Art. 15 
 
Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale  navigante  e
  altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero 
 
  1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 4 della legge 12  novembre
2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti: 
  «89. Le funzioni relative  all'assistenza  sanitaria  al  personale
navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi  comprese  le
funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del
Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di
quelle relative alla certificazione delle competenze  in  materia  di
primo soccorso sanitario e di  assistenza  medica  a  bordo  di  navi
mercantili,  di  formazione  e  aggiornamento  di   pronto   soccorso
sanitario  del  personale  di  volo,  alle  visite  effettuate  dagli
Istituti medico-legali  dell'Aeronautica  militare,  alle  visite  di
idoneita'  presso  gli  Uffici  di  sanita'  marittima,  aerea  e  di
frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
di  mare.  Restano  ferme  tutte  le  tipologie  di  prestazioni   di
competenza  dei  predetti  Istituti  medico-legali   dell'Aeronautica
militare. 
  90. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con  i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, (( delle  infrastrutture  ))  e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro il 31 marzo  2013,  sono  individuati,  ai
fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale,  i  beni,  le
risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui  ai  commi
91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento  e  riparto
tra  le  regioni,  i  livelli  delle  prestazioni  da  assicurare  al
personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della
difesa, le  modalita'  dei  rimborsi  delle  prestazioni  rese  dagli
Istituti  medico-legali  dell'Aeronautica  militare.  La   decorrenza
dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale  all'effettivo
trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con  la
medesima decorrenza e'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  luglio  1980,  n.  620,  fatto  salvo  l'articolo   2
concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza. 
  91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
riceventi, il personale di ruolo in  servizio  presso  i  Servizi  di
assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.)  di  Napoli  e
Genova,  e  relative  articolazioni  territoriali,   e'   trasferito,
nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento
del  servizio  prestato  ed  applicando  il  trattamento   economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo
tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al  comma
90. Qualora le voci fisse e continuative  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio in godimento  alla  data  di  trasferimento
risultino maggiori di  quelle  spettanti  nella  nuova  posizione  di
inquadramento, la relativa differenza e' conservata dagli interessati
come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del  trasferimento
le   dotazioni   organiche   del   Ministero   della   salute    sono
corrispondentemente ridotte, tenendo  conto  delle  funzioni  che  lo
Stato continua ad esercitare in materia. 
  92. I rapporti  con  il  personale  ambulatoriale  infermieristico,
tecnico e della riabilitazione sono disciplinati  ad  esaurimento  da
accordi collettivi nazionali  di  durata  triennale  stipulati  dalla
Struttura  interregionale  sanitari  convenzionati   (SISAC).   Negli
accordi collettivi della  medicina  specialistica  ambulatoriale  del
Servizio sanitario nazionale e' ricompreso il personale ambulatoriale
medico  e  delle  altre  professionalita'  sanitarie.   Il   predetto
personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con
i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione
di  medicina   generale   rimangono   disciplinati   dalla   relativa
convenzione, salva la possibilita', per gli assistiti di cui al comma
89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche
oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo
riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari  di  altro  rapporto
convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  le   regioni
assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per  un
monte orario  non  inferiore  all'ammontare  dei  compensi  percepiti
nell'anno 2011. 
  92-bis. Con accordi  sanciti  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, su proposta del  Ministro  della  salute  e  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   e'   assicurato
l'esercizio coordinato delle funzioni conferite  a  salvaguardia  del
diritto del personale navigante ad usufruire  dei  livelli  garantiti
delle prestazioni  sanitarie  in  tutto  il  territorio  nazionale  e
all'estero. (( Fino alla data di entrata in vigore dei  provvedimenti
di organizzazione del servizio adottati dalle  regioni,  in  base  ai
principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto
il territorio nazionale la continuita' delle funzioni  conferite,  le
regioni  erogano  l'assistenza  sanitaria  al  personale   navigante,
marittimo e dell'aviazione civile,  attraverso  gli  ambulatori  SASN
esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite
convenzioni non onerose. )) 
  92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse,  al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le
vigenti   disposizioni   sull'assistenza    sanitaria    in    ambito
internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico  europeo
e in Svizzera, nonche' gli accordi di sicurezza sociale in vigore con
i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto  previsto
per le prestazioni (( medico-legali )) dai decreti di  cui  al  comma
90. 
  92-quater. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono assegnate  al  Servizio  sanitario  nazionale  le
risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai  sensi  dei
commi 89 e 93, iscritte nello stato di  previsione  della  spesa  del
Ministero della salute.». 
