Art. 19 
 
Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di  esercizio  associato
                   di funzioni e servizi comunali 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: «27. Ferme  restando  le
funzioni di programmazione e di  coordinamento  delle  regioni,  loro
spettanti nelle materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e
quarto,  della  Costituzione,  e  le  funzioni  esercitate  ai  sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali  dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),  della
Costituzione: 
  a)   organizzazione   generale    dell'amministrazione,    gestione
finanziaria e contabile e controllo; 
  b) organizzazione dei servizi pubblici  di  interesse  generale  di
ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico
comunale; 
  c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato  dalla
normativa vigente; 
  d) la pianificazione urbanistica ed  edilizia  di  ambito  comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale; 
  e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione  di  protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
  f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio  e
smaltimento e recupero  dei  rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei
relativi tributi; 
  g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi  sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 
  h)  edilizia  scolastica  ((per  la  parte  non   attribuita   alla
competenza delle province)), organizzazione e  gestione  dei  servizi
scolastici; 
  i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
  l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione  e  compiti
in materia di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di  servizi
elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di  competenza
statale»; 
  b) il comma 28 e' sostituito dal seguente: 
  «28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino  a
3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono  appartenuti  a  comunita'
montane, esclusi i comuni il cui  territorio  coincide  integralmente
con quello di una o di piu' isole e il comune di  Campione  d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante  unione  di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di  cui  al
comma 27, ad esclusione della lettera  l).  Se  l'esercizio  di  tali
funzioni  e'  legato  alle  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione, i comuni  le  esercitano  obbligatoriamente  in  forma
associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione  informatica  e  la  consulenza  nel  settore
dell'informatica.»; 
    c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente: 
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo  32
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni. Ai comuni con popolazione fino  a  1.000  abitanti  si
applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»; 
    d) il comma 30 e' sostituito dal seguente: 
  «30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione  con  i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie  locali,
la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per  area  geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui  al  comma  28,  secondo  i
principi di efficacia, economicita', di  efficienza  e  di  riduzione
delle spese, secondo le forme  associative  previste  dal  comma  28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni  avviano  l'esercizio
delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine
indicato dalla stessa normativa.»; 
    e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti: 
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui  al  presente
articolo  e'  fissato  in  10.000  abitanti,  salvo  diverso   limite
demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il
primo termine di  esercizio  associato  obbligatorio  delle  funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. 
  31-bis. Le convenzioni di cui  al  comma  28  hanno  durata  almeno
triennale  e  alle  medesime  si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte  dei
comuni  aderenti,  il  conseguimento  di  significativi  livelli   di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  sei  mesi,
sentita la Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  i  comuni
interessati sono obbligati ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni. 
  31-ter.  I  comuni  interessati   assicurano   l'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo: 
  a) entro il 1° gennaio  2013  con  riguardo  ad  almeno  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
  b) entro il 1° gennaio 2014 con  riguardo  alle  restanti  funzioni
fondamentali di cui al comma 28. 
  ((31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli  enti  inadempienti  un  termine  perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto  termine,  trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
  2. I commi da 1 a 16  dell'articolo  16  del  decreto-legge  n.  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Al fine di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  e  a  condizione  di  non   pregiudicarne
l'applicazione, possono  esercitare  in  forma  associata,  tutte  le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla  base  della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica,  in
deroga all'articolo 32, commi 3  e  6,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo. 
  2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di  cui  al  comma  1,  per
conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e
la gestione contabile  di  cui  alla  parte  II  del  citato  decreto
legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva
sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella  patrimoniale,
con  riferimento  alle  funzioni  da  essi   esercitate   per   mezzo
dell'unione.   I   comuni   componenti   l'unione   concorrono   alla
predisposizione del bilancio di  previsione  dell'unione  per  l'anno
successivo  mediante  la  deliberazione,  da  parte   del   consiglio
comunale, da adottare  annualmente,  entro  il  30  novembre,  di  un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale di  indirizzo
deliberato  dall'unione  entro  il   precedente   15   ottobre.   Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  semplificazione  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  disciplinati  il  procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento
programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune
e l'unione. 
  3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti  giuridici  in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle  funzioni  e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme  restando  le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura  civile.
Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse  umane
e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi  loro  affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari  risultanti  dal  bilancio.  A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l  sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 
  4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva  popolazione
residente   nei   rispettivi   territori,   determinata   ai    sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti  se  i  comuni  che  intendono  comporre  una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane. 
  5. I comuni di cui al comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza  dei  componenti,  conformemente
alle disposizioni di cui  al  comma  4,  avanzano  alla  regione  una
proposta di aggregazione, di identico  contenuto,  per  l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione  provvede,  secondo  il  proprio  ordinamento,  a  sancire
l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
determinate nelle proposte  di  cui  al  primo  periodo.  La  regione
provvede anche in caso di proposta di  aggregazione  mancante  o  non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. 
