Art. 14 
 
 
              Razionalizzazione di taluni enti sanitari 
 
  1. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali»  di  cui  ai
commi 4-bis e 4-ter dell'articolo  4  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
funzioni gia' svolte dalla societa'  consortile  «Consorzio  Anagrafi
animali» sono trasferite, con decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  della
salute e dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali  e  al  Ministero  della  salute  secondo   le   rispettive
competenze. Alle predette  funzioni  i  citati  Ministeri  provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti  di  bilancio
previsti, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 4, comma  4-ter,  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), anche  mediante  ((  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato )) e successiva riassegnazione alla spesa. 
  2. Al  fine  di  limitare  gli  oneri  per  il  Servizio  sanitario
nazionale  per  l'erogazione  delle  prestazioni  in   favore   delle
popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la  promozione  della
salute delle popolazioni migranti  ed  il  contrasto  delle  malattie
della  poverta'  (INMP)   gia'   costituito   quale   sperimentazione
gestionale, e' ente con personalita' giuridica di  diritto  pubblico,
dotato  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa  e   contabile,
vigilato dal Ministero della salute, con  il  compito  di  promuovere
attivita' di assistenza, ricerca e formazione  per  la  salute  delle
popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta'. 
  3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro  di  riferimento
della rete nazionale per le problematiche di assistenza in  campo  ((
socio-sanitario )) legate alle popolazioni migranti e alla  poverta',
nonche' Centro nazionale per la mediazione  transculturale  in  campo
sanitario. 
  4.  Sono  organi  dell'Istituto  il  Consiglio  di  indirizzo,   il
Direttore e il Collegio  sindacale.  Il  Consiglio  di  indirizzo  e'
composto da cinque membri, di cui due  nominati  dal  Ministro  della
salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano  alla  rete
di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore
e'  nominato  dal  Ministro  della  salute,  rappresenta   legalmente
l'Istituto ed esercita  tutti  i  poteri  di  gestione.  Il  Collegio
sindacale e' costituito da tre  membri,  due  nominati  dal  Ministro
della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, nonche' uno  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con compiti di  controllo  interno.  Con  decreto  del
Ministro della salute, adottato di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano,   ((   sono   disciplinati   ))   il   funzionamento   e
l'organizzazione dell'Istituto. 
  5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per   il
finanziamento delle attivita' si provvede annualmente nell'ambito  di
un  apposito  progetto  interregionale,  approvato  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
per la cui realizzazione, sulle  risorse  finalizzate  all'attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2013 ((, alla cui erogazione, a  favore  del  medesimo  Istituto,  si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento )). 
  6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per  la  promozione
della  salute  delle  popolazioni  migranti  ed  il  contrasto  delle
malattie della poverta' (INMP),  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro  5  milioni
nell'anno 2012 e di euro  10  milioni  a  decorrere  dall'anno  2013,
nonche' mediante i rimborsi delle prestazioni erogate  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche  di
ricerca nazionali ed internazionali. 
  7. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  4
sono abrogati i commi 7 e 8  dell'articolo  17  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21  giugno  2007  la  misura  del
contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari
dipendenti pubblici,  iscritti  ai  rispettivi  ordini  professionali
italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi  e  odontoiatri  e  dei
veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente  in
12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004,  in
10 euro mensili per gli anni 2005 e  2006,  nonche'  in  11  ((  euro
mensili )) per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003 -  1°  gennaio
2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali
nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2,  della
legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' anch'essa
forfettariamente  determinata  negli  identici  importi  di  cui   al
presente comma. 
  9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di  cui  al
comma 8 per il  periodo  1°  gennaio  2003  -  21  giugno  2007  sono
trattenute dalla Fondazione a titolo di  acconto  dei  contributi  da
versare. Con delibera  della  Fondazione  ((  sono  stabilite  ))  la
procedura, le modalita' e le scadenze per  l'eventuale  conguaglio  o
rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  sono
estinti  ogni  azione  o  processo  relativo   alla   determinazione,
pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui  al  primo
periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a  non  avviare
le procedure per la riscossione coattiva per crediti  di  importo  ((
inferiore a 500 euro )).  Per  gli  anni  successivi  al  2007  resta
confermato,  per  la  determinazione  dei  contributi   dovuti   alla
Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222. 
