'efficace  ed  efficiente  svolgimento   delle
funzioni amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province  di  Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e
Reggio Calabria sono soppresse,  con  contestuale  istituzione  delle
relative  citta'  metropolitane,   il   1°   gennaio   2014,   ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento  del
consiglio  provinciale,  ovvero  della  scadenza  dell'incarico   del
commissario   eventualmente   nominato   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre  2013.  Sono  abrogate  le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli  23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando ((il potere dei comuni interessati di deliberare,  con  atto
del  consiglio,  l'adesione   alla   citta'   metropolitana   o,   in
alternativa, a una provincia limitrofa)) ai sensi dell'articolo  133,
primo comma, della Costituzione. Le citta'  metropolitane  conseguono
gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  attribuiti  alle
province soppresse. 
  ((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo'  prevedere,  su
proposta del comune capoluogo deliberata  dal  consiglio  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  una  articolazione  del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da  esprimere  entro  novanta  giorni,  e'  indetto  un
referendum tra  tutti  i  cittadini  della  citta'  metropolitana  da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il  referendum  e'  senza  quorum  di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in  mancanza  di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum  di  validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito  del  referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni,  e  in  conformita'
con il suo esito,  le  regioni  provvedono  con  proprie  leggi  alla
revisione delle circoscrizioni  territoriali  dei  comuni  che  fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al  presente  comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.)) 
  3.  Sono   organi   della   citta'   metropolitana   il   consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare  un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.  Gli  organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in  carica  secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e  53  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000.  Se  il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco  metropolitano,
non trovano applicazione agli organi  della  citta'  metropolitana  i
citati articoli 52 e 53 e, in caso  di  cessazione  dalla  carica  di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del  sindaco  metropolitano
sono  svolte,  sino  all'elezione  del  nuovo  sindaco   del   comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del  primo  periodo  del
presente comma, ovvero, in mancanza,  dal  consigliere  metropolitano
piu' anziano. 
  ((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e' istituita,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui  al  comma  2  nonche'  il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e  deliberare
lo statuto della citta' metropolitana  entro  il  novantesimo  giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della  provincia
o del commissario,  ove  anteriore  al  2014,  ovvero,  nel  caso  di
scadenza del mandato del presidente successiva al  1°  gennaio  2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della  Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune  capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9. 
  3-ter. In caso di  mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana  nel  caso  in  cui  lo
stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui  al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla  data  di  cessazione
del suo mandato. 
  3-quater. La conferenza di cui al comma  3-bis  cessa  di  esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1° novembre 2013.)) 
  4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina  di
cui all'((articolo 51, commi 2  e  3,  del  citato  testo  unico,  lo
Statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto
definitivo di cui  al  comma  9  possono  stabilire  che  il  sindaco
metropolitano:)) 
  a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; 
  b) sia eletto secondo le modalita'  stabilite  per  l'elezione  del
presidente della provincia; 
  c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione  di  cui  al
comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e  diretto,  secondo
il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel  testo  vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al
comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il consiglio metropolitano e' composto da: 
  a) sedici consiglieri nelle citta'  metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti; 
  b) dodici consiglieri nelle citta'  metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 800.000 e  inferiore  o  pari  a  3.000.000  di
abitanti; 
  c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
  ((6. I componenti del consiglio metropolitano  sono  eletti  tra  i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da  un  collegio  formato  dai  medesimi.
L'elezione e' effettuata nei casi di cui  al  comma  4,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  stabilite  per   l'elezione   del   consiglio
provinciale e, nei casi di  cui  al  medesimo  comma  4,  lettera  c)
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto.  L'elezione  del  consiglio
metropolitano   ha   luogo   entro   quarantacinque   giorni    dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui  al
comma  4,  lettera  b),  contestualmente  alla  sua  elezione.  Entro
quindici giorni dalla  proclamazione  dei  consiglieri  della  citta'
metropolitana,  il  sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento.)) 
  7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: 
  a) le funzioni fondamentali delle province; 
  b) le seguenti funzioni fondamentali: 
  1)   pianificazione   territoriale   generale    e    delle    reti
infrastrutturali; 
  2) strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi  pubblici  di  interesse
generale di ambito metropolitano; 
  3) mobilita' e viabilita'; 
  4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 
  ((7-bis.  Restano  ferme  le  funzioni  di  programmazione   e   di
coordinamento delle regioni, loro  spettanti  nelle  materie  di  cui
all'articolo 117, commi terzo e  quarto,  della  Costituzione,  e  le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.)) 