  2. Sono prestazioni a  titolo  oneroso  rese  dal  Ministero  della
salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, le attivita'
di vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue
umano e dei  suoi  prodotti,  per  uso  terapeutico,  profilattico  e
diagnostico, nonche' le attivita': 
  a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di  prodotti  di
origine animale destinati alla  commercializzazione,  a  seguito  dei
controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli  56  e  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  b) per  il  rilascio  del  documento  veterinario  di  entrata  per
importazioni di  prodotti  di  origine  animale  non  destinati  alla
commercializzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),  del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine
non animale; 
  c) per  il  rilascio  del  documento  veterinario  di  entrata  per
importazioni  di  prodotti  di  origine  animale  destinati  a  studi
particolari o ad analisi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  80,  ad  eccezione  di
quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche
di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa; 
  d) per le attivita' di cui all'articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6  della
decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000. 
  3. Alle prestazioni di cui al  comma  2  si  applicano  tariffe  da
rideterminarsi con decreto del Ministro  della  salute,  al  fine  di
coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate  con  il
criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali  rese
dal personale coinvolto,  calcolato  sulla  base  della  retribuzione
annua lorda di ciascun dipendente (( divisa per il numero ))  di  ore
lavorative    annue,    comprensivo    degli    oneri    a     carico
dell'amministrazione. 
  ((  3-bis.  In  considerazione  delle  funzioni  di   giurisdizione
speciale esercitate, la Commissione centrale  per  gli  esercenti  le
professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  e
successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,  n.  183,  e  continua  ad
operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il  termine
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012,  n.
89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132,
come modificato dal comma 3-terdel presente articolo. All'Allegato  1
annesso al citato decreto-legge  n.  89  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e' abrogato. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28  giugno  2012,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
132, le parole: «non oltreil 31 dicembre 2012» sono sostituite  dalle
seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 89, 90, 91
          e 92, della citata legge n. 183 del 2011,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              «89. Le funzioni relative all'assistenza  sanitaria  al
          personale navigante marittimo e dell'aviazione  civile,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio
          1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto
          soccorso aeroportuale di  competenza  del  Ministero  della
          salute, sono  conferite  alle  regioni,  ad  esclusione  di
          quelle relative alla  certificazione  delle  competenze  in
          materia di primo soccorso sanitario e di assistenza  medica
          a bordo di navi mercantili, di formazione  e  aggiornamento
          di pronto soccorso sanitario del personale  di  volo,  alle
          visite    effettuate    dagli    Istituti     medico-legali
          dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita'  presso
          gli Uffici di  sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera
          (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
          di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di
          competenza    dei    predetti    Istituti     medico-legali
          dell'Aeronautica militare. 
              90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  per
          la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  delle
          infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
          il  31  marzo  2013,  sono   individuati,   ai   fini   del
          trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i  beni,  le
          risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di  cui
          ai commi 91 e  92,  i  relativi  criteri  e  modalita'  del
          trasferimento e riparto tra le  regioni,  i  livelli  delle
          prestazioni da assicurare al personale navigante,  nonche',
          di  concerto  anche  con  il  Ministro  della  difesa,   le
          modalita'  dei  rimborsi  delle  prestazioni   rese   dagli
          Istituti  medico-legali   dell'Aeronautica   militare.   La
          decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni  conferite   e'
          contestuale  all'effettivo  trasferimento  delle   risorse,
          finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza
          e' abrogato il decreto del Presidente della  Repubblica  31
          luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo  2  concernente
          l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza. 
              91.   Ferma   restando    l'autonomia    normativa    e
          organizzativa degli enti riceventi, il personale  di  ruolo
          in servizio presso i Servizi  di  assistenza  sanitaria  al
          personale  navigante  (S.A.S.N.)  di  Napoli  e  Genova,  e
          relative   articolazioni   territoriali,   e'   trasferito,
          nell'ambito  del  territorio  provinciale,  assicurando  il
          riconoscimento  del  servizio  prestato  ed  applicando  il
          trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
          nei contratti collettivi vigenti  per  il  personale  degli
          enti del Servizio sanitario nazionale, secondo  tabelle  di
          corrispondenza da definirsi con i decreti di cui  al  comma
          90. Qualora le voci fisse e  continuative  del  trattamento
          economico fondamentale e accessorio in godimento alla  data
          di trasferimento risultino  maggiori  di  quelle  spettanti
          nella  nuova  posizione  di  inquadramento,   la   relativa
          differenza e' conservata dagli interessati come assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a  qualsiasi  titolo  conseguiti.  All'esito  del
          trasferimento le dotazioni organiche  del  Ministero  della
          salute  sono  corrispondentemente  ridotte,  tenendo  conto
          delle funzioni che  lo  Stato  continua  ad  esercitare  in
          materia. 