  (( 9-bis. Al comma 1 dell'articolo 1  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, le  parole:  «,  unitamente  a  prestazioni  di
ricovero e cura di alta specialita'» sono sostituite dalle  seguenti:
«ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta  specialita'  o
svolgono altre attivita' aventi i  caratteri  di  eccellenza  di  cui
all'articolo 13, comma 3, lettera d)». )) 
  (( 9-ter. Al comma 3 dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita' di  ricovero
e cura di alta specialita' direttamente svolta negli ultimi tre anni,
ovvero del contributo  tecnico-scientifico  fornito,  nell'ambito  di
un'attivita' di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale  e
internazionale,  al  fine  di  assicurare  una  piu'  alta   qualita'
dell'attivita' assistenziale, attestata da  strutture  pubbliche  del
Servizio sanitario nazionale». )) 
  10. I commi 1 e 2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di
riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione
competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante
la titolarita' dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata  con
decreto del Ministro della salute, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano. La regione  inoltra  la  domanda,  nella  quale  ((
devono essere indicate  ))  la  sede  effettiva  di  attivita'  della
struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento,
al   Ministero   della   salute,   evidenziando   la   coerenza   del
riconoscimento  con  la  propria  programmazione  sanitaria.  2.   Il
Ministro della salute nomina una commissione di  valutazione  formata
da almeno due esperti nella disciplina  oggetto  della  richiesta  di
riconoscimento, che svolgono  l'incarico  a  titolo  gratuito.  Entro
trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il proprio  parere
motivato sulla sussistenza dei  requisiti  di  cui  all'articolo  13,
comma 3, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda
e su quella eventualmente acquisita dalla struttura  interessata.  La
commissione (( puo' procedere ai necessari  sopralluoghi  e  valutare
gli elementi cosi' acquisiti )). Entro dieci giorni  dal  ricevimento
del  parere,  il  Ministro  della  salute  trasmette  gli  atti  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, che deve  esprimersi  sulla
domanda   di   riconoscimento   entro   quarantacinque   giorni   dal
ricevimento.». 
  (( 10-bis.Al comma 3 dell'articolo 14 del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, le parole:  «d'intesa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «previa intesa». )) 
  11. I commi 1 e 2  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS,
gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni  due  anni
al Ministero della salute i dati aggiornati  circa  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  13,   nonche'   la   documentazione
necessaria ai fini della conferma, (( secondo quanto stabilito )) dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14.  2.  Il  Ministero  della
salute,  nell'esercizio  delle   funzioni   di   vigilanza   di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  puo'  verificare  in  ogni  momento   la
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento  delle  Fondazioni
IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati.  Nel  caso
di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero  informa  la
regione territorialmente competente ed assegna  all'ente  un  termine
non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il  possesso  dei
prescritti  requisiti.  Il  Ministro  della  salute  e   la   regione
competente  possono  immediatamente  sostituire  i  propri  designati
all'interno  dei  consigli  di  amministrazione,  nonche'  sospendere
cautelativamente ((  l'erogazione  dei  finanziamenti  nei  confronti
degli enti interessati )). Alla scadenza di tale termine, sulla  base
dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con  il
Presidente  della  regione  interessata,   conferma   o   revoca   il
riconoscimento.». 
  12. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  ((  sentiti  ))  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  nonche'
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi  entro  il  31
dicembre 2012, sono stabiliti  i  criteri  di  classificazione  degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non  trasformati,
delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto  privato  sulla
base di indicatori (( qualitativi  e  quantitativi  ))  di  carattere
scientifico di comprovato valore internazionale, anche  ai  fini  del
loro inserimento nella rete di attivita' di ricerca; con il  medesimo
decreto, al fine di garantire la visione unitaria delle attivita'  di
ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti  soggetti,  sono
individuate le modalita' attraverso  cui  realizzare  l'attivita'  di
ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4,  commi  4-bis  e
          4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2  (Interventi
          urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
          della pesca, nonche' in materia di  fiscalita'  d'impresa),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81: 
              «Art.  4  (Rafforzamento  del  contrasto   alle   frodi
          agroalimentari e ambientali). - (Omissis). 