  8. Alla citta' metropolitana spettano: 
  a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali  della  provincia
soppressa, a cui  ciascuna  citta'  metropolitana  succede  a  titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi; 
  b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n.  68;  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme  restando
le risorse finanziarie e i beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio statale. 
  9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana  e'  adottato
dal consiglio metropolitano a maggioranza  assoluta  entro  sei  mesi
dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro
tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma  3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:)) 
  a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di  funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni; 
  b) regola le forme di  indirizzo  e  di  coordinamento  dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
  ((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della  citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di  esercizio  delle
funzioni metropolitane, prevedendo  le  modalita'  con  le  quali  la
citta' metropolitana puo' conferire  ai  comuni  ricompresi  nel  suo
territorio  o  alle  loro   forme   associative,   anche   di   forma
differenziata per determinate aree  territoriali,  proprie  funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 
  d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti  parte  della
citta' metropolitana e le loro forme  associative  possono  conferire
proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  necessarie  per  il  loro
svolgimento;)) 
  e) puo' regolare le modalita' in  base  alle  quali  i  comuni  non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana. 
  10. La titolarita'  delle  cariche  di  consigliere  metropolitano,
sindaco  metropolitano  e  vicesindaco  e'  a  titolo  esclusivamente
onorifico  e  non  comporta  la  spettanza   di   alcuna   forma   di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza. 
  11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative
ai  comuni))  di  cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive   modificazioni,   ed
all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003,  n.  131.  Entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  nel  rispetto
degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i  propri  ordinamenti  alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica. 
  ((11-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni,  ciascuno  per   le   proprie
competenze,   attribuiscono   ulteriori    funzioni    alle    citta'
metropolitane  in  attuazione   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui al  primo  comma  dell'articolo
118 della Costituzione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione: 
              "114. La Repubblica e'  costituita  dai  Comuni,  dalle
          Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo
          Stato. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni sono enti autonomi con  propri  statuti,  poteri  e
          funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 
              Roma e' la capitale della Repubblica.  La  legge  dello
          Stato disciplina il suo ordinamento.". 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  117   della
          Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 5. 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 24 della legge  5  maggio
          2009, n. 42 e successive modificazioni (Delega  al  Governo
          in materia di federalismo fiscale, in attuazione  dell'art.
          119 della Costituzione),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale  ai
          sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione) 
              1. In sede di prima applicazione,  fino  all'attuazione
          della disciplina delle citta'  metropolitane,  il  presente
          articolo detta norme  transitorie  sull'ordinamento,  anche
          finanziario, di Roma capitale. 
              2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
          confini sono quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di
          speciale   autonomia,    statutaria,    amministrativa    e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
              3. Oltre a quelle attualmente spettanti  al  comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
              a)  concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              b) sviluppo economico e sociale di  Roma  capitale  con
          particolare riferimento al settore produttivo e turistico; 
              c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
              d) edilizia pubblica e privata; 
              e) organizzazione e funzionamento dei  servizi  urbani,
          con particolare riferimento al trasporto pubblico  ed  alla
          mobilita'; 
              f)  protezione  civile,  in   collaborazione   con   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
              g) ulteriori funzioni conferite  dallo  Stato  e  dalla
          regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della
          Costituzione. 
              4. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella  regionale  nel  rispetto  dell'art.  117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi  dell'art.
          6,  commi  2,  3  e  4,  del  testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Con uno o  piu'  decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi dell'art. 2, sentiti la regione Lazio,  la  provincia
          di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato  l'ordinamento
          transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) specificazione delle funzioni di cui al  comma  3  e
          definizione delle modalita' per  il  trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
              b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni  di  legge
          per il finanziamento dei comuni, assegnazione di  ulteriori
          risorse a Roma capitale,  tenendo  conto  delle  specifiche
          esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo  di  capitale
          della Repubblica, previa la loro determinazione  specifica,
          e delle funzioni di cui al comma 3. 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              7. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto  comma,  della
          Costituzione,   stabilisce   i   principi   generali    per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a)  attribuzione  a  Roma  capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
              b) trasferimento, a titolo gratuito,  a  Roma  capitale
          dei beni appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  piu'
          funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale,  in
          conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  1,
          lettera d). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          contenute nel decreto legislativo  adottato  ai  sensi  del
          comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
          espressamente.  Per  quanto  non  disposto   dal   presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          previsto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. [Abrogato]. 