              92.  I  rapporti   con   il   personale   ambulatoriale
          infermieristico,  tecnico  e  della   riabilitazione   sono
          disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali
          di   durata    triennale    stipulati    dalla    Struttura
          interregionale  sanitari   convenzionati   (SISAC).   Negli
          accordi    collettivi    della    medicina    specialistica
          ambulatoriale   del   Servizio   sanitario   nazionale   e'
          ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle  altre
          professionalita' sanitarie. Il predetto personale  mantiene
          i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici
          fiduciari   titolari   di   incarico   nell'ambito    della
          convenzione di  medicina  generale  rimangono  disciplinati
          dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per  gli
          assistiti di cui al comma 89, di  optare,  entro  il  primo
          anno, per uno dei predetti medici anche oltre il  massimale
          previsto,  fino  al  20  per  cento  dello  stesso,   salvo
          riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari  di  altro
          rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale,
          le  regioni  assicurano  un  incarico   nell'ambito   della
          medicina dei servizi per  un  monte  orario  non  inferiore
          all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011.». 
              92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  4
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta
          del  Ministro   della   salute   e   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, e'  assicurato  l'esercizio
          coordinato delle  funzioni  conferite  a  salvaguardia  del
          diritto del personale navigante ad  usufruire  dei  livelli
          garantiti  delle  prestazioni   sanitarie   in   tutto   il
          territorio  nazionale  e  all'estero.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti di  organizzazione  del
          servizio  adottati  dalle  regioni,  in  base  ai  principi
          definiti dai predetti accordi,  al  fine  di  garantire  su
          tutto il territorio nazionale la continuita' delle funzioni
          conferite, le regioni  erogano  l'assistenza  sanitaria  al
          personale navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile,
          attraverso  gli  ambulatori  SASN  esistenti  e  i   medici
          fiduciari   incaricati,   i   quali   stipulano    apposite
          convenzioni non onerose. 
              92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento  delle
          risorse, al personale navigante marittimo e  dell'aviazione
          civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza
          sanitaria in ambito internazionale e  dell'Unione  europea,
          nello spazio economico europeo e in Svizzera,  nonche'  gli
          accordi di sicurezza sociale in  vigore  con  i  Paesi  non
          aderenti all'Unione europea, fatto  salvo  quanto  previsto
          per le prestazioni medico-legali  dai  decreti  di  cui  al
          comma 90. 
              92-quater.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono assegnate  al  Servizio
          sanitario nazionale le risorse finanziarie,  relative  alle
          funzioni trasferite ai sensi dei commi 89  e  93,  iscritte
          nello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          salute.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo n. 281 del 1997: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  56  e  57  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
          320 (Regolamento di polizia veterinaria): 
              «Art. 56. - Le pelli secche o salate secche, le budella
          e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie,
          le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le
          lane lavate, le farine di pesce,  i  grassi  fusi  per  uso
          industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da
          qualunque provenienza senza  obbligo  di  presentazione  di
          certificati di origine  e  di  sanita',  previo  favorevole
          controllo sanitario. 
              Le pelli, le budella e le  vesciche  in  salamoia  sono
          ammesse all'importazione da qualunque provenienza,  purche'
          scortate da certificati di origine e  di  sanita'  portanti
          l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato
          dallo Stato che i detti prodotti sono  stati  sottoposti  a
          salagione ad umido per almeno 30 giorni. 
              Sono altresi'  ammessi  all'importazione  da  qualunque
          provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine
          di carne, di ossa e di sangue per uso  zootecnico,  purche'
          abbiano   subito   un   trattamento   di    sterilizzazione
          riconosciuto   idoneo   agli   effetti   della   profilassi
          veterinaria.  Il  trattamento  subito  deve  risultare   da
          certificati di origine e di  sanita'  rilasciati  nei  modi
          sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di
          sterilizzazione il certificato e' richiesto soltanto se non
          sono allo stato di secchezza.». 
              «Art. 57.  -  Sono  ammessi  all'importazione,  purche'
          provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti
          o limitazioni, le pelli fresche o salate  fresche,  nonche'
          le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi. 
