Art. 15 Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero 1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti: «89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita' presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. 90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, (( delle infrastrutture )) e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza. 91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, e relative articolazioni territoriali, e' trasferito, nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento del servizio prestato ed applicando il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma 90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza e' conservata dagli interessati come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del trasferimento le dotazioni organiche del Ministero della salute sono corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in materia. 92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e' ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre professionalita' sanitarie. Il predetto personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per un monte orario non inferiore all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011. 92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' assicurato l'esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero. (( Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la continuita' delle funzioni conferite, le regioni erogano l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, attraverso gli ambulatori SASN esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite convenzioni non onerose. )) 92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse, al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonche' gli accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni (( medico-legali )) dai decreti di cui al comma 90. 92-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.». 2. Sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, le attivita' di vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, nonche' le attivita': a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla commercializzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine non animale; c) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi particolari o ad analisi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa; d) per le attivita' di cui all'articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6 della decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000. 3. Alle prestazioni di cui al comma 2 si applicano tariffe da rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente (( divisa per il numero )) di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. (( 3-bis. In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-terdel presente articolo. All'Allegato 1 annesso al citato decreto-legge n. 89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e' abrogato. 3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, le parole: «non oltreil 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 89, 90, 91 e 92, della citata legge n. 183 del 2011, come modificati dalla presente legge: «89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita' presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. 90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza. 91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, e relative articolazioni territoriali, e' trasferito, nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento del servizio prestato ed applicando il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma 90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza e' conservata dagli interessati come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del trasferimento le dotazioni organiche del Ministero della salute sono corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in materia. 92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e' ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre professionalita' sanitarie. Il predetto personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per un monte orario non inferiore all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011.». 92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' assicurato l'esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la continuita' delle funzioni conferite, le regioni erogano l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, attraverso gli ambulatori SASN esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite convenzioni non onerose. 92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse, al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonche' gli accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni medico-legali dai decreti di cui al comma 90. 92-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.». - Si riporta il testo degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria): «Art. 56. - Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di certificati di origine e di sanita', previo favorevole controllo sanitario. Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purche' scortate da certificati di origine e di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni. Sono altresi' ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purche' abbiano subito un trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subito deve risultare da certificati di origine e di sanita' rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione il certificato e' richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.». «Art. 57. - Sono ammessi all'importazione, purche' provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonche' le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi. Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffusive. Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanita', purche' da altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni. Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi): «Art. 16 (Esclusioni dai controlli). - 1. Sono esclusi dalle modalita' di controllo previste dagli articoli da 3 a 15, i prodotti: a) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e destinati al loro consumo personale, a condizione che la quantita' trasportata non superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni; b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, la quantita' spedita non superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni; c) a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a condizione che non vengano introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; e' tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale; d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore F° pari o superiore a 3,00, a condizione che la quantita' non superi quella definita in sede comunitaria, e sono: 1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale; 2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; e) sotto forma di campioni commerciali nonche' quelli introdotti al fine di esposizione, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati, siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita' e non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale; inoltre, al termine dell'esposizione, ai prodotti a cio' destinati si applica quanto previsto alla lettera f), n. 2); f) destinati a studi particolari o ad analisi, ferma restando la vigilanza del competente servizio veterinario a che: 1) non siano destinati all'alimentazione umana, ne' ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale; 2) siano, effettuati gli studi o le analisi, e ad eccezione dei quantitativi utilizzati per le analisi, distrutti o rispediti nel rispetto di adeguate garanzie sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario. 2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), e c), comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, in materia di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi. 3. Le spese relative alla distruzione, rispedizione o trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico del detentore o altro soggetto responsabile della merce.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse): «Art. 17. - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°. Fanno parte altresi' della Commissione: a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti; b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti; c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti; d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti; e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti. I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali. Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali. I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica. In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria. Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facolta' di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie. Per la validita' delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 183 del 2010: «Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute). - (Omissis). 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132 (Proroga di termini in materia sanitaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque inderogabilmente non oltre il 30 aprile 2013, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti. 3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, puo' rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanita', nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta. 3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie.».