              10.[Abrogato].". 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  133   della
          Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 17. 
              Si riporta il testo dell'art. 6,  comma  4,  del  testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
          con il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei  consiglieri
          assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
          votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro
          trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per  due
          volte il voto favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
          consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma si applicano anche alle modifiche statutarie.". 
              Si riporta il testo degli articoli  51,  52  e  53  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art.  51.  Durata  del  mandato   del   sindaco,   del
          presidente della provincia e dei consigli. Limitazione  dei
          mandati. 
              1. Il sindaco e il consiglio  comunale,  il  presidente
          della provincia e il consiglio provinciale durano in carica
          per un periodo di cinque anni. 
              2. Chi ha ricoperto  per  due  mandati  consecutivi  la
          carica di sindaco e di presidente della provincia  non  e',
          allo   scadere   del   secondo   mandato,    immediatamente
          rieleggibile alle medesime cariche. 
              3. E' consentito un terzo mandato  consecutivo  se  uno
          dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a  due
          anni, sei  mesi  e  un  giorno,  per  causa  diversa  dalle
          dimissioni volontarie." 
              "Art. 52. Mozione di sfiducia. 
              1. Il voto  del  consiglio  comunale  o  del  consiglio
          provinciale contrario ad  una  proposta  del  sindaco,  del
          presidente della provincia o delle  rispettive  giunte  non
          comporta le dimissioni degli stessi. 
              2. Il sindaco,  il  presidente  della  provincia  e  le
          rispettive  giunte  cessano  dalla  carica   in   caso   di
          approvazione di una mozione di sfiducia votata per  appello
          nominale  dalla  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il
          consiglio. La mozione di sfiducia deve  essere  motivata  e
          sottoscritta  da  almeno   due   quinti   dei   consiglieri
          assegnati, senza computare a  tal  fine  il  sindaco  e  il
          presidente della provincia, e viene  messa  in  discussione
          non prima di dieci giorni e non oltre trenta  giorni  dalla
          sua  presentazione.  Se  la  mozione  viene  approvata,  si
          procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un
          commissario ai sensi dell'art. 141." 
              "Art.   53.   Dimissioni,    impedimento,    rimozione,
          decadenza,  sospensione  o  decesso  del  sindaco   o   del
          presidente della provincia. 
              1.  In  caso  di  impedimento  permanente,   rimozione,
          decadenza o decesso del  sindaco  o  del  presidente  della
          provincia, la Giunta decade e si procede allo  scioglimento
          del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica
          sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo  sindaco
          o presidente della provincia. Sino alle predette  elezioni,
          le funzioni del sindaco e del  presidente  della  provincia
          sono  svolte,  rispettivamente,  dal  vicesindaco   e   dal
          vicepresidente. 
              2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
          sindaco e il presidente della provincia in caso di  assenza
          o  di  impedimento  temporaneo,   nonche'   nel   caso   di
          sospensione  dall'esercizio   della   funzione   ai   sensi
          dell'art. 59. 
              3.  Le  dimissioni  presentate  dal   sindaco   o   dal
          presidente   della   provincia   diventano   efficaci    ed
          irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni  dalla  loro
          presentazione al consiglio. In tal  caso  si  procede  allo
          scioglimento  del  rispettivo  consiglio,  con  contestuale
          nomina di un commissario. 
              4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
          determina in ogni caso  la  decadenza  del  sindaco  o  del
          presidente  della  provincia   nonche'   delle   rispettive
          giunte.". 
              Si riporta il testo degli articoli 74 e 75  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 74. Elezione del presidente della provincia. 
              1. Il presidente della provincia e' eletto a  suffragio
          universale e diretto,  contestualmente  alla  elezione  del
          consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del
          presidente  della  provincia  coincide  con  il  territorio
          provinciale. 
              2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della  legge  8
          marzo  1951,  n.  122,  e  successive   modificazioni,   il
          deposito,  l'affissione  presso   l'albo   pretorio   della
          provincia e la presentazione delle candidature alla  carica
          di consigliere provinciale e di presidente della  provincia
          sono disciplinati dalle disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n.  81,  in  quanto
          compatibili. 