              4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza  del  sistema
          per l'identificazione e la registrazione degli animali e la
          tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero  della
          salute  ed  il  Ministero  delle   politiche   agricole   e
          forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti  gia'
          svolti   dal   Centro   servizi   nazionale   dell'Istituto
          zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,  si
          avvalgono della  societa'  consortile  «Consorzio  anagrafi
          animali» quale ente strumentale di  assistenza  tecnica  al
          sistema  nazionale   delle   anagrafi   animali   e   della
          tracciabilita'  degli  alimenti,  anche   ai   fini   della
          promozione   internazionale   del   sistema    Italia    di
          tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I  Ministeri
          suddetti assegnano direttamente  alla  societa'  consortile
          «Consorzio    anagrafi    animali»,    con    provvedimento
          amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
          compiti. 
              4-ter.  La  societa'  consortile  «Consorzio   anagrafi
          animali» assicura, nello svolgimento della funzione di  cui
          al comma  4-bis  e  sulla  base  di  un  programma  annuale
          formulato  conformemente  alle  indicazioni  dei  Ministeri
          competenti, il coordinamento degli interventi  necessari  a
          dare piena attuazione agli  adempimenti  connessi.  Per  la
          promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal
          comma 4 -bis, anche altre  amministrazioni  ed  enti  dello
          Stato   possono   avvalersi   della   societa'   consortile
          «Consorzio anagrafi animali»,  d'intesa  con  il  Ministero
          della salute ed il Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento  ed
          ai costi generali  di  struttura  della  predetta  societa'
          consortile, per  lo  svolgimento  della  funzione  di  ente
          strumentale di  assistenza  tecnica,  l'AGEA  assegna  alla
          societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno  2006
          di un milione  di  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante riduzione di  un  milione  di  euro,  a  decorrere
          dall'anno 2006, dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          decreto  legislativo  27  maggio   1999,   n.   165,   come
          determinata dalla tabella C della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 7, 8 e 9,
          del  gia'  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011,   come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
          (Omissis). 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previo
          protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana
          e con altre regioni interessate,  e'  disposta  la  proroga
          fino al 31 dicembre 2013 del  progetto  di  sperimentazione
          gestionale di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27
          dicembre 2006. n. 296, coordinato  dall'Istituto  nazionale
          per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
          per il contrasto delle malattie della  poverta'  (INMP)  di
          cui al decreto del Ministro della salute in data  3  agosto
          2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  20
          settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla  formazione,
          alla  prevenzione  e  alla  cura   delle   malattie   delle
          migrazioni e della poverta'. 
              8. Ad eventuali  modifiche  all'organizzazione  e  alle
          modalita'  di  funzionamento  dell'INMP  si  provvede   con
          decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno  2013
          il  Ministero  della  salute  verifica  l'andamento   della
          sperimentazione  gestionale  e  promuove,  sulla  base  dei
          risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari
          alla definizione,  d'intesa  con  le  regioni  interessate,
          dell'assetto  a  regime  dell'INMP.  In  caso  di   mancato
          raggiungimento  dei  risultati  connessi  al  progetto   di
          sperimentazione gestionale di cui al comma 7,  con  decreto
          del Ministro della salute si provvede alla  soppressione  e
          liquidazione  dell'INMP  provvedendo  alla  nomina  di   un
          commissario liquidatore. 
              9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi
          7 e 8, e' autorizzata per  l'anno  2011  la  corresponsione
          all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di  euro,  alla
          cui   copertura   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per il  medesimo  anno,  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n.