  6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il  consiglio,  il
presidente e la giunta. 
  7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che  sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo  periodo
sono eletti, non oltre venti  giorni  dopo  la  data  di  istituzione
dell'unione in  tutti  i  comuni  che  sono  membri  dell'unione  dai
rispettivi consigli  comunali,  con  la  garanzia  che  uno  dei  due
appartenga  alle  opposizioni.  Fino  all'elezione   del   presidente
dell'unione ai sensi del comma  8,  primo  periodo,  il  sindaco  del
comune avente il maggior numero  di  abitanti  tra  quelli  che  sono
membri  dell'unione  esercita  tutte  le   funzioni   di   competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze  attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di  istituzione  dell'unione,  il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in  capo  ai  sindaci  di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione  le  attribuzioni  di
cui  all'articolo  54  del  medesimo  testo   unico,   e   successive
modificazioni. 
  9. La  giunta  dell'unione  e'  composta  dal  presidente,  che  la
presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente. 
  10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di  funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta  lo
statuto dell'unione, con deliberazione  a  maggioranza  assoluta  dei
propri componenti, entro  venti  giorni  dalla  data  di  istituzione
dell'unione. 
  11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed  86  del  citato
testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e
successive modificazioni, ed  ai  relativi  atti  di  attuazione,  in
riferimento   al   trattamento   spettante,    rispettivamente,    ai
consiglieri,  al  sindaco  ed  agli  assessori  dei   comuni   aventi
corrispondente popolazione.  Gli  amministratori  dell'unione,  dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare  a  percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  di  ogni  genere  ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori  locali  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 
  12. L'esercizio in forma associata di cui al comma  1  puo'  essere
assicurato  anche  mediante  una  o   piu'   convenzioni   ai   sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno  triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da  parte
dei comuni aderenti, il conseguimento  di  significativi  livelli  di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con  il  decreto  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1. 
  13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli  eletti  negli
organi di governo dell'unione,  nei  comuni  che  siano  parti  della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed  il  consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.». 
  3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 32 (Unione di comuni). - 1.  L'unione  di  comuni  e'  l'ente
locale  costituito  da  due  o  piu'  comuni,  di  norma  contermini,
finalizzato  all'esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi.  Ove
costituita  in  prevalenza  da  comuni  montani,   essa   assume   la
denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche  le
specifiche competenze  di  tutela  e  di  promozione  della  montagna
attribuite in  attuazione  dell'articolo  44,  secondo  comma,  della
Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 
  2. Ogni comune puo' far parte di una  sola  unione  di  comuni.  Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni  tra  loro  o
con singoli comuni. 
  3. Gli organi dell'unione, presidente,  giunta  e  consiglio,  sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  da
amministratori in carica dei comuni associati e a  essi  non  possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci  dei
comuni associati e la giunta  tra  i  componenti  dell'esecutivo  dei
comuni  associati.  Il  consiglio  e'  composto  da  un   numero   di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati  tra  i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i  comuni  con
popolazione  pari  a  quella  complessiva  dell'ente,  garantendo  la
rappresentanza delle  minoranze  e  assicurando,  ove  possibile,  la
rappresentanza di ogni comune. 
  4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare  e  ad
essa si applicano, in quanto compatibili,  i  principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. 
  5. All'unione sono conferite dai  comuni  partecipanti  le  risorse
umane e strumentali  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in  materia  di  personale,  la  spesa  sostenuta  per  il  personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di  prima  applicazione,  il
superamento  della  somma  delle   spese   di   personale   sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una  rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere  assicurati  progressivi
risparmi di spesa in materia di personale. 
  6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono  approvati  dai
consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e   con   la
maggioranza  richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo   statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
  7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,  dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 
  8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero  dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6». 
  4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che  fanno  parte
di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti,  per  la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  e  successive  modificazioni,  come  modificato  dal   presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto. 
  5. Entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  ciascuna  regione  ha  facolta'   di   individuare   limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo  16,  comma
4,  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto. 
  6.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  16,  comma   5,   del   citato
decreto-legge n. 138 del 2011,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 14  settembre  2011,  n.  148,  come  modificato  dal  presente
decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato  articolo  16,
comma 1, con deliberazione del consiglio  comunale,  da  adottare,  a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una  proposta
di aggregazione,  di  identico  contenuto,  per  l'istituzione  della
rispettiva unione. 
  7. Sono abrogati  i  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater,  3-quinquies,
3-sexies,  3-septies  e  3-octies   dell'articolo   15   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. 
          Il testo del'art. 16 del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
          138, modificato dalla presente legge, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188.