              3.  All'atto  di  presentare  la  propria   candidatura
          ciascun candidato alla carica di presidente della provincia
          deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei  gruppi  di
          candidati per  l'elezione  del  consiglio  provinciale.  La
          dichiarazione  di  collegamento  ha   efficacia   solo   se
          convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
          gruppi interessati. 
              4.  La  scheda  per  l'elezione  del  presidente  della
          provincia e' quella stessa utilizzata  per  l'elezione  del
          consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun
          candidato alla carica di  presidente  della  provincia,  il
          contrassegno o i contrassegni del gruppo o  dei  gruppi  di
          candidati al consiglio cui il candidato  ha  dichiarato  di
          collegarsi.  Alla  destra  di   ciascun   contrassegno   e'
          riportato il nome e  cognome  del  candidato  al  consiglio
          provinciale  facente  parte   del   gruppo   di   candidati
          contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono
          essere  riprodotti  sulle  schede  con   il   diametro   di
          centimetri 3. 
              5. Ciascun elettore puo' votare per uno  dei  candidati
          al consiglio provinciale tracciando un segno  sul  relativo
          contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi',  votare  sia
          per un candidato alla carica di presidente della provincia,
          tracciando un segno sul relativo rettangolo,  sia  per  uno
          dei candidati al consiglio provinciale ad  esso  collegato,
          tracciando anche un segno  sul  relativo  contrassegno.  Il
          voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia
          al  candidato  alla  carica  di   consigliere   provinciale
          corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla
          carica di  presidente  della  provincia.  Ciascun  elettore
          puo', infine,  votare  per  un  candidato  alla  carica  di
          presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
          rettangolo.  Il  voto  in  tal  modo  espresso  si  intende
          attribuito solo al  candidato  alla  carica  di  presidente
          della provincia. 
              6. E' proclamato eletto presidente della  provincia  il
          candidato alla carica che ottiene la  maggioranza  assoluta
          dei voti validi. 
              7. Qualora nessun candidato ottenga la  maggioranza  di
          cui al comma 6, si procede ad un secondo  turno  elettorale
          che ha luogo la seconda domenica successiva  a  quella  del
          primo. Sono ammessi al secondo turno i due  candidati  alla
          carica di presidente della provincia che hanno ottenuto  al
          primo turno il maggior numero di voti. In caso  di  parita'
          di voti fra il secondo ed il terzo candidato e' ammesso  al
          ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
              8. In caso di impedimento permanente o decesso  di  uno
          dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo
          turno il  candidato  che  segue  nella  graduatoria.  Detto
          ballottaggio dovra' aver luogo la  domenica  successiva  al
          decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 
              9. I candidati ammessi  al  ballottaggio  mantengono  i
          collegamenti  con  i  gruppi  di  candidati  al   consiglio
          provinciale dichiarati al primo turno. I candidati  ammessi
          al ballottaggio hanno facolta', entro  sette  giorni  dalla
          prima  votazione,  di  dichiarare   il   collegamento   con
          ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui  e'
          stato  effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  La
          dichiarazione ha efficacia solo se convergente con  analoga
          dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. 
              10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome  ed
          il cognome dei candidati alla carica  di  presidente  della
          provincia, scritti entro l'apposito  rettangolo,  sotto  il
          quale sono riprodotti i simboli  dei  gruppi  di  candidati
          collegati. Il voto  si  esprime  tracciando  un  segno  sul
          rettangolo entro il quale e' scritto il nome del  candidato
          prescelto. 
              11.  Dopo  il  secondo  turno  e'   proclamato   eletto
          presidente della provincia il candidato che ha ottenuto  il
          maggior numero di voti validi. In caso di parita' di  voti,
          e'  proclamato  eletto  presidente   della   provincia   il
          candidato collegato con il gruppo o i gruppi  di  candidati
          per il consiglio  provinciale  che  abbiano  conseguito  la
          maggiore cifra elettorale complessiva. A parita'  di  cifra
          elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu'  anziano
          di eta'." 
              "Art. 75. Elezione del consiglio provinciale. 
              1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata
          sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni
          dettate dalla legge 8 marzo  1951,  n.  122,  e  successive
          modificazioni, in quanto compatibili con le  norme  di  cui
          all'art. 74 e al presente articolo. 
