Art. 20 
 
Disposizioni per favorire la fusione di  comuni  e  razionalizzazione
               dell'esercizio delle funzioni comunali 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2013,  il  contributo  straordinario  ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali  attribuiti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
  3.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare   sono   disciplinate   modalita'   e    termini    per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni. 
  4. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali,  approvato
con decreto del Ministro dell'interno del  1°  settembre  2000,  ((n.
318,)) incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   15   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              "15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione  di
          comuni. 
              1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione,
          le   regioni   possono   modificare    le    circoscrizioni
          territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate,
          nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di
          fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi
          comuni con popolazione inferiore ai 10.000  abitanti  o  la
          cui costituzione  comporti,  come  conseguenza,  che  altri
          comuni scendano sotto tale limite. 
              2. La legge  regionale  che  istituisce  nuovi  comuni,
          mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che
          alle comunita'  di  origine  o  ad  alcune  di  esse  siano
          assicurate  adeguate   forme   di   partecipazione   e   di
          decentramento dei servizi. 
              3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre  ai
          contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci  anni
          successivi  alla  fusione   stessa,   appositi   contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
              4.  La  denominazione  delle  borgate  e  frazioni   e'
          attribuita  ai  comuni  ai  sensi   dell'art.   118   della
          Costituzione.". 
              Il decreto del Ministro dell'Interno 1° settembre 2000,
          n. 318 (Regolamento concernente i criteri  di  riparto  dei
          fondi erariali destinati al finanziamento  delle  procedure
          di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni
          comunali),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   3
          novembre 2000, n. 257.