          7.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  si   provvede
          annualmente   nell'ambito   di   un    apposito    progetto
          interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          per  la  cui  realizzazione,  sulle   risorse   finalizzate
          all'attuazione dell'articolo 1, comma 34,  della  legge  23
          dicembre 1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  e'
          vincolato l'importo pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
          alla cui erogazione, a favore  del  medesimo  Istituto,  si
          provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
          complessive  destinate  al   finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale per l'anno di riferimento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  7
          luglio 1901, n. 306  (Provvedimenti  pel  Collegio-convitto
          per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia): 
              «Art. 2. -  Alle  spese  occorrenti  pel  mantenimento,
          l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane  di
          cui all'art. 1, concorreranno: 
                a) il patrimonio della fondazione; 
                b) i lasciti, le donazioni e  in  generale  qualunque
          altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere; 
                c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio  della
          fondazione col residuo delle entrate ordinarie,  che  sara'
          in fine d'anno capitalizzato; 
                d) le elargizioni degli ordini dei medici,  di  altre
          Associazioni di sanitari e di qualunque  persona  fisica  e
          morale; 
                e) il contributo obbligatorio  di  tutti  i  sanitari
          dipendenti  pubblici,   iscritti   ai   rispettivi   ordini
          professionali italiani dei medici  chirurghi,  odontoiatri,
          veterinari e farmacisti, nella misura e  con  modalita'  di
          versamento fissate dal Consiglio di  amministrazione  della
          fondazione con regolamenti  soggetti  ad  approvazione  dei
          Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  successive
          modificazioni; 
                f)  il  contributo  volontario  di  tutti  gli  altri
          sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
          di cui al precedente comma.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288  (Riordino   della
          disciplina degli Istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16
          gennaio 2003, n. 3), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Natura e finalita').  -  1.  Gli  Istituti  di
          ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  sono  enti  a
          rilevanza nazionale  dotati  di  autonomia  e  personalita'
          giuridica che, secondo standards di eccellenza,  perseguono
          finalita'   di   ricerca,   prevalentemente    clinica    e
          traslazionale,   nel   campo   biomedico   e   in    quello
          dell'organizzazione e  gestione  dei  servizi  sanitari  ed
          effettuano  prestazioni  di  ricovero  e   cura   di   alta
          specialita' o svolgono altre attivita' aventi  i  caratteri
          di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d). 
              2.  Ferme  restando  le  funzioni  di  vigilanza  e  di
          controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni
          competono le funzioni legislative e regolamentari  connesse
          alle attivita' di assistenza  e  di  ricerca  svolte  dagli
          Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito  dei
          principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente  in
          materia di ricerca biomedica e tutela della salute.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 14  e  15  del
          citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come  modificati
          dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Riconoscimento). - 1. L'istituzione di  nuovi
          Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico  deve
          essere  coerente  e  compatibile  con   la   programmazione
          sanitaria della Regione interessata; essa e' subordinata al
          riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento
          a un'unica specializzazione disciplinare coerente  con  gli
          obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui
          all'articolo 12-bis del  decreto  legislativo  n.  502  del
          1992, e successive modificazioni e integrazioni ed ai  soli
          presidi  nei  quali  la  stessa  attivita'  e'  svolta.   I
          policlinici possono essere riconosciuti con  riferimento  a
          non piu' di due discipline, purche' tra loro  complementari
          e integrate. 
              2.   Le   strutture   pubbliche   che    chiedono    il
          riconoscimento  possono  costituirsi  nella   forma   delle
          Fondazioni di cui  all'articolo  2;  le  strutture  private
          debbono  costituirsi  in   una   delle   forme   giuridiche
          disciplinate dal codice civile. 
              3.  Il  riconoscimento  del  carattere  scientifico  e'
          soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti
          requisiti: 
                a) personalita' giuridica di diritto  pubblico  o  di
          diritto privato; 
                b)      titolarita'       dell'autorizzazione       e
          dell'accreditamento sanitari; 
                c) economicita'  ed  efficienza  dell'organizzazione,
          qualita'  delle  strutture  e  livello  tecnologico   delle
          attrezzature; 
                d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita'
          di ricovero e cura di alta specialita' direttamente  svolta
          negli   ultimi   tre   anni,    ovvero    del    contributo
          tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di
          ricerca  biomedica  riconosciuta  a  livello  nazionale   e
          internazionale,  al  fine  di  assicurare  una  piu'   alta
          qualita'   dell'attivita'   assistenziale,   attestata   da
          strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 
                e) caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca
          svolta nell'ultimo triennio  relativamente  alla  specifica
          disciplina assegnata; 
                f) dimostrata capacita'  di  inserirsi  in  rete  con
          Istituti di ricerca della stessa area di riferimento  e  di
          collaborazioni con altri enti pubblici e privati; 
                g) dimostrata  capacita'  di  attrarre  finanziamenti
          pubblici e privati indipendenti; 
                h) certificazione di  qualita'  dei  servizi  secondo
          procedure internazionalmente riconosciute.». 
              «Art. 14 (Procedimento per il riconoscimento). - 1.  La
          domanda di riconoscimento  e'  presentata  dalla  struttura
          interessata  alla  regione   competente   per   territorio,
          unitamente alla documentazione comprovante  la  titolarita'
          dei requisiti  di  cui  all'articolo  13,  individuata  con
          decreto del Ministro della salute,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano. La  regione  inoltra
          la domanda, nella quale  devono  essere  indicate  la  sede
          effettiva di attivita' della struttura e la disciplina  per
          la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero  della
          salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con  la
          propria programmazione sanitaria. 
              2. Il Ministro della salute nomina una  commissione  di
          valutazione formata da almeno due esperti nella  disciplina
          oggetto della richiesta  di  riconoscimento,  che  svolgono
          l'incarico a titolo gratuito.  Entro  trenta  giorni  dalla
          nomina, la commissione esprime il proprio  parere  motivato
          sulla sussistenza dei requisiti  di  cui  all'articolo  13,
          comma 3, sulla completezza  della  documentazione  allegata
          alla domanda e  su  quella  eventualmente  acquisita  dalla
          struttura interessata. La  commissione  puo'  procedere  ai
          necessari  sopralluoghi  e  valutare  gli  elementi   cosi'
          acquisiti. Entro dieci giorni dal ricevimento  del  parere,
          il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che   deve
          esprimersi   sulla   domanda   di   riconoscimento    entro
          quarantacinque giorni dal ricevimento. 
              3.  Il  riconoscimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Ministro dalla salute,  previa  intesa  con  il  Presidente
          della Regione interessata. L'eventuale  decisione  difforme
          dai pareri di cui al comma 2 deve essere motivata.». 
              «Art. 15 (Revisione  e  revoca).  -  1.  Le  Fondazioni
          IRCCS,  gli  Istituti  non  trasformati  e  quelli  privati
          inviano ogni due anni al  Ministero  della  salute  i  dati
          aggiornati  circa  il  possesso  dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 13, nonche' la  documentazione  necessaria  ai
          fini della conferma, secondo quanto stabilito  dal  decreto
          di cui al comma 1 dell'articolo 14. 
              2. Il  Ministero  della  salute,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2,  puo'
          verificare in ogni momento la sussistenza delle  condizioni
          per  il  riconoscimento  delle  Fondazioni   IRCCS,   degli
          Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel  caso  di
          sopravvenuta  carenza  di  tali  condizioni,  il  Ministero
          informa la regione territorialmente competente  ed  assegna
          all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale
          reintegrare  il  possesso  dei  prescritti  requisiti.   Il
          Ministro della  salute  e  la  regione  competente  possono
          immediatamente sostituire i  propri  designati  all'interno
          dei  consigli  di   amministrazione,   nonche'   sospendere
          cautelativamente   l'erogazione   dei   finanziamenti   nei
          confronti degli enti interessati.  Alla  scadenza  di  tale
          termine, sulla base dell'esito della verifica, il  Ministro
          della salute, d'intesa  con  il  Presidente  della  regione
          interessata, conferma o revoca il riconoscimento. 
              3. In caso di revoca del riconoscimento, le  Fondazioni
          IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati,  riacquistano  la
          natura  e  la  forma  giuridica   rivestite   prima   della
          concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di
          terminare i progetti  di  ricerca  finanziati  con  risorse
          pubbliche o, in caso di  impossibilita',  di  restituire  i
          fondi non utilizzati.».