              2. Con il gruppo di  candidati  collegati  deve  essere
          anche presentato il  nome  e  cognome  del  candidato  alla
          carica  di  presidente  della  provincia  e  il   programma
          amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu'  gruppi
          possono presentare  lo  stesso  candidato  alla  carica  di
          presidente della provincia. In tal caso  i  gruppi  debbono
          presentare  il  medesimo  programma  amministrativo  e   si
          considerano fra di loro collegati. 
              3. L'attribuzione dei seggi del  consiglio  provinciale
          ai gruppi di candidati  collegati  e'  effettuata  dopo  la
          proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 
              4. La cifra elettorale  di  ogni  gruppo  e'  data  dal
          totale dei voti validi ottenuti da tutti  i  candidati  del
          gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 
              5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi
          di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3
          per cento dei voti validi e che non appartengano a  nessuna
          coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. 
              6. Per l'assegnazione dei seggi  a  ciascun  gruppo  di
          candidati  collegati,  si  divide   la   cifra   elettorale
          conseguita da ciascun gruppo di  candidati  successivamente
          per 1, 2, 3,  4,....  sino  a  concorrenza  del  numero  di
          consiglieri da  eleggere.  Quindi  tra  i  quozienti  cosi'
          ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero eguale a quello
          dei  consiglieri   da   eleggere,   disponendoli   in   una
          graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono
          assegnati tanti rappresentanti quanti sono i  quozienti  ad
          esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parita'  di
          quoziente, nelle cifre  intere  e  decimali,  il  posto  e'
          attribuito al  gruppo  di  candidati  che  ha  ottenuto  la
          maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima,  per
          sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu'  posti  di  quanti
          sono i suoi candidati, i posti eccedenti  sono  distribuiti
          tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti. 
              7. Le disposizioni di  cui  al  comma  6  si  applicano
          quando il gruppo o  i  gruppi  di  candidati  collegati  al
          candidato  proclamato  eletto  presidente  della  provincia
          abbiano  conseguito  almeno  il  60  per  cento  dei  seggi
          assegnati al consiglio provinciale. 
              8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati  collegati
          al candidato proclamato eletto presidente  della  provincia
          non abbiano conseguito almeno il 60  per  cento  dei  seggi
          assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o  gruppi
          di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con
          arrotondamento all'unita' superiore qualora il  numero  dei
          consiglieri da attribuire al gruppo o  ai  gruppi  contenga
          una cifra decimale superiore a 50  centesimi.  In  caso  di
          collegamento di piu' gruppi  con  il  candidato  proclamato
          eletto presidente,  per  determinare  il  numero  di  seggi
          spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre
          elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno,
          per 1, 2, 3, 4, ..... sino a  concorrenza  del  numero  dei
          seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i  quozienti
          piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad  ogni
          gruppo di candidati. 
              9. I restanti seggi sono attribuiti agli  altri  gruppi
          di candidati ai sensi del comma 6. 
              10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti
          a  ciascun  gruppo  di  candidati,  sono  in  primo   luogo
          proclamati eletti alla carica di  consigliere  i  candidati
          alla carica di presidente  della  provincia  non  risultati
          eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati  che  abbia
          ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di  piu'
          gruppi con il candidato alla  carica  di  presidente  della
          provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e'
          detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di
          candidati collegati. 
              11. Compiute le operazioni di  cui  al  comma  10  sono
          proclamati eletti consiglieri provinciali  i  candidati  di
          ciascun gruppo  secondo  l'ordine  delle  rispettive  cifre
          individuali. 
              12. La cifra individuale dei  candidati  a  consigliere
          provinciale viene determinata moltiplicando il  numero  dei
          voti validi ottenuto  da  ciascun  candidato  per  cento  e
          dividendo  il  prodotto  per  il  totale  dei  voti  validi
          espressi  nel  collegio  per  i  candidati  a   consigliere
          provinciale. Nel caso di candidature presentate in piu'  di
          un collegio  si  assume,  ai  fini  della  graduatoria,  la
          maggiore cifra individuale riportata dal candidato.". 
              La legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei
          Consigli  provinciali),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 1951, n. 60. 
              Per il riferimento al testo dell'art.  23  del  decreto
          legislativo n. 68 del 2011, vedasi nelle Note all'Art. 16. 