              Detti prodotti devono essere scortati da certificati di
          origine  e  di  sanita'  portanti  l'attestazione   di   un
          veterinario di Stato o a  cio'  delegato  dallo  Stato  che
          provengono da  animali  indenni  da  malattie  infettive  e
          diffusive. 
              Le lane  sucide  sono  ammesse  all'importazione  senza
          obbligo di certificato di origine e di sanita', purche'  da
          altri documenti di scorta risulti la provenienza  da  paesi
          per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni. 
              Le pelli fresche degli animali macellati a bordo  delle
          navi sono ammesse all'importazione su presentazione di  una
          dichiarazione del  comandante  della  nave  attestante  che
          provengono da animali imbarcati in porti  di  paesi  per  i
          quali non sono in vigore divieti o limitazioni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 25  febbraio  2000,  n.  80  (Attuazione  della
          direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di  organizzazione
          dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da  Paesi
          terzi): 
              «Art. 16 (Esclusioni dai controlli). - 1. Sono  esclusi
          dalle modalita' di controllo previste dagli articoli da 3 a
          15, i prodotti: 
                a) contenuti nei bagagli personali di  viaggiatori  e
          destinati al loro consumo personale, a  condizione  che  la
          quantita'  trasportata  non  superi  quella  stabilita,  in
          attesa di disposizioni comunitarie, con  provvedimento  del
          Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da
          una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in  sede
          comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate  le
          importazioni; 
                b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a
          condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi
          carattere commerciale,  la  quantita'  spedita  non  superi
          quella stabilita, in attesa  di  disposizioni  comunitarie,
          con provvedimento del Ministero della sanita' e  provengano
          da un Paese terzo o da una parte  di  un  Paese  terzo  che
          figura nell'elenco  stabilito  in  sede  comunitaria  e  in
          provenienza dal quale non sono vietate le importazioni; 
                c) a bordo  di  mezzi  di  trasporto  che  effettuano
          tragitti internazionali,  destinati  all'approvvigionamento
          dell'equipaggio e dei  passeggeri,  a  condizione  che  non
          vengano  introdotti   in   uno   dei   territori   elencati
          nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro  rifiuti  di
          cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; e'  tuttavia
          possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono
          trasferiti  direttamente  da  un  mezzo  di  trasporto  che
          effettua tragitti internazionali ad  un  altro,  presso  lo
          stesso porto e sotto vigilanza doganale; 
                d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente
          ermetico  con  valore  F°  pari  o  superiore  a  3,00,   a
          condizione che la quantita' non superi quella  definita  in
          sede comunitaria, e sono: 
                  1) contenuti nei bagagli personali dei  viaggiatori
          e destinati al loro consumo personale; 
                  2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati,
          purche'  si  tratti  di  importazioni  prive  di  qualsiasi
          carattere commerciale; 
                e) sotto forma di campioni commerciali nonche' quelli
          introdotti al fine di esposizione,  a  condizione  che  non
          siano destinati ad  essere  commercializzati,  siano  stati
          preventivamente autorizzati dal Ministero della  sanita'  e
          non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i
          quali  sono  stati  introdotti  nel  territorio  nazionale;
          inoltre, al termine dell'esposizione, ai  prodotti  a  cio'
          destinati si applica quanto previsto alla  lettera  f),  n.
          2); 
                f) destinati a studi particolari o ad analisi,  ferma
          restando la vigilanza del competente servizio veterinario a
          che: 
                  1) non siano destinati all'alimentazione umana, ne'
          ad usi diversi da quelli per i quali sono stati  introdotti
          nel territorio nazionale; 
                  2) siano, effettuati gli studi o le analisi,  e  ad
          eccezione  dei  quantitativi  utilizzati  per  le  analisi,
          distrutti o rispediti nel  rispetto  di  adeguate  garanzie
          sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario. 
              2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1,
          comma 2, lettere  b),  e  c),  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  1°  marzo  1992,  n.  231,  e
          successive  modifiche,  in  materia  di  carni  fresche   e
          prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi. 
              3. Le spese relative alla distruzione,  rispedizione  o
          trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico
          del detentore o altro soggetto responsabile della merce.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n 233 (Ricostituzione degli Ordini delle  professioni
          sanitarie  e  per  la   disciplina   dell'esercizio   delle
          professioni stesse): 
              «Art. 17. - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene  e
          la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti  di
          cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata
          con  decreto  del  Capo  dello  Stato,  su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro per  la  grazia  e  giustizia,  presieduta  da  un
          consigliere  di  Stato  e  costituita  da  un  membro   del
          Consiglio  superiore  di  sanita'  e  da   un   funzionario
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  grado   non
          inferiore al 6°. 
              Fanno parte altresi' della Commissione: 
                a)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione dei medici  chirurghi,  un  ispettore  generale
          medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi  e
          tre supplenti; 
                b)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione   dei   veterinari,   un   ispettore   generale
          veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
          supplenti; 
                c)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione dei farmacisti, un ispettore  generale  per  il
          servizio farmaceutico e  otto  farmacisti,  di  cui  cinque
          effettivi e tre supplenti; 
                d)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione delle ostetriche, un ispettore generale  medico
          e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti; 
                e)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione di odontoiatra, un ispettore generale medico  e
          otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti. 
              I sanitari liberi  professionisti  indicati  nel  comma
          precedente  sono  designati  dai  Comitati  centrali  delle
          rispettive Federazioni nazionali. 
              Almeno tre dei componenti sopra  indicati  non  debbono
          avere la qualifica di presidente o di membro  dei  Comitati
          centrali delle Federazioni nazionali. 
              I membri della Commissione centrale rimangono in carica
          quattro anni e possono essere riconfermati. 
              Alla segreteria della Commissione centrale  e'  addetto
          personale  in  servizio  presso  l'Alto  Commissariato  per
          l'igiene e la sanita' pubblica 
              Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza  di
          non meno di cinque membri della  Commissione,  compreso  il
          presidente; almeno tre dei membri devono  appartenere  alla
          stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di  cui
          e' in esame la pratica. 
              In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
          effettivi,   rappresentanti   le    categorie    sanitarie,
          intervengono alle sedute i membri  supplenti  della  stessa
          categoria. 
              Per le questioni d'indole generale e per l'esame  degli
          affari  concernenti  tutte  le  professioni  sanitarie,  il
          presidente ha  la  facolta'  di  convocare  la  Commissione
          centrale in seduta  plenaria,  e  cioe'  con  l'intervento,
          oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
          ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
          categorie sanitarie. 
              Per la  validita'  delle  sedute  plenarie  occorre  la
          presenza di  non  meno  di  18  membri  della  Commissione,
          compreso il presidente, ed  ogni  professione  deve  essere
          rappresentata da almeno tre dei  membri  appartenenti  alla
          rispettiva categoria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  4,  della
          citata legge n. 183 del 2010: 
              «Art. 2 (Delega  al  Governo  per  la  riorganizzazione
          degli enti  vigilati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  dal  Ministero  della   salute).   -
          (Omissis). 
              4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  si  procede  al  riordino   degli   organi
          collegiali e degli altri organismi istituiti  con  legge  o
          con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
          mediante l'emanazione di  regolamenti  adottati,  ai  sensi
          dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, nel rispetto dei seguenti criteri: 
                a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
                c) limitazione  del  numero  delle  strutture,  anche
          mediante  la  loro   eventuale   unificazione,   a   quelle
          strettamente indispensabili all'adempimento delle  funzioni
          riguardanti la tutela della salute; 
                d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
          organismi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 132 (Proroga di termini in  materia
          sanitaria), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. Il termine del  30  giugno  2012  di  cui
          all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 14,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
          dicembre 2012. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4,
          della  legge  4  novembre  2010,   n.   183,   e   comunque
          inderogabilmente  non  oltre  il  30  aprile   2013,   sono
          prorogati gli  organi  collegiali  e  gli  altri  organismi
          operanti  presso  il  Ministero   della   salute   di   cui
          all'Allegato 1. Entro la medesima data  il  Ministro  della
          salute,   puo',   con   propri   decreti,   rinnovarne   la
          composizione, senza accrescere il numero dei componenti. 
              3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti
          salvi i componenti  di  diritto  previsti  dalla  normativa
          vigente,  puo'  rinnovare  la  composizione  del  Consiglio
          superiore  di  sanita',  nominando  il   presidente   e   i
          componenti non  di  diritto,  riducendo  questi  ultimi  al
          numero di quaranta. 
              3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il
          comma 5 e' inserito il seguente: «5.1.  Limitatamente  agli
          esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui  al
          comma 5, lettera e), si applicano  decorso  un  anno  dalla
          data di entrata in vigore del decreto del Presidente  della
          Repubblica di  cui  all'alinea  del  medesimo  comma  5,  e
          comunque  non  oltre  l'entrata  in  vigore  di   specifica
          disciplina  riguardante  la  responsabilita'  civile  e  le
          relative  condizioni  assicurative   degli   esercenti   le
          professioni sanitarie.».