              Si riporta il testo dell'art.  24  del  citato  decreto
          legislativo n. 68 del 2011: 
              "Art. 24 Sistema finanziario delle citta' metropolitane 
              1. In attuazione dell'art. 15 della citata legge n.  42
          del 2009, alle  citta'  metropolitane  sono  attribuiti,  a
          partire dalla data di insediamento dei  rispettivi  organi,
          il sistema  finanziario  e  il  patrimonio  delle  province
          soppresse a norma dell'art. 23,  comma  8,  della  medesima
          legge. 
              2.  Sono  attribuite  alle  citta'  metropolitane,  con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          da adottare su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le  seguenti
          fonti di entrata: 
              a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto
          sul territorio della citta' metropolitana; 
              b) una  compartecipazione  alla  tassa  automobilistica
          regionale, stabilita dalla regione secondo quanto  previsto
          dall'art. 19, comma 2; 
              c)   l'imposta   sulle    assicurazioni    contro    la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i  ciclomotori,  conformemente  a
          quanto previsto dall'art. 17; 
              d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'art. 17; 
              e) i tributi di cui all'art. 20. 
              3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano: 
              a) le funzioni fondamentali della citta'  metropolitana
          gia' attribuite alla provincia; 
              b) la pianificazione territoriale generale e delle reti
          infrastrutturali; 
              c)  la  strutturazione  di  sistemi  di  coordinati  di
          gestione dei servizi pubblici; 
              d) la promozione ed  il  coordinamento  dello  sviluppo
          economico e sociale; 
              e) le altre funzioni delle citta' metropolitane. 
              4. Con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 2,  e'  altresi'  attribuita  alle
          citta'   metropolitane    la    facolta'    di    istituire
          un'addizionale  sui  diritti   di   imbarco   portuali   ed
          aeroportuali; 
              5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana
          la facolta' di istituire l'imposta sulle  emissioni  sonore
          degli  aeromobili  solo  ove  l'abbia  soppressa  ai  sensi
          dell'art. 8. 
              6. Con regolamento da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della citata legge n. 400 del 1988,  d'intesa  con
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  un
          anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
          disciplinata l'imposta di scopo delle citta' metropolitane,
          individuando i particolari scopi istituzionali in relazione
          ai quali la predetta imposta puo' essere  istituita  e  nel
          rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del citato  decreto
          legislativo n. 23 del 2011. 
              7. Con la legge di stabilita', ovvero  con  disegno  di
          legge ad essa collegato, puo' essere  adeguata  l'autonomia
          di  entrata   delle   citta'   metropolitane,   in   misura
          corrispondente alla complessita' delle funzioni attribuite,
          nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
              8. In caso di trasferimento di funzioni da  altri  enti
          territoriali in base alla normativa  vigente  e'  conferita
          alle citta' metropolitane, in attuazione dell'art. 15 della
          citata legge n. 42 del 2009,  una  corrispondente  maggiore
          autonomia di entrata con conseguente definanziamento  degli
          enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite. 
              9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          con cui sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana  le
          proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di  tali
          fonti di entrata con il sistema perequativo e con il  fondo
          di riequilibrio. 
              10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  118   della
          Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 17. 
              Il citato decreto legislativo n. 267  del  2000  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.
          131 del 2003: 
              "4.  Attuazione  dell'art.  114,   secondo   comma,   e
          dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione  in  materia
          di potesta' normativa degli enti locali. 
              1. I Comuni, le  Province  e  le  Citta'  metropolitane
          hanno potesta' normativa secondo i principi  fissati  dalla
          Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta'
          statutaria e in quella regolamentare. 
              2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e  con  i
          principi generali in materia  di  organizzazione  pubblica,
          nel rispetto di quanto stabilito  dalla  legge  statale  in
          attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p),  della
          Costituzione, stabilisce i  principi  di  organizzazione  e
          funzionamento  dell'ente,  le  forme  di  controllo,  anche
          sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme
          di partecipazione popolare. 
              3. L'organizzazione degli enti locali  e'  disciplinata
          dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. 
              4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento
          e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle  Province
          e delle Citta' metropolitane  e'  riservata  alla  potesta'
          regolamentare   dell'ente   locale,    nell'ambito    della
          legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i
          requisiti minimi  di  uniformita',  secondo  le  rispettive
          competenze, conformemente a quanto previsto dagli  articoli
          114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. 
              5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni
          di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane. 
              6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali,
          si applicano le vigenti norme statali  e  regionali,  fermo
          restando quanto previsto dal presente